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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04391/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1.975 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di furto di energia, consumato il 14 gennaio 2014, statuita - previa esclusione della contestata recidiva - dal Tribunale di Lecco il 15 ottobre 2019.

2. La fondatezza del ricorso, nella parte in cui prospetta l'omesso rilievo della prescrizione, dedotta con i motivi nuovi d'appello e maturata - tenuto conto della sospensione pari a giorni 106 - il 20 ottobre 2021, in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, ne impone il rilievo in questa sede, non risultando ictu °cui/ l'evidenza di cause di proscioglimento nel merito.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1.975 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di furto di energia, consumato il 14 gennaio 2014, statuita - previa esclusione della contestata recidiva - dal Tribunale di Lecco il 15 ottobre 2019. 2. La fondatezza del ricorso, nella parte in cui prospetta l'omesso rilievo della prescrizione, dedotta con i motivi nuovi d'appello e maturata - tenuto conto della sospensione pari a giorni 106 - il 20 ottobre 2021, in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, ne impone il rilievo in questa sede, non risultando ictu °cui/ l'evidenza di cause di proscioglimento nel merito. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris