Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15569/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18295 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: del medesimo difensore; Oggetto: rimborso iva –presupposti - - ricorrent i - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 85 / 67 /201 7 , depositatain data 16 gennaio 201 7 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], cessionario del credito) e [OSCURATO:PERSONA] avevano richiesto il rimborso del credito iva per l’anno 2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]e, a seguito del silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziaria, aveva no proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di B rescia ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado i contribuenti avevanoproposto appello; laCommissione tributari a regional e della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che : per l’anno 2011 era stato evidenziato il credito iva, successivamente ridottosi nel 2012 e nel 2013 con rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate; il modello iva per l’anno 2013 non aveva evidenziato alcuna richiesta di rimborso, anzi vi era stato un esplicito utilizzo in compensazione; il bilancio di liquidazione della società non aveva riportato alcun credito iva e quindi lo stesso non poteva dirsi trasferito in successione ai soci a seguito dell’estinzione della società;avverso la suddett a pronunc ia [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entratedepositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenz a ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5) , cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché dell’art. 30, d.P.R. n. 633/1972; i ricorrenti, dopo avere precisato che il credito per il quale è stato chiesto il rimborso era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, hannocensurato la sentenza per avere negato la sussistenza del diritto al rimborso in base alla erronea considerazione che nel modello iva 2014 (per l’anno 2013) non era stata evidenziata alcuna richiesta di rimborso del credito,tenuto conto del fatto che, da un lato, la prova dell’esistenza del diritto di credito deriv ava dalla circostanza che la stessa amministrazione finanziaria aveva rettificato il creditoe, dall’altro, che non era necessaria una esplicita richiesta di rimborso, essendo sufficiente che il credito fosse stato iscritto nella dichiarazione iva; il motivo in esame è inammissibile; la questione prospettata attiene alla sussistenza dei presupposti per ottenere il pagamento del credito iva in favore del soggetto legittimato; questa Corte(Cass. civ., 10 agosto 2022, 24655) ha precisato che l a domanda di rimborso del credito Iva deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata, come nel caso di per cessazione dell'attività o morte del contribuente, il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; ciò implica che, al fine di potere ritenere validamente proposta la domanda di rimborso in sede di dichiarazioneannuale, deve comunque emergere la volontà di ottenere il rimborso di quel credito, sicché solo tale accertamento rende non necessaria la presentazione di una successiva domanda di rimborso checostituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso ( C ass. civ., 11 dicembre 2019, n. 32424); con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame ha accertato che “il modello iva 2014 per l’anno 2013 non aveva evidenziato alcuna richiesta di rimborso (ed anzi vi era stato esplicito utilizzo in compensazione)”; diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, con la suddetta statuizione il giudice del gravame ha esaminato il contenuto della dichiarazione annuale ed ha escluso che la stessa contenesse una domanda di rimborso; sotto tale profilo, la circostanza che, invece, la parte aveva manifestato la volontà di richiedere il rimborso dell’iva con la suddetta dichiarazione, oltre che confliggere con l’accertamento fattuale compiuto, si mostra priva di specificità, non avendo parte ricorrente, in ogni caso, riprodotta o allegata la copia della dichiarazione in esame; d’altro lato, priva di pregio è la considerazione secondo cui il credito era certo perché la stessa amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare la dichiarazione: qui non è questione di esistenza del credito, ma di assolvimento dell’onere di richiedere il rimborso del credito iva già in sede di dichiarazione annuale; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4)e 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto che la domanda di rimborso non poteva trovare accoglimento in quanto il credito era stato posto in compensazione; evidenziano i ricorrenti che: la circostanza della compensazione del credito non risultavaprovata e l’amministrazione finanziaria aveva solo sostenuto che il credito era stato posto in compensazione senza alcuna prova; erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che, poiché nel bilancio di liquidazione finale non era stato indicato alcun credito iva, lo stesso non poteva essere trasferito ai soci o ai loro eredi, tenuto conto del fatto che il credito era stato ceduto a terzi, sicché nessun credito poteva dirsi residuato in favore della società; il motivo è inammissibile; come si è osservato in sede di esame del primo motivo di ricorso, quel che il giudice del gravame ha accertato è il fatto che non poteva dirsi manifestata, in sede di dichiarazione annuale, la volontà di far valere a rimborso il credito iva; la questione della avvenuta compensazione, oltre che essere stata affermata dal giudice del gravame a corredo dell’accertamento compiuto, risulta priva di specificità, non avendo parte ricorrente allegato in alcun modo il contenuto della suddetta dichiarazione al fine di consentire a questa Corte, eventualmente, la rilevanza della prospettazione; il profilo, inoltre, della mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione, pur preso in considerazione dal giudice del gravame, è da ritenersi irrilevante, poiché gli stessi ricorrenti evidenziano che il credito iva era stato ceduto a terzi, sicché deve ritenersi che il suddetto credito era uscito dal patrimonio della società cedente e, pertanto, si pone solo la questione, affrontata dal giudice del gravame, di corretta esternazione, da parte della società, della volontà di ottenere il rimborso del credito iva, profilo già risolto dal giudice del gravame con un accertamento in fatto in senso sfavorevole ai ricorrenti; in conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili, con conseguente rigetto delricorso e condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18295 