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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35065/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando con il primo motivo di ricorso l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47 ter, comma 1, 0.P., con riguardo all'elemento della grave infermità, con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 47 ter, comma 1, 0.P, con riferimento all'elemento della pericolosità, e conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, privi del requisito dell'autosufficienza, e non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando con il primo motivo di ricorso l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47 ter, comma 1, 0.P., con riguardo all'elemento della grave infermità, con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 47 ter, comma 1, 0.P, con riferimento all'elemento della pericolosità, e conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, privi del requisito dell'autosufficienza, e non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris