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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16420/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-17RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Salerno respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti sub 2 e sub 3 del certificato del casellario giudiziario.

Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi in proposito richiamare, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Salerno, che analoga istanza era stata respinta dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 13 ottobre 2025.

Ritenuto che la Corte di appello di Salerno richiamava correttamente il giudicato formatosi sulla decisione irrevocabile sopra citata, che impedisce di rivalutare in fatti di reato, per effetto della preclusione processuale stabilità dall'art. 649 cod. proc. pen., a proposito della quale occorre richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M71P4À6 2026 Funzio fid [OSCURATO:PERSONA] ft antis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-17RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Salerno respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti sub 2 e sub 3 del certificato del casellario giudiziario. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi in proposito richiamare, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Salerno, che analoga istanza era stata respinta dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 13 ottobre 2025. Ritenuto che la Corte di appello di Salerno richiamava correttamente il giudicato formatosi sulla decisione irrevocabile sopra citata, che impedisce di rivalutare in fatti di reato, per effetto della preclusione processuale stabilità dall'art. 649 cod. proc. pen., a proposito della quale occorre richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M71P4À6 2026 Funzio fid [OSCURATO:PERSONA] ft antis
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