CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12062/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ETIOPIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7//' Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158); che l'autorità giudiziaria, quindi, non è vincolata dal giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, che deve essere necessariamente essere allegato all'istanza di ammissione al beneficio: il giudice, infatti, in quanto soggetto solo alla legge, è abilitato a disattendere, ove lo ritenga, le considerazioni formulate dall'autorità amministrativa in relazione all'attitudine del programma predisposto ed a pervenire, sulla scorta di un autonomo percorso argomentativo, ad opposte conclusioni; che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione impugnata in relazione, innanzitutto, al curriculum criminale del condannato, gravato da numerosi precedenti irrevocabili per reati, per lo più, contro il patrimonio, tra cui quattro rapine, e da ulteriori pendenze per vicende di varia natura (furto aggravato; ricettazione, evasione, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica, devastazione e saccheggio) distribuite tra il 2018 ed il 2020, ed ha aggiunto che la persistente pericolosità sociale di Guizzardi è vieppiù attestata dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati; che il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, considerato che la manifestata intenzione del condannato di intraprendere un percorso comunitario presso la struttura che si è dichiarata disponibile non può trovare sfogo nell'ammissione alla misura alternativa ex art. 94 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della negativa prognosi sul successo dell'iniziativa riabilitativa, imposta dalle informazioni acquisite sulla inveterata propensione criminale dell'istante; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita a dedurre, in termini di assoluta genericità, che le condotte valorizzate dal Tribunale di sorveglianza, peraltro non ancora accertate con la forza del 2 p( giudicato, sono antecedenti rispetto alla manifestata volontà di intraprendere un percorso di recupero, espressivo di positiva evoluzione della sua personalità, tale da giustificare, a suo modo di vedere, una diversa valutazione dell'istanza ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,; che, così facendo, egli si pone in una prospettiva di mera confutazione della decisione impugnata, ispirata alla necessità di verificare, in un più ampio arco di tempo, se ed in quale misura debba ritenersi che il suo ripensamento è il portato di un definitivo allontanamento da comportamenti devianti e di sincero pentimento, invece che di calcolo opportunistico; che l'ordinanza impugnata, frutto della completa e lineare considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza logica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il P esidente Da9Fe C