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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 09761/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15888/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7881/2019 depositata il18/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) l’indennizzo per la perdita di beni in Somalia, costituenti oggetto di esproprio dal governo somalo, tra i quali un’azienda agricola.

La Corte, pur dando atto dell’erronea valutazione del Tribunale sulla circostanza che la consistenza del complesso aziendale fosse incontestata, essendo invece contestata dal Ministero, così come contestata era l’appartenenza dei restanti cespiti, ha ritenuto provatala consistenza dei beni mobili e immobili (macchinari, casa padronale, alloggi di servizio) e dei lavori di bonifica, la sistemazione del suolo e il disboscamento, tramite le dichiarazioni giurate dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Lowenberg, non smentite da altre emergenze processuali, aventi efficacia probante anche in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 98 del 1994, e giudicato condivisibili i criteri di stima utilizzati dal primo giudice sulla scorta delle indicazioni del c.t.u.

Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA], Paola e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I controricorrenti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1, comma 3, legge 29 gennaio 1994, n. 98, 12 preleggi, 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto provata la domanda di parte attrice sulla base della sola dichiarazione giurata, cui aveva attribuito un valore ed una efficacia probatoria che non aveva, senza considerare che a tale dichiarazione si poteva riconoscere una agevolazione probatoria per dimostrare l’appartenenza dei beni e non anche la consistenza e il valore dei cespiti aziendali e comunque solo nel procedimento amministrativo di liquidazione dei beni e non in ambito giudiziario.

Il motivo è fondato.

La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la“dichiarazione giurata” di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994, a corredo della relativa domanda da parte di coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale nell’ambito del giudizio civile (cfr. Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art. 1, comma 3, della legge del 1994.

A questo principio si deve dare continuità, essendo corrispondente al testo normativo che consente ai cittadini e imprese italiane, già titolari di immobili e possessori di valori mobiliari andati smarriti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero «che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, [di] corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l’indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all’avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza».

La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato».

L’errore in cuiè incorsa la Corte territoriale (v. pag. 5) è di avere ritenuto che “gli istanti abbiano comunquesoddisfatto l’esigenza di prova” della consistenza e appartenenza agli istanti dei beni (diversi dal suolo), come i macchinari, la casa padronale, gli alloggi dei dipendenti, le opere migliorative, ecc., “mediante la produzione della dichiarazione giurata” di terzi, sul presupposto che questa “conservi efficacia probante in ambito giudiziario”, trascurando di considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nel solo ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell’appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due motivi (sulla questione della concessione dell’azienda in affitto a terzi e sui criteri di stima dei beni), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15888/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7881/2019 depositata il18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) l’indennizzo per la perdita di beni in Somalia, costituenti oggetto di esproprio dal governo somalo, tra i quali un’azienda agricola. La Corte, pur dando atto dell’erronea valutazione del Tribunale sulla circostanza che la consistenza del complesso aziendale fosse incontestata, essendo invece contestata dal Ministero, così come contestata era l’appartenenza dei restanti cespiti, ha ritenuto provatala consistenza dei beni mobili e immobili (macchinari, casa padronale, alloggi di servizio) e dei lavori di bonifica, la sistemazione del suolo e il disboscamento, tramite le dichiarazioni giurate dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Lowenberg, non smentite da altre emergenze processuali, aventi efficacia probante anche in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 98 del 1994, e giudicato condivisibili i criteri di stima utilizzati dal primo giudice sulla scorta delle indicazioni del c.t.u. Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA], Paola e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I controricorrenti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1, comma 3, legge 29 gennaio 1994, n. 98, 12 preleggi, 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto provata la domanda di parte attrice sulla base della sola dichiarazione giurata, cui aveva attribuito un valore ed una efficacia probatoria che non aveva, senza considerare che a tale dichiarazione si poteva riconoscere una agevolazione probatoria per dimostrare l’appartenenza dei beni e non anche la consistenza e il valore dei cespiti aziendali e comunque solo nel procedimento amministrativo di liquidazione dei beni e non in ambito giudiziario. Il motivo è fondato. La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la“dichiarazione giurata” di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994, a corredo della relativa domanda da parte di coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale nell’ambito del giudizio civile (cfr. Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art. 1, comma 3, della legge del 1994. A questo principio si deve dare continuità, essendo corrispondente al testo normativo che consente ai cittadini e imprese italiane, già titolari di immobili e possessori di valori mobiliari andati smarriti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero «che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, [di] corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l’indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all’avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza». La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato». L’errore in cuiè incorsa la Corte territoriale (v. pag. 5) è di avere ritenuto che “gli istanti abbiano comunquesoddisfatto l’esigenza di prova” della consistenza e appartenenza agli istanti dei beni (diversi dal suolo), come i macchinari, la casa padronale, gli alloggi dei dipendenti, le opere migliorative, ecc., “mediante la produzione della dichiarazione giurata” di terzi, sul presupposto che questa “conservi efficacia probante in ambito giudiziario”, trascurando di considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nel solo ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell’appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due motivi (sulla questione della concessione dell’azienda in affitto a terzi e sui criteri di stima dei beni), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e
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