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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/2025 del Tribunale di Avellinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzionedi giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso al condannato con sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Avellino del 20 dicembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione dell’art. 168 cod. pen. e vizio dimotivazione) è stato oggetto di rinuncia dell’interessato di persona, fattapervenire dal difensore Avv.

R. Romano (v. rinuncia del 18 marzo 2026), il qualeha fatto presente che è intervenuto titolo definitivo, con ordine di esecuzionesospeso, per il quale è stata chiesta, al competente Tribunale di sorveglianza,misura alternativa.Ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione in presenza,nelle more della definizione del giudizio di legittimità, di ordine di esecuzionesospeso (v. ordine di esecuzione del 13.11.2025 del Pubblico ministero presso ilTribunale di Avellino) nonché intervenuta rinuncia all’impugnazione con la qualesi rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] che all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, aisensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguonoprovvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione delricorso per cassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla suaproposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna delricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996,dep. 1997, Vitale, Rv. 206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289538).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2025 del Tribunale di Avellinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzionedi giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso al condannato con sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Avellino del 20 dicembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione dell’art. 168 cod. pen. e vizio dimotivazione) è stato oggetto di rinuncia dell’interessato di persona, fattapervenire dal difensore Avv. R. Romano (v. rinuncia del 18 marzo 2026), il qualeha fatto presente che è intervenuto titolo definitivo, con ordine di esecuzionesospeso, per il quale è stata chiesta, al competente Tribunale di sorveglianza,misura alternativa.Ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione in presenza,nelle more della definizione del giudizio di legittimità, di ordine di esecuzionesospeso (v. ordine di esecuzione del 13.11.2025 del Pubblico ministero presso ilTribunale di Avellino) nonché intervenuta rinuncia all’impugnazione con la qualesi rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] che all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, aisensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguonoprovvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione delricorso per cassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla suaproposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna delricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996,dep. 1997, Vitale, Rv. 206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289538). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris