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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 28344/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Bologna in data 9 dicembre 2022 ed ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] résponsabile dei reati di furto in abitazione, tentato e consumato, aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. (9) L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale perché la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata irritualmente effettuata con il ricorso al servizio postale presso il suo indirizzo di Modena, [OSCURATO:PERSONA] 243, ove egli aveva eletto domicilio, e, secondo la Corte territoriale, tale notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza.

Dagli atti risulta che la notifica era stata tentata il 30 settembre 2022 e, stante la temporanea assenza del destinatario, il plico era stato depositato il successivo 5 ottobre con la comunicazione del deposito al destinatario a mezzo lettera raccomandata; risulta compilato un modulo a parte recante l'intestazione "Avviso ricevimento raccomandata c.a.d.", nel quale è riportato esclusivamente il numero cronologico dell'atto da notificare, il destinatario e la data.

Ciò posto e riportato testualmente il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 890 del 1982, il ricorrente si duole che non sia stata rispettata alcuna delle formalità ivi descritte.

In particolare, non sarebbe stato affisso alla porta di ingresso della casa di abitazione del destinatario ovvero immesso nella cassetta delle lettere l'avviso della tentata notifica; inoltre, né nella cartolina del 30 settembre 2022, né nel successivo avviso di ricevimento C.A.D. si trae che erano state comunicate al destinatario le informazioni previste dalla legge in merito alle modalità di ritiro del plico, all'ufficiale giudiziario e all'autorità che aveva disposto la notifica.

La nullità determinatasi sarebbe di carattere assoluto in quanto concernente l'omessa citazione per il giudizio di appello dell'imputato, tanto più se si considera la notevole distanza temporale tra la sentenza di primo grado e quella di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il ricorrente dubita delle regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi con la procedura della compiuta giacenza.

In particolare — sostiene il ricorrente — non sarebbero state rispettate le formalità di cui all'art. 8, comma 4, L. 890 del 1982, segnatamente non sarebbe stato affisso alla porta di ingresso della casa di abitazione del destinatario ovvero immesso nella cassetta delle lettere l'avviso della tentata notifica; inoltre, né nella cartolina del 30 settembre 2022, né nel successivo avviso di ricevimento C.A.D. 1 si evincerebbe che erano state comunicate al destinatario le informazioni previste dalla legge in merito alle modalità di ritiro del plico, all'ufficiale giudiziario e all'autorità che aveva disposto la notifica.2.

Ebbene, l'esame degli atti presenti nel fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, possibile in ragione della natura processuale delle censura, conduce al rigetto del ricorso.

La procedura notificatoria si è svolta con il ricorso al servizio postale.

Un primo tentativo di notifica non è andato a buon fine per "temporanea assenza del destinatario".

A questo tentativo, è seguito il deposito del plico presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata n. 629096030306 quale comunicazione dell'avvenuto deposito (C.A.D.).

Tale raccomandata non è stata recapitata nelle mani del destinatario e la C.A.D. è stata immessa nella cassetta postale, come da cartolina del 6 ottobre 2022, con sottoscrizione dell'addetto al recapito, che ha barrato la relativa casella.

La C.A.D. riporta il numero dell'atto da notificare, del registro generale della Corte di appello di Bologna, quest'ultima — in particolare la terza sezione — indicata come l'autorità cui restituire gli atti.

Tanto premesso, è, in primo luogo, smentita la censura del ricorrente nella parte in cui contesta la mancata indicazione delle ragioni della fallita consegna della C.A.D. dal momento che, come sopra segnalato, l'addetto al recapito ha barrato la casella con l'indicazione "CAD immessa nella casella postale".

Anche l'indicazione dei numeri di riferimento della spedizione e del procedimento cui la notifica si riferisce, nonché dell'autorità che aveva richiesto la notifica sono annotati nelle ricevute agli atti.

Quanto alle restanti formalità previste dall'art. 8, comma 4,

I. 898 del 1982 (che possono essere sintetizzate, riportando quanto si legge nel ricorso, in «informazioni previste dal dettato normativo in merito alle modalità di ritiro del plico»), il Collegio osserva innanzitutto che la contestualizzazione dell'attività del pubblico ufficiale addetto nell'ambito del sistema delle notifiche postali e della sua precisa regolamentazione (anche mediante la predisposizione di moduli prestampati contenenti le diciture predefinite richieste dal legislatore), non permette di dubitare che la copia della C.A.D. lasciata nella cassetta postale contenesse le indicazioni di cui all'art. 8, comma 4,

I. 898 cit. («indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»); si tratta, infatti, di indicazioni normativamente previste e della cui non effettività non può certo trarsi dimostrazione dalla copia restituita all'autorità giudiziaria committente, nella quale tali indicazioni non avrebbero avuto motivo di essere riportate.

In altri termini, l'inquadramento del tentativo di notifica della C.A.D. nell'ambito di una procedura precisamente regolamentata e l'attestazione dell'inserimento nella C.A.D. nella cassetta postale da parte del pubblico ufficiale notificatore consentono di sostenere che quest'ultima attestazione certifichi non solo il passaggio relativo all'immissione nella cassetta, ma anche che la comunicazione lasciata al destinatario fosse munita di tutte le annotazioni previste dalla legge e necessarie affinché la comunicazione potesse essere ritenuta conforme al dettato normativo.

Non secondaria è, d'altra parte, la circostanza che il ricorrente non abbia rappresentato che tali informazioni — sostanzialmente funzionali all'effettivo ritiro del plico — non fossero state indicate nella copia della C.A.D. a lui lasciata nella cassetta della posta né che, in ragione di tale, eventuale deficit informativo, gli sia stato inibito il ritiro del plico presso l'ufficio postale.

Anzi, a ben vedere, il rapido accenno che si legge a pag. 4 del ricorso alla mancanza delle informazioni concernenti il ritiro del plico si riferisce a quello che è «attestato» «agli atti» — quindi alle informazioni rinvenienti dal fascicolo che anche il Collegio ha verificato — ma non a quello che riguarda il risvolto della procedura notificatoria visto dalla parte del ricevente, che non ha documentato né concretamente prospettato la carenza informativa che sarebbe derivata dalle mancate annotazioni.

3. Quanto alla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, essa si riferisce non già alle formalità di cui si è appena detto, ma alla mancanza — ben più pregiudicante rispetto sulla prova dell'effettività del processo informativo — dell'indicazione delle modalità surrogatorie di notifica della C.A.D., vale a dire della immissione della medesima nella cassetta della posta ovvero dell'affissione alla porta di ingresso dell'abitazione, indicazione, come il Collegio ha prima precisato, presente nella cartolina in atti.

4. Un accenno, infine, alla nuova tematica sollevata nelle conclusioni scritte, afferente ai tempi della restituzione del plico all'ufficio committente: la questione è inedita, in quanto non posta con il ricorso e, pertanto, deve ritenersi non tempestivamente devoluta al giudizio di questa Corte.

