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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 19334/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata alla Corte d'appello competente; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia sullo stupefacente sequestrato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) trasportava dalla Spagna all'Italia, al fine di cederla a terzi, grammi 213 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, per l'effetto, alla pena di anni quattro ed euro quattordicimila di multa. )\- Con decisione del 13/06/2024, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta all'odierno ricorrente in anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione dell'articolo 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione.

In particolare, il ricorrente si duole che il Gup non abbia riconosciuto a suo favore l'attenuante prevista e punita dall'articolo 7 citato, pur sussistendone i presupposti avendo dato il nome del soggetto che lo aveva rifornito di stupefacente, alla stessa stregua di quanto fatto dall'altro originario coimputato, che aveva invece beneficiato dell'attenuante predetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile posto che la censura relativa alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità essendo eccentrica rispetto ai motivi formulati in sede d'appello, risulta, pertanto, non deducibile con il ricorso per cassazione una questione sulla quale il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01).

Va, infatti rilevato che nell'impugnazione di merito, l'odierno ricorrente ha censurato la sproporzione della pena a lui infitta rispetto a quella del coimputato e la concessione a quest'ultimo dell'attenuante in oggetto, ma non ha lamentato la mancata applicazione di detta attenuante nei suoi confronti, tanto che, a pag. 5, in conclusione del motivo articolato al punto 1), [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte d'appello «di rivedere con maggiore equità giuridica di quanto non sia stato fatto dal Gip, e dunque al ribasso, la pena comminata al giovane [OSCURATO:PERSONA], anche al fine di un eventuale affidamento in prova ai servizi sociali, che consentirebbe un recupero sociale più di quanto non avvenga in carcere».

In ogni caso, anche qualora tale motivo dovesse intendersi proposto, esso sarebbe, in ogni caso, da considerare aspecifico, posto che non risultano evidenziate in sede d'appello le ragioni che avrebbero imposto l'applicazione dell'attenuante.

Va in proposito ricordato che l'appello è soggetto alla disciplina prevista in generale per le impugnazioni dall'art. 581, cod. proc. pen., che al comma 1, lett. c), prevede che devono essere esposti i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, pertanto, a fronte di un motivo di gravame aspecifico, il giudice di appello non può dirsi realmente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. e l'eventuale censura in cassazione è da considerare inammissibile.

2. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata alla Corte d'appello competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia sullo stupefacente sequestrato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) trasportava dalla Spagna all'Italia, al fine di cederla a terzi, grammi 213 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, per l'effetto, alla pena di anni quattro ed euro quattordicimila di multa. )\- Con decisione del 13/06/2024, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta all'odierno ricorrente in anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione dell'articolo 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. In particolare, il ricorrente si duole che il Gup non abbia riconosciuto a suo favore l'attenuante prevista e punita dall'articolo 7 citato, pur sussistendone i presupposti avendo dato il nome del soggetto che lo aveva rifornito di stupefacente, alla stessa stregua di quanto fatto dall'altro originario coimputato, che aveva invece beneficiato dell'attenuante predetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile posto che la censura relativa alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità essendo eccentrica rispetto ai motivi formulati in sede d'appello, risulta, pertanto, non deducibile con il ricorso per cassazione una questione sulla quale il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01). Va, infatti rilevato che nell'impugnazione di merito, l'odierno ricorrente ha censurato la sproporzione della pena a lui infitta rispetto a quella del coimputato e la concessione a quest'ultimo dell'attenuante in oggetto, ma non ha lamentato la mancata applicazione di detta attenuante nei suoi confronti, tanto che, a pag. 5, in conclusione del motivo articolato al punto 1), [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte d'appello «di rivedere con maggiore equità giuridica di quanto non sia stato fatto dal Gip, e dunque al ribasso, la pena comminata al giovane [OSCURATO:PERSONA], anche al fine di un eventuale affidamento in prova ai servizi sociali, che consentirebbe un recupero sociale più di quanto non avvenga in carcere». In ogni caso, anche qualora tale motivo dovesse intendersi proposto, esso sarebbe, in ogni caso, da considerare aspecifico, posto che non risultano evidenziate in sede d'appello le ragioni che avrebbero imposto l'applicazione dell'attenuante. Va in proposito ricordato che l'appello è soggetto alla disciplina prevista in generale per le impugnazioni dall'art. 581, cod. proc. pen., che al comma 1, lett. c), prevede che devono essere esposti i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, pertanto, a fronte di un motivo di gravame aspecifico, il giudice di appello non può dirsi realmente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. e l'eventuale censura in cassazione è da considerare inammissibile. 2. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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