CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale nisseno che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di minaccia aggravata dall'uso dell'arma; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro il motivo è anche finalizzato a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in quanto a fronte della motivazione di primo grado, che negava le circostanze in esame in ragione della capacità a delinquere dell'imputato, comprovata dalle emergenze del certificato penale, il motivo di appello era già generico e quindi inammissibile: a fronte della sentenza di primo grado il motivo di appello lamentava la mancata valutazione della condotta collaborativa dell'imputato, che risulta però esclusa dalla Corte di appello, che giudica non veritiera la versione dell'imputato. Per altro, la natura occasionale dell'episodio e la lieve entità conseguente alla mancata costituzione di parte civile sono argomenti del tutto inediti, che implicano valutazioni di merito non consentite a questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il