Peraltro, anche a voler prescindere dal predetto sbarramento, anche in questo caso il ricorrente non ha precisato se e come la precoce restituzione del piego alla Corte di appello abbia pregiudicato la sua concreta possibilità di riceverlo.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Bologna in data 9 dicembre 2022 ed ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] résponsabile dei reati di furto in abitazione, tentato e consumato, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. (9) L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale perché la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata irritualmente effettuata con il ricorso al servizio postale presso il suo indirizzo di Modena, [OSCURATO:PERSONA] 243, ove egli aveva eletto domicilio, e, secondo la Corte territoriale, tale notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza. Dagli atti risulta che la notifica era stata tentata il 30 settembre 2022 e, stante la temporanea assenza del destinatario, il plico era stato depositato il successivo 5 ottobre con la comunicazione del deposito al destinatario a mezzo lettera raccomandata; risulta compilato un modulo a parte recante l'intestazione "Avviso ricevimento raccomandata c.a.d.", nel quale è riportato esclusivamente il numero cronologico dell'atto da notificare, il destinatario e la data. Ciò posto e riportato testualmente il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 890 del 1982, il ricorrente si duole che non sia stata rispettata alcuna delle formalità ivi descritte. In particolare, non sarebbe stato affisso alla porta di ingresso della casa di abitazione del destinatario ovvero immesso nella cassetta delle lettere l'avviso della tentata notifica; inoltre, né nella cartolina del 30 settembre 2022, né nel successivo avviso di ricevimento C.A.D. si trae che erano state comunicate al destinatario le informazioni previste dalla legge in merito alle modalità di ritiro del plico, all'ufficiale giudiziario e all'autorità che aveva disposto la notifica. La nullità determinatasi sarebbe di carattere assoluto in quanto concernente l'omessa citazione per il giudizio di appello dell'imputato, tanto più se si considera la notevole distanza temporale tra la sentenza di primo grado e quella di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il ricorrente dubita delle regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi con la procedura della compiuta giacenza. In particolare — sostiene il ricorrente — non sarebbero state rispettate le formalità di cui all'art. 8, comma 4, L. 890 del 1982, segnatamente non sarebbe stato affisso alla porta di ingresso della casa di abitazione del destinatario ovvero immesso nella cassetta delle lettere l'avviso della tentata notifica; inoltre, né nella cartolina del 30 settembre 2022, né nel successivo avviso di ricevimento C.A.D. 1 si evincerebbe che erano state comunicate al destinatario le informazioni previste dalla legge in merito alle modalità di ritiro del plico, all'ufficiale giudiziario e all'autorità che aveva disposto la notifica.2. Ebbene, l'esame degli atti presenti nel fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, possibile in ragione della natura processuale delle censura, conduce al rigetto del ricorso. La procedura notificatoria si è svolta con il ricorso al servizio postale. Un primo tentativo di notifica non è andato a buon fine per "temporanea assenza del destinatario". A questo tentativo, è seguito il deposito del plico presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata n. 629096030306 quale comunicazione dell'avvenuto deposito (C.A.D.). Tale raccomandata non è stata recapitata nelle mani del destinatario e la C.A.D. è stata immessa nella cassetta postale, come da cartolina del 6 ottobre 2022, con sottoscrizione dell'addetto al recapito, che ha barrato la relativa casella. La C.A.D. riporta il numero dell'atto da notificare, del registro generale della Corte di appello di Bologna, quest'ultima — in particolare la terza sezione — indicata come l'autorità cui restituire gli atti. Tanto premesso, è, in primo luogo, smentita la censura del ricorrente nella parte in cui contesta la mancata indicazione delle ragioni della fallita consegna della C.A.D. dal momento che, come sopra segnalato, l'addetto al recapito ha barrato la casella con l'indicazione "CAD immessa nella casella postale". Anche l'indicazione dei numeri di riferimento della spedizione e del procedimento cui la notifica si riferisce, nonché dell'autorità che aveva richiesto la notifica sono annotati nelle ricevute agli atti. Quanto alle restanti formalità previste dall'art. 8, comma 4, I. 898 del 1982 (che possono essere sintetizzate, riportando quanto si legge nel ricorso, in «informazioni previste dal dettato normativo in merito alle modalità di ritiro del plico»), il Collegio osserva innanzitutto che la contestualizzazione dell'attività del pubblico ufficiale addetto nell'ambito del sistema delle notifiche postali e della sua precisa regolamentazione (anche mediante la predisposizione di moduli prestampati contenenti le diciture predefinite richieste dal legislatore), non permette di dubitare che la copia della C.A.D. lasciata nella cassetta postale contenesse le indicazioni di cui all'art. 8, comma 4, I. 898 cit. («indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»); si tratta, infatti, di indicazioni normativamente previste e della cui non effettività non può certo trarsi dimostrazione dalla copia restituita all'autorità giudiziaria committente, nella quale tali indicazioni non avrebbero avuto motivo di essere riportate. In altri termini, l'inquadramento del tentativo di notifica della C.A.D. nell'ambito di una procedura precisamente regolamentata e l'attestazione dell'inserimento nella C.A.D. nella cassetta postale da parte del pubblico ufficiale notificatore consentono di sostenere che quest'ultima attestazione certifichi non solo il passaggio relativo all'immissione nella cassetta, ma anche che la comunicazione lasciata al destinatario fosse munita di tutte le annotazioni previste dalla legge e necessarie affinché la comunicazione potesse essere ritenuta conforme al dettato normativo. Non secondaria è, d'altra parte, la circostanza che il ricorrente non abbia rappresentato che tali informazioni — sostanzialmente funzionali all'effettivo ritiro del plico — non fossero state indicate nella copia della C.A.D. a lui lasciata nella cassetta della posta né che, in ragione di tale, eventuale deficit informativo, gli sia stato inibito il ritiro del plico presso l'ufficio postale. Anzi, a ben vedere, il rapido accenno che si legge a pag. 4 del ricorso alla mancanza delle informazioni concernenti il ritiro del plico si riferisce a quello che è «attestato» «agli atti» — quindi alle informazioni rinvenienti dal fascicolo che anche il Collegio ha verificato — ma non a quello che riguarda il risvolto della procedura notificatoria visto dalla parte del ricevente, che non ha documentato né concretamente prospettato la carenza informativa che sarebbe derivata dalle mancate annotazioni. 3. Quanto alla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, essa si riferisce non già alle formalità di cui si è appena detto, ma alla mancanza — ben più pregiudicante rispetto sulla prova dell'effettività del processo informativo — dell'indicazione delle modalità surrogatorie di notifica della C.A.D., vale a dire della immissione della medesima nella cassetta della posta ovvero dell'affissione alla porta di ingresso dell'abitazione, indicazione, come il Collegio ha prima precisato, presente nella cartolina in atti. 4. Un accenno, infine, alla nuova tematica sollevata nelle conclusioni scritte, afferente ai tempi della restituzione del plico all'ufficio committente: la questione è inedita, in quanto non posta con il ricorso e, pertanto, deve ritenersi non tempestivamente devoluta al giudizio di questa Corte. Peraltro, anche a voler prescindere dal predetto sbarramento, anche in questo caso il ricorrente non ha precisato se e come la precoce restituzione del piego alla Corte di appello abbia pregiudicato la sua concreta possibilità di riceverlo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R