CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2022, il Tribunale di Brindisi, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta ex art. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza del 5 gennaio 2022, con la quale era stata disattesa dal Tribunale l'istanza di revoca della confisca, disposta a suo carico nell'ambito del processo penale avente ad oggetto una lottizzazione abusiva ascritta ad altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della società. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo attuale amministratore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 7 della C.E.D.U. in relazione all'art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, osservando che la confisca disposta a carico della società, all'esito di un procedimento dal quale la stessa risulta, fin dall'inizio, totalmente estromessa, doveva ritenersi illegittima, venendo in rilievo la violazione del diritto di difesa ex art. 7 della C.E.D.U., alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale richiamata nell'impugnazione; né poteva ritenersi sufficiente in tal senso l'unico rimedio attualmente previsto, ovvero l'esperimento dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., soluzione compromissoria non in grado di soddisfare in modo effettivo le ragioni difensive; invero, una volta affermata la natura di "pena" della confisca urbanistica, si impone la necessità, logicamente conseguente alla qualificazione della misura ablatoria, di assicurare al suo destinatario, al pari dell'imputato nel processo penale, l'intervento in sede processuale in cui sia possibile una discussione circa la sua applicazione, ossia il processo di cognizione. La difesa, in ogni caso, ribadisce la totale estraneità della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto all'attività illecita posta in essere da Caforio e la buona fede della ricorrente, posto che, a fronte della simultanea e trasparente presentazione di dieci dichiarazioni di inizio attività e nel contesto di una normativa poco chiara, la P.A. non solo non ha mai sollevato eccezioni, ma anzi ha dichiarato la pubblica utilità degli impianti, ingenerando così un legittimo affidamento sulla conformità degli interventi alla normativa vigente all'epoca dei fatti, ferme restando, in ogni caso, la scarsa chiarezza e precisione della disciplina applicabile e l'assenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione oggetto di giudizio. La condotta tenuta da Caforio, del resto, non avrebbe potuto mai essere rilevata dalla società, non potendosi ritenere consentita alcuna identificazione tra persona fisica e persona giuridica, tanto più in presenza di vari avvicendamenti nelle cariche societarie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. o 1. Occorre evidenziare che, nel confermare il rigetto dell'istanza di revoca della confisca avanzata nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il giudice dell'esecuzione ha escluso che tale società fosse qualificabile come un terzo estraneo al reato. In tal senso è stato ricordato come nel giudizio di merito sia stato accertato che i dieci impianti fotovoltaici realizzati dovevano considerarsi un unico impianto, di potenza ben superiore a 1 Mtv (e pari all'incirca a 10 Mtv), il cui funzionamento, del tutto artificioso, non aveva altro scopo che quello di eludere la più stringente normativa prevista per gli impianti di potenza superiore a 1 Mtv, sottoposti al più pregnante controllo della autorizzazione uniCa regionale di cui all'art. 12, comma 3, del d. Igs. n. 387 del 2007. Per ognuno di tali impianti, veniva presentata una d.i.a., dandosi così luogo a una pluralità di pratiche autorizzative, riconducibili tuttavia a un'unitaria iniziativa imprenditoriale, il cui obiettivo finale era la realizzazione di un unico impianto esprimente una potenza elettrica nominale complessiva ampiamente superiore a 1 Mtv e facente capo, se non a un'unica proprietà in senso formale, ma a un unico centro di interessi. Principale regista dell'operazione è risultato essere [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], presente in tutti gli snodi cruciali della vicenda: egli si rendeva promissario acquirente nell'atto preliminare di compravendita del 18 febbraio 2008, con cui i proprietari Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] promettevano in vendita un terreno avente una estensione lern2gratek" pari a circa 28 ettari; con contestuali scritture private, Caforio autorizzava altri sette soggetti di sua fiducia, tra cui il figlio Saverio, a presentare otto dichiarazioni di inizio attività, relative ai terreni in oggetto (altre due d.i.a., per altrettanti impianti, venivano presentate dallo stesso Caforio); i soggetti autorizzati da Caforio sottoscrivevano le d.i.a., con cui comunicavano di voler effettuare gli impianti fotovoltaici sui terreni, di cui si dichiaravano comodatari. Tutte e dieci le d.i.a. venivano presentate nella stessa data del 22 luglio 2008 e, pur provenendo da soggetti diversi, presentavano caratteristiche comuni, nel senso che per ciascun impianto era stata indicata la medesima potenza di 993,6 Kw, mentre in nessuna dichiarazione erano indicate la data di inizio dei lavori e l'impresa che avrebbe dovuto eseguirli. Ogni dichiarazione era inoltre corredata da relazione tecnica e da una dichiarazione di asseverazione redatta dal medesimo progettista, [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore di una delle d.i.a. È stato poi sempre Caforio, e non i comodatari autorizzati, a presentare la d.i.a., a sottoscrivere la dichiarazione di rispondenza, allegata alle pratiche, con cui si attestava che nella ubicazione. dell'impianto fotovoltaico in zona classificata come agricola dal Comune di Mesagne si era tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, così come del patrimonio colturale e del paesaggio rurale. Ottenuto il consolidamento delle d.i.a., Caforio si occupava poi, nell'ottobre 2008, di portare a compimento il passaggio ulteriore, ovvero la costituzione delle società aventi