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: del medesimo difensore; Oggetto: rimborso iva –presupposti - - ricorrent i - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 85 / 67 /201 7 , depositatain data 16 gennaio 201 7 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], cessionario del credito) e [OSCURATO:PERSONA] avevano richiesto il rimborso del credito iva per l’anno 2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]e, a seguito del silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziaria, aveva no proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di B rescia ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado i contribuenti avevanoproposto appello; laCommissione tributari a regional e della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che : per l’anno 2011 era stato evidenziato il credito iva, successivamente ridottosi nel 2012 e nel 2013 con rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate; il modello iva per l’anno 2013 non aveva evidenziato alcuna richiesta di rimborso, anzi vi era stato un esplicito utilizzo in compensazione; il bilancio di liquidazione della società non aveva riportato alcun credito iva e quindi lo stesso non poteva dirsi trasferito in successione ai soci a seguito dell’estinzione della società;avverso la suddett a pronunc ia [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entratedepositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenz a ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5) , cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché dell’art. 30, d.P.R. n. 633/1972; i ricorrenti, dopo avere precisato che il credito per il quale è stato chiesto il rimborso era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, hannocensurato la sentenza per avere negato la sussistenza del diritto al rimborso in base alla erronea considerazione che nel modello iva 2014 (per l’anno 2013) non era stata evidenziata alcuna richiesta di rimborso del credito,tenuto conto del fatto che, da un lato, la prova dell’esistenza del diritto di credito deriv ava dalla circostanza che la stessa amministrazione finanziaria aveva rettificato il creditoe, dall’altro, che non era necessaria una esplicita richiesta di rimborso, essendo sufficiente che il credito fosse stato iscritto nella dichiarazione iva; il motivo in esame è inammissibile; la questione prospettata attiene alla sussistenza dei presupposti per ottenere il pagamento del credito iva in favore del soggetto legittimato; questa Corte(Cass. civ., 10 agosto 2022, 24655) ha precisato che l a domanda di rimborso del credito Iva deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata, come nel caso di per cessazione dell'attività o morte del contribuente, il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; ciò implica che, al fine di potere ritenere validamente proposta la domanda di rimborso in sede di dichiarazioneannuale, deve comunque emergere la volontà di ottenere il rimborso di quel credito, sicché solo tale accertamento rende non necessaria la presentazione di una successiva domanda di rimborso checostituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso ( C ass. civ., 11 dicembre 2019, n. 32424); con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame ha accertato che “il modello iva 2014 per l’anno 2013 non aveva evidenziato alcuna richiesta di rimborso (ed anzi vi era stato esplicito utilizzo in compensazione)”; diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, con la suddetta statuizione il giudice del gravame ha esaminato il contenuto della dichiarazione annuale ed ha escluso che la stessa contenesse una domanda di rimborso; sotto tale profilo, la circostanza che, invece, la parte aveva manifestato la volontà di richiedere il rimborso dell’iva con la suddetta dichiarazione, oltre che confliggere con l’accertamento fattuale compiuto, si mostra priva di specificità, non avendo parte ricorrente, in ogni caso, riprodotta o allegata la copia della dichiarazione in esame; d’altro lato, priva di pregio è la considerazione secondo cui il credito era certo perché la stessa amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare la dichiarazione: qui non è questione di esistenza del credito, ma di assolvimento dell’onere di richiedere il rimborso del credito iva già in sede di dichiarazione annuale; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4)e 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto che la domanda di rimborso non poteva trovare accoglimento in quanto il credito era stato posto in compensazione; evidenziano i ricorrenti che: la circostanza della compensazione del credito non risultavaprovata e l’amministrazione finanziaria aveva solo sostenuto che il credito era stato posto in compensazione senza alcuna prova; erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che, poiché nel bilancio di liquidazione finale non era stato indicato alcun credito iva, lo stesso non poteva essere trasferito ai soci o ai loro eredi, tenuto conto del fatto che il credito era stato ceduto a terzi, sicché nessun credito poteva dirsi residuato in favore della società; il motivo è inammissibile; come si è osservato in sede di esame del primo motivo di ricorso, quel che il giudice del gravame ha accertato è il fatto che non poteva dirsi manifestata, in sede di dichiarazione annuale, la volontà di far valere a rimborso il credito iva; la questione della avvenuta compensazione, oltre che essere stata affermata dal giudice del gravame a corredo dell’accertamento compiuto, risulta priva di specificità, non avendo parte ricorrente allegato in alcun modo il contenuto della suddetta dichiarazione al fine di consentire a questa Corte, eventualmente, la rilevanza della prospettazione; il profilo, inoltre, della mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione, pur preso in considerazione dal giudice del gravame, è da ritenersi irrilevante, poiché gli stessi ricorrenti evidenziano che il credito iva era stato ceduto a terzi, sicché deve ritenersi che il suddetto credito era uscito dal patrimonio della società cedente e, pertanto, si pone solo la questione, affrontata dal giudice del gravame, di corretta esternazione, da parte della società, della volontà di ottenere il rimborso del credito iva, profilo già risolto dal giudice del gravame con un accertamento in fatto in senso sfavorevole ai ricorrenti; in conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili, con conseguente rigetto delricorso e condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
Sentenza Cassazione n. 15569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris