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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19833/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo di-fensore, articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. in combinato disposto con l'art. 97 cod. proc. pen.

In tesi difensiva la Corte di appello ha omesso di statuire in ordine alla mancata no-mina da parte degli operatori di p.g., in sede di accertamento della contravven-zione contestata, della necessaria presenza di un difensore d'ufficio nell'esecuzione dell'atto di accertamento del tasso alcolemico.

Tale necessità di assistenza tecnica 2difensiva scaturiva dalla necessità di procedere ad un atto urgente e irripetibile per una persona, in quel momento incapace di determinarsi.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat-tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, a pag. 4 della sentenza impugnata si dà atto che «non è stata contestata la validità degli accertamenti esperiti, di cui emerge la legittimità, atteso che l'imputato ha ricevuto gli avvisi di garanzia circa la possibilità di farsi assistere da un difensore e ha prestato il proprio consenso, non avvalendosi di tale facoltà (cfr. annotazione di p.g. del 26.05.2021 e verbale di accertamenti urgenti».

Ad avviso del ricorrente occorreva la nomina di un difensore d'ufficio.

Sul punto è qui sufficiente ricordare che questa Corte ha avuto modo di precisare che «la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod. proc. pen. ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, pre-visto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi as-sistere da un difensore di fiducia» (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263775 — 01) Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo di-fensore, articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. in combinato disposto con l'art. 97 cod. proc. pen. In tesi difensiva la Corte di appello ha omesso di statuire in ordine alla mancata no-mina da parte degli operatori di p.g., in sede di accertamento della contravven-zione contestata, della necessaria presenza di un difensore d'ufficio nell'esecuzione dell'atto di accertamento del tasso alcolemico. Tale necessità di assistenza tecnica 2difensiva scaturiva dalla necessità di procedere ad un atto urgente e irripetibile per una persona, in quel momento incapace di determinarsi. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat-tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, a pag. 4 della sentenza impugnata si dà atto che «non è stata contestata la validità degli accertamenti esperiti, di cui emerge la legittimità, atteso che l'imputato ha ricevuto gli avvisi di garanzia circa la possibilità di farsi assistere da un difensore e ha prestato il proprio consenso, non avvalendosi di tale facoltà (cfr. annotazione di p.g. del 26.05.2021 e verbale di accertamenti urgenti». Ad avviso del ricorrente occorreva la nomina di un difensore d'ufficio. Sul punto è qui sufficiente ricordare che questa Corte ha avuto modo di precisare che «la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod. proc. pen. ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, pre-visto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi as-sistere da un difensore di fiducia» (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263775 — 01) Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M