CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15227/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, il giudice di merito ha dato atto che la minaccia fu esercitata nei confronti della p.o. [OSCURATO:PERSONA], quando il bene era stato già sottratto ed era funzionale a garantirsi la detenzione dello stesso, oltre all'impunità ( cfr.pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo dei ricorso Lucchesi, circa la configurabilità del tentativo di rapina impropria, reitera doglianze già esaminate dal giudice di appello, congruamente superate con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui si dà atto che entrambi gli imputati si impossessarono illecitamente dfi bene e ricorsero a minacce per assicurarsi la detenzione dello stesso ); ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso pieno dell'imputato nell'azione criminosa posta in essere materialmente dal solo Lucchesi, è inammissibile perché reiterativo di doglianza già proposta innanzi al giudice di appello ed ivi superata con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, oltre che manifestamente infondato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso comune agli imputati , con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p., è generico e manifestamente infondato avuto riguardo alla inadeguatezza della somma offerta rispetto alla gravità della condotta criminosa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere es