CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, con il secondo il vizio di violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. L'interpretazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 effettuata dalla Corte di appello è del tutto in linea con la costante giurisprudenza soprattutto in tema di dolo generico provato dalla scelta imprenditoriale di destinare le somme dovute a titolo di Iva ad altri fini, fra cui quello di pagare i dipendenti. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. ,- Il C nsf\ \ gli te estensore Il Presidente L emeraro Aldo ceto v 15 I