CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43736/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO .S62 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i t chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata? , udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata respinta la richiesta dell'indagato tendente a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza del termine di fase (anni uno dall'arresto), ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod. proc. pen.. A ragione della decisione, riteneva che trovava applicazione, nel caso di specie, il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 e che, quindi, la sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. doveva reputarsi operativa in tutti i procedimenti pendenti a prescindere dal fatto che fosse stata o meno fissata un'udienza di trattazione. Aggiungeva che la censura difensiva - secondo cui nulla avrebbe impedito al pubblico ministero di chiudere le indagini o esercitare l'azione penale nelle forme del rito immediato, nel qual caso i termini da considerarsi sospesi sarebbero stati quelli successivi ad appannaggio della difesa, conseguenti all'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. o al decreto di giudizio immediato - non era condivisibile perché la valutazione sulla chiusura delle indagini o sulla ricorrenza dei presupposti per esercitare l'azione penale nelle forme del rito immediato spettava esclusivamente all'organo di accusa, le cui decisioni non potevano essere sindacate nella sede attuale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 83 D.L. 18/20 e successive modifiche nella parte in cui si ritiene che la sospensione dei termini ivi sancita sia applicabile a qualsivoglia termine procedurale". Secondo il ricorrente, l'interpretazione dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 nei termini così estesi come quelli indicati nell'ordinanza impugnata porterebbe a una stasi processuale e non troverebbe appiglio nella stessa disposizione normativa; la norma, infatti, avrebbe inteso tutelare la sospensione dei termini nel caso in cui un atto procedurale non possa essere svolto a causa della pandemia, sicché l'accertamento dovrebbe avvenire caso per caso; che, se così non fosse, non avrebbe senso la possibilità dell'interessato di chiedere che si proceda rinunciando alla sospensione; che, inoltre, stante la pendenza delle indagini preliminari, l'indagato non avrebbe potuto chiedere che si procedesse, essendo la connessa attività sottratta al suo dominio; che, nel caso di specie, l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato il 12.5.2020 quando la sospensione dei termini era già conclusa e l'indagato non avrebbe potuto manifestare alcuna volontà di procedere né avrebbe potuto farlo prima per le ragioni già dette. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) per violazione dell'art. 83 D.L. 18/20 per come modificato dal D.L. 23/20, per come convertito dalla legge 40/20; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per assenza di motivazione". Ha evidenziato che la difesa aveva osservato che il D.L. n. 23/20 non aveva richiamato il quarto comma dell'art. 83 DL n. 18/20 e, conseguentemente, come non potesse considerarsi prorogata la sospensione dei termini di custodia dal 15.4.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe trattato detta questione, incorrendo non solo in una violazione di legge, avendo considerato la sospensione dei termini di custodia cautelare vigente fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non fino al 15.4.2020, ma anche in vizio di motivazione per carenza assoluta della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Con riguardo alla questione posta con il primo motivo di ricorso, si osserva che il comma 2, prima parte)dell'articolo 83 del decreto - legge 17 marzo 2020, aggiornato dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e le ulteriori modifiche apportate con decreto legge 30 aprile 2020, stabilisce testualmente che "dal 9 marzo all'il maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini stabiliti per le indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali". Lo stesso articolo 83, al comma 4, aggiunge che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". Dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 83 su citato risulta pacifica l'applicabilità della sospensione dei termini ex articolo 303 cod. proc. pen. nel procedimento che vedeva l'Ivanov indagato in un giudizio pendente in sede di indagini preliminari (in tal senso cfr.: Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 22987 del 21 dicembre 2020, depositata il 10 giugno 2021; Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 18991 del 9 febbraio 2021). Va, altresì, precisato che il comma 3 dell'articolo 83 citato prevede che le disposizioni del comma 2 non operano in alcuni casi ritenuti a "urgenza assoluta" e in altri casi considerati a "urgenza relativa", in nessuno dei quali rientra, però, la fattispecie in esame. Così che la norma in questione è stata correttamente applicata dal Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza impugnata. Per completezza della trattazione e per rispondere compiutamente alla censura difensiva, il Collegio osserva che la sentenza della sezione 4, n. 12161 del 24 marzo 2021, citata dal ricorrente, si riferisce a una fattispecie ben diversa da quella in esame, nella quale la sospensione prevista nel periodo di epidemia non aveva inciso in alcun modo nel procedimento a carico dell'imputato. Cosicché la doglianza in esame risulta infondata. 2. E', invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'Ivanov ha sostenuto che il decreto - legge n. 23/20 non aveva richiamato il quarto comma dell'articolo 83 del decreto - legge n. 18/20, con la conseguenza che non avrebbe potuto considerarsi prorogata la sospensione dei termini di custodia dal 15.4.2020 al.111.5.2020. E infatti, nessuna necessità aveva il legislatore di richiamare il comma 4 della disposizione di legge in esame, il cui periodo di applicabilità discende direttamente dal comma 2, al quale è subordinato. Né rileva che i giudici del Tribunale di Catanzaro non abbiano motivato sul punto, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento è configurabile soltanto con riguardo a elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. Pen.. Così