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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32753/2026

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ato a CATANZARO il 16/09/1963 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Torino, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110, 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1

I. fall. (capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e condannando il ricorrente alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 216 comma 1 n. 1-2 e comma 3, 223 commi 1 e 2 n. 1

I. fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Nel caso in esame la Corte di appello ha fornito una ricostruzione corretta circa il ruolo di amministratore di fatto della fallita in capo all'imputato (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata), fondata su una pluralità di indici.

Il ricorrente non si confronta affatto con uno di questi indici, vale a dire la documentazione allegata alla insinuazione al passivo dei creditori-clienti che individuavano l'imputato quale amministratore di fatto.

Per altro, accanto a tale parziale confronto, la deduzione di travisamento per le dichiarazioni dei dipendenti non risulta disarticolante.

Ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

Il che nel caso in esame non è; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sull'elemento del dolo: vi è contestazione alternativa della bancarotta documentale specifica e generica, ma la Corte ritiene quella del secondo tipo, riferendosi alla inattendibilità della documentazione contabile esistente e rinvenuta - dunque non alla sottrazione o all'occultamento o all'omessa istituzione, che integrano la condotta 'specifica'.

Ne consegue che corretto e congruo è il riferimento al dolo generico, attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e comprovato anche sulla base dalle distrazioni in quanto si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estens reIN C ANCEILL" Maria' SezioriP Vli Pi2nale [OSCURATO:PERSONA] sa Belmonte 03 2SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] l,jJDiZ1AR1O Dott.ssa Ka I nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANZARO il 16/09/1963 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Torino, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110, 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1 I. fall. (capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e condannando il ricorrente alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 216 comma 1 n. 1-2 e comma 3, 223 commi 1 e 2 n. 1 I. fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso in esame la Corte di appello ha fornito una ricostruzione corretta circa il ruolo di amministratore di fatto della fallita in capo all'imputato (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata), fondata su una pluralità di indici. Il ricorrente non si confronta affatto con uno di questi indici, vale a dire la documentazione allegata alla insinuazione al passivo dei creditori-clienti che individuavano l'imputato quale amministratore di fatto. Per altro, accanto a tale parziale confronto, la deduzione di travisamento per le dichiarazioni dei dipendenti non risulta disarticolante. Ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). Il che nel caso in esame non è; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sull'elemento del dolo: vi è contestazione alternativa della bancarotta documentale specifica e generica, ma la Corte ritiene quella del secondo tipo, riferendosi alla inattendibilità della documentazione contabile esistente e rinvenuta - dunque non alla sottrazione o all'occultamento o all'omessa istituzione, che integrano la condotta 'specifica'. Ne consegue che corretto e congruo è il riferimento al dolo generico, attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e comprovato anche sulla base dalle distrazioni in quanto si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estens reIN C ANCEILL" Maria' SezioriP Vli Pi2nale [OSCURATO:PERSONA] sa Belmonte 03 2SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] l,jJDiZ1AR1O Dott.ssa Ka I nente
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