come oggetto sociale la realizzazione degli impianti fotovoltaici. pr„., Anche in tal caso le iniziative sono risultate riconducibili a una regia unitaria: tutte le società sono state costituite in due date, il 13 e il 17 ottobre 2008, davanti allo stesso notaio, avendo le società la medesima sede (in Latiano, presso un centro elaborazione dati, il cui amministratore, [OSCURATO:PERSONA], era fortemente implicato nella vicenda in esame), oltre che la stessa struttura, atteso che le quote sociali venivano divise a 50% tra due soci e un soggetto che assumeva la carica di amministratore unico, essendovi evidenti collegamenti interpersonali tra le società e i rispettivi legali rappresentanti. Circa due mesi dopo la costituzione delle società, ovvero il 18 dicembre 2008, le stesse società figuravano come acquirenti degli immobili su cui dovevano essere realizzati gli impianti, già oggetto deecontratto preliminare di vendita in cui risultava promittente acquirente dei terreni [OSCURATO:PERSONA]. In favore delle società venivano "volturate", a seguito di richieste presentate tutte lo stesso giorno, le dichiarazioni di inizio attività presentate dai comodatari autorizzati da Caforio. Analoghe "coincidenze" riguardavano poi i lavori di realizzazione degli impianti, essendosi rilevato che tutte le d.i.a. recavano la stessa data dell'8 aprile 2009, attestandosi in ciascuna di esse che i lavori erano iniziati, per tutti gli impianti, il 3 aprile 2009, essendo altresì significativo che gli atti trasmessi al Comune di Mesagne presentavano la stessa veste grafica, oltre che la medesima indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, ovvero la Helianthus s.r.I., riconducibile al solito Caforio, suo amministratore unico. Anche una volta perfezionatosi l'iter burocratico delle pratiche edilizie, la sorte degli impianti seguiva la medesima strada, non solo perché le dichiarazioni di fine lavori recavano pressocchè la stessa data, ma anche perché, circa un anno dopo, venivano trasmesse le autocertificazioni relative agli impianti, anch'esse contrassegnate da una tecnica compilatoria identica per forma e stile e dunque riconducibile a un'unica mano. Dunque, nel giudizio di merito era stato accertato che le procedure amministrative sottese all'esecuzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare si sono svolte su binari paralleli e perfettamente sovrapponibili, ciò a conferma della sostanziale unicità dell'operazione economico-imprenditoriale, celata dal formale avvio di distinte procedure abilitative, ma in realtà finalizzata alla realizzazione di un impianto sostanzialmente unitario di potenza nominale complessiva di circa 10 Mtv. Così richiamati gli accertamenti operati nel giudizio di merito, l'ordinanza impugnata ha rimarcato la circostanza che l'avvicendarsi di più persone nella carica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non valeva a dimostrare la rottura del rapporto organico tra chi agì per la società all'epoca dei fatti, ovvero [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], titolare del bene. Né la buona fede della società poteva essere desunta dal fatto che la P.A. non abbia sollevato eccezioni sulla simultanea presentazione di dieci dichiarazioni di inizio attività, avendo anzi dichiarato la pubblica utilità degli impianti, avendo sul punto il giudice dell'esecuzione rilevato che alcun legittimo affidamento poteva essere evocato, posto che la RA. è stata evidentemente condizionata anche dall'attestazione, rivelatasi falsa, presentata da Caforio, a seguito di espressa sollecitazione del Comune, circa il fattd che non vi erano forme di controllo e collegamento con impianti adiacenti o limitrofi destinati alla produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Di qui la conclusione del giudice dell'esecuzione, secondo cui la società non aveva potuto provare né la rottura del rapporto organico tra chi agì per la società all'epoca dei fatti e l'ente che subì la confisca, né la sussistenza di un acquisto in buona fede del bene. 2. Orbene, l'impostazione seguita dal giudice dell'esecuzione, in quanto sorretta da considerazioni ragionevoli, appare immune da censure, ponendosi in sintonia con la condivisa impostazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv. 275756 - 02 e ), secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva e di confisca ad essa relativa, non sono soggetti terzi, estranei al reato, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in essa realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività che viene attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta solo lo schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico, essendosi precisato in tal senso che i principi elaborati dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia (pronuncia evocata anche nel ricorso), sono relativi alla tutela dei diritti della persona giuridica che versi in una condizione di buona fede e, pertanto, possa essere reputata estranea al reato, il che è stato escluso nel caso di specie all'esito di un percorso argomentativo scevro da profili di illogicità. Alcuna violazione sostanziale e procedimentale appare quindi ravvisabile, dovendosi in tal senso richiamare anche l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870 - 04, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno chiarito che, in tema di lottizzazione abusiva, le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura limitatamente alle aree o agli immobili estranei alla condotta illecita, non precludendo ciò le necessarie tutele, dovendosi considerare che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod ; proc. pen.). 3. Esclusa la sussistenza di vizi procedimentali, deve dunque ribadirsi che il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive che, rispetto al tema sostanziale dell'asserita buona fede della società ricorrente, si articolano nella sostanziale proposta di differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. 9L.L‘u • In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di so