CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2163/2024depositata il 22/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 23962/2024Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 19105/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo