CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Genova, decidendoin sede di rinvio, disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concessaall’odierno ricorrente in data 4.2.2021, rigettava la richiesta di detenzione domiciliare edichiarava non validamente espiato il periodo di sottoposizione all’affidamento in prova alservizio sociale per il periodo dal 10.2.2021 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla pena infitta con lasentenza del Gip del Tribunale di Genova del 23.12.2015, compresa nel provvedimento dicumulo n. 2021/340 SIEP emesso dalla procura della Repubblica della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Ricostruiva la vicenda processuale rilevando quanto segue:- il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova al serviziosociale in data 4 febbraio 2021, in relazione alla pena residua inflitta dal GIP delTribunale di Genova per una serie di reati di detenzione illecita di sostanzastupefacente posti in essere dal 2013;- il beneficio era stato revocato in data 4.5.2023, in quanto il condannatoera stato colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente di tipo cocaina e crack; in detta occasione era stato dichiarato nonvalidamente espiato, ai fini del calcolo della pena residua, il periodo disottoposizione all’affidamento in prova dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- avverso tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso percassazione che veniva accolto con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale annullavacon rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui non conteneva una adeguatamotivazione in relazione all’effetto retroattivo della revoca con decorrenzadall’inizio della misura ed alla mancata pronuncia sull’istanza di detenzionedomiciliare, tempestivamente presentata;- provvedendo in sede di rinvio con ordinanza del 29 maggio 2024, ilTribunale di sorveglianza richiamava l’ordinanza di convalida dell’arresto del 10aprile 2023 pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si desumeval’abitualità e professionalità della condotta di vendita di stupefacenti evincibiledagli esiti della perquisizione domiciliare, la quale aveva consentito di rinvenire esequestrare un bilancino di precisione con tracce di sostanza biancastra e n. 13ritagli di cellophane di colore nero, uguali a quelli utilizzati per la vendita degliovuli di crack. In detta sede, sottolineava che il ricorrente stava espiando unapena per plurimi episodi di cessione di stupefacenti posti in essere dal 2013; chela reiterazione del reato era avvenuta in costanza della misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova ed era, quindi, indicativa di una totaleassenza di sincera adesione al percorso rieducativo concordato con l’UEPE diLa [OSCURATO:PERSONA]; che, inoltre, Olivarez non era tossicodipendente ed aveva una lecitafamiglia. Sulla base di tali elementi, valutava impossibile formulare, in sede dirinvio, un giudizio positivo sul periodo di affidamento in prova espletato, inragione dell’assenza di una seria volontà del condannato di inserirsi in modoidoneo nel contesto sociale e di interrompere i contatti con gli ambienti criminalicollegati al traffico di sostanze stupefacenti. Con la menzionata ordinanza del 29maggio 2024, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza di detenzionedomiciliare, ritenendo ostativa la revoca dell’affidamento in prova ai sensidell’art. 58-quater Ord. pen.;- avverso tale ordinanza, proponeva ricorso per cassazione la difesa delricorrente e questa Corte, con sentenza del 20.11.2024, annullava ilprovvedimento impugnato in quanto aveva omesso di pronunciare sulladetenzione domiciliare, secondo il disposto dell’art. 51-ter Ord. pen., comeinterpretato dalla Suprema Corte.Tanto premesso, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, il Tribunalerilevava che gli elementi rappresentati erano indicativi di pericolosità sociale del ricorrente,denotanti capacità a delinquere in materia di traffico di stupefacenti e l’esistenza di contatticon soggetti coinvolti nella criminalità locale, elementi che non consentivano di ritenere lamisura della detenzione domiciliare idonea a prevenire il pericolo di recidiva specifica.Ribadiva che tali elementi comportavano anche la conferma del giudizio negativo sull’esitodella prova con conseguente declaratoria di non valida espiazione della pena nel periodo10.2.2021-11.4.2023 ai fini del calcolo della pena residua, essendo necessario un adeguatoperiodo di osservazione della personalità del condannato in ambiente penitenziario. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente, la quale, ripercorso l’iter processuale, censura la decisione oggi impugnata conesclusivo riferimento alla retroattività ex tunc della revoca dell’affidamento in prova. Articolaun unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazioneall’art. 47, comma 11 ord. pen., nonché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che in entrambe le ordinanzeannullate, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la revoca ex tunc della misuradell’affidamento in prova sulla base degli esiti della perquisizione domiciliare, ritenendo che ilrinvenimento del materiale destinato al confezionamento fosse indicativo di una abitualità eprofessionalità dell’attività di spaccio protrattasi per l’intero periodo di espiazione nelle formealternative. Ad avviso della difesa, con questo argomentare, il Tribunale non ha valutato némotivato in ordine all’effettiva gravità della violazione (per il quale il ricorrente è statocondannato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) né in ordine alcomportamento tenuto durante l’esecuzione, protrattasi per due anni e due mesi in assenzadi qualsiasi infrazione, e non ha tenuto conto della condotta complessiva tenuta dalricorrente per trarne elementi positivi indicativi di una positiva evoluzione della suapersonalità, proponendo, invece, una ricostruzione ipotetica ed apodittica degli accadimenti.Ad avviso della difesa, quindi, l’ordinanza, assunta in violazione di legge e con motivazionemeramente apparente, deve essere oggetto di annullamento nella parte relativa allaretrodatazione della revoca.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservatoche la revoca ex tunc della misura è adeguatamente motivata sulla base del comportamentodel ricorrente, il quale denota abitualità nella condotta criminosa, ed è indicativo di una nonsincera adesione al programma posto che egli ha continuato a delinquere nonostante lastabile attività lavorativa e nonostante egli non sia tossicodipendente, in tal mododimostrando di non aver reciso i legami con il mondo criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. In tema di decorrenza della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai finidella determinazione della pena residua da espiare, questa Corte ha affermato che «[...] ilgiudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva delcomportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamentetenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico[...]» (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007 – 01)Con riferimento alla revoca ex tunc, in particolare, si è chiarito che il Tribunaledi sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deveprocedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta diuna valutazione discrezionale da condurre in considerazione della durata dellelimitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corsodell'esperimento, tenendo conto della duplice funzione della misura, da un lato,rieducativa perchè finalizzata al reinserimento sociale del condannato, dall’altro,retributiva, in ragione delle limitazioni che, comunque, determina alla libertàpersonale. «La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermediatra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quelladiligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cuisoltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo aiprincipi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato lasoluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito distabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare inragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delleprescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"[...]» (Sez. 1, n. 9314del 19/02/2014, Rv. 259474-01).3. Nel caso in esame, incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, ilricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'iniziodell'esecuzione della misura, ritenendo sostanzialmente assente la motivazione sul punto.La censura non è condivisibile. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ilrinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare, del bilancino di precisione e dei ritagli dicellophane, valutato unitamente alla condotta di spaccio di cocaina e crack, per il quale ilricorrente era stato tratto in arresto e condannato, costituivano elementi indicativi di abitualitàe non occasionalità della condotta. La motivazione risponde a criteri di logica in quantocollega la disponibilità del materiale destinato al confezionamento ad una ripetizione dellacondotta.Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza che Olivarez stava espiando unacondanna per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente,protrattisi sin dal 2013, sono stati interpretati come indicativi di una abitualità della condotta,che si collocava in un ampio arco di tempo, non interrotto nel corso del beneficio.Inoltre, il Tribunale, con motivazione logica, ha ritenuto significativa la circostanza chela condotta criminosa sia stata tenuta nonostante il ricorrente abbia una attività lavorativalecita, che gli consente di mantenere adeguatamente se stesso ed il proprio nucleo familiaree che egli non sia tossicodipendente, sì da escludere che agisca sotto l’impellenza dellanecessità di consumare la sostanza. Gli elementi fattuali indicati consentono, da un punto divista logico, di ritenere, come fatto dal Tribunale, che Olivarez abbia solo formalmente estrumentalmente aderito al percorso di emenda, in quanto, pur potendo optare per unascelta di vita ispirata alla legalità e al pieno inserimento sociale, ha, invece, sceltonuovamente la strada del crimine.D’altro canto, depone nel senso di una continuità con l’attività pregressa e, quindi, diuna assenza di effettiva adesione al programma di recupero, la circostanza, evidenziata dalTribunale, che l’attività di spaccio implichi il mantenimento di contatti con ambienti criminali.Rispetto a tali argomenti, che pur se non sempre chiaramente esplicitati, sono, tuttavia,evincibili dalle argomentazioni addotte dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si èconfrontato, essendosi limitato a dedurre un’assenza di motivazione, in realtà insussistente.Ebbene, come noto, «Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ècircoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testoimpugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993,Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01).Nel caso in esame, la motivazione è fondata su dati fattuali incontestati e si sviluppo suun percorso logico e congruo rispetto alla ratio dell’istituto.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]