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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26973/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; osservato che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente ancorando il diniego dell'invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. al profilo delinquenziale dell'imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione personale per la commissione di plurimi reati di furto, violazione legge stupefacenti, armi, ricettazione, condotte che avevano destato allarme sociale; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; osservato che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente ancorando il diniego dell'invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. al profilo delinquenziale dell'imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione personale per la commissione di plurimi reati di furto, violazione legge stupefacenti, armi, ricettazione, condotte che avevano destato allarme sociale; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26973/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris