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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21489/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 18.12.2025 la Corte d’appello di Roma ha rigettato ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla restrizione della libertà personale patita in regime di arrestidomiciliari dal 16.6.2020 al 21.12.2020, in esecuzione dell’ordinanza del Gip delTribunale di Roma datata 13.4.2020, in quanto gravemente indiziato dei reati dicui agli artt. 512 bis e 416 bis, comma 1, cod.pen.Detta misura veniva poi sostituita in data 21.12.2000 con quella dell’obbligo didimora nel Comune di residenza e con l’obbligo di presentazione alla P.G.2. [OSCURATO:PERSONA] in particolare, era stato contestato di avere, in concorso conCasamonica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia dimisure di prevenzione patrimoniale, intestato fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] ilterreno sito nel Comune di Roma e gli immobili ivi realizzati ed inoltre, al fine difar beneficiare di una sanatoria relativa agli immobili realizzati abusivamente sulterreno indicato, di aver curato la raccolta e l’invio della documentazionerichiesta al Comune di [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 29.12.2023, irrevocabile indata 4 giugno 2024, aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli perché il fatto noncostituisce reato, essendo stato escluso l’elemento soggettivo del reato.4.

Il giudice della riparazione, a fondamento del rigetto dell’istanza ex art. 314cod.proc.pen., ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa del [OSCURATO:PERSONA],consistita nell’aver curato la pratica amministrativa con invio delladocumentazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] al fine di far conseguire a CasamonicaDora la proprietà del terreno nonché la concessione in sanatoria degli immobiliivi realizzati abusivamente.5.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, formulando due motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., laviolazione di legge nonché l’erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen.Si censura la ritenuta condotta ostativa in capo al [OSCURATO:PERSONA], essendosi lo stessolimitato a continuare un’attività tecnico amministrativa al fine di giungere allastipula dell’atto conclusivo tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assumendo che la pratica in questione fu gestita come le altre.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. lamanifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazionedell’ordinanza.Si assume che l’ordinanza difetta in ordine all’individuazione della condottaostativa ed inoltre non si è confrontata con le ragioni dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].6.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferentiall’individuazione della condotta ostativa all’accoglimento della domanda ex art.341 cod.proc.pen., sono fondati.2.

Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituiscecausa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento, da parte dell’istante, che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Rv. 282569).

In particolare, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedentedato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, nonesclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza omacroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) oprocessuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), inordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione delladetenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del05/07/2022, Rv. 283411; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv.263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074); in particolare, il giudicedi merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi apropria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e, secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti.

Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice dellariparazione deve operare uno specifico confronto con le motivazioni poste allabase della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che èstato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenzadecisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione; potendo,eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono stateescluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario eindefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordineall’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione(Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262957 – 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso daSez.

U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguerenettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, voltaall'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da partedell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli hapiena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non giàper rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al finedi controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di naturacivilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenzadi una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in direttaconseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice delprocedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersinel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decideresulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017,dep.2018, Rv. 271739 – 01).3.

Poste tali coordinate, nella specie la Corte territoriale, dopo aver ripercorso lavicenda cautelare del ricorrente alla luce della contestazione elevata nei suoiconfronti, ha individuato la condotta ostativa del [OSCURATO:PERSONA], qualificandola comecomportamento extraprocessuale, nell’aver provveduto, anche per il tramitedell’associazione A.D.P. con sede legale ed utenza coincidente con la societàPquadro, riconducibile ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla raccolta delladocumentazione ed al successivo inoltro al Comune di [OSCURATO:PERSONA], sia per la stipuladell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] acquisiva la proprietà del terreno, sia per lasuccessiva concessione in sanatoria relativa agli immobili realizzati, concludendoquindi che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a configurare quel gravequadro indiziante in merito al suo coinvolgimento negli illeciti oggetto delprocedimento.Tuttavia nel giungere a tale conclusione, pur dovendo effettuare una valutazionedi rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, la Corteterritoriale ha del tutto omesso il necessario confronto con le argomentazioniposte alla base della sentenza di assoluzione, avendo unicamente dato atto chel’odierno ricorrente é stato assolto dal reato a lui ascritto al capo 66) consentenza del Tribunale di Roma del 29.12.2023 con la formula perché il fatto noncostituisce reato, non dando quindi conto in nessun passaggio della decisione diquale sia la motivazione resa dal giudice del merito e di conseguenza di quale siala piattaforma probatoria sulla base della quale il giudice della riparazione possavalutare la sussistenza di una condotta ostativa ex art. 314 cod.proc.pen., attesoche solo alla luce della pronuncia assolutoria é possibile verificare quali elementi,rispetto al compendio probatorio acquisito in fase cautelare, siano statistoricamente accertati e quali invece siano stati esclusi.A ciò si aggiunga che dalla prospettata ricostruzione della condotta ostativa incapo all’odierno ricorrente non si comprendono quali siano i profili di dolo o colpagrave ascrivibili al medesimo.4.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.Mannulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appellodi Roma.Così deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 18.12.2025 la Corte d’appello di Roma ha rigettato ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla restrizione della libertà personale patita in regime di arrestidomiciliari dal 16.6.2020 al 21.12.2020, in esecuzione dell’ordinanza del Gip delTribunale di Roma datata 13.4.2020, in quanto gravemente indiziato dei reati dicui agli artt. 512 bis e 416 bis, comma 1, cod.pen.Detta misura veniva poi sostituita in data 21.12.2000 con quella dell’obbligo didimora nel Comune di residenza e con l’obbligo di presentazione alla P.G.2. [OSCURATO:PERSONA] in particolare, era stato contestato di avere, in concorso conCasamonica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni in materia dimisure di prevenzione patrimoniale, intestato fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] ilterreno sito nel Comune di Roma e gli immobili ivi realizzati ed inoltre, al fine difar beneficiare di una sanatoria relativa agli immobili realizzati abusivamente sulterreno indicato, di aver curato la raccolta e l’invio della documentazionerichiesta al Comune di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 29.12.2023, irrevocabile indata 4 giugno 2024, aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli perché il fatto noncostituisce reato, essendo stato escluso l’elemento soggettivo del reato.4. Il giudice della riparazione, a fondamento del rigetto dell’istanza ex art. 314cod.proc.pen., ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa del [OSCURATO:PERSONA],consistita nell’aver curato la pratica amministrativa con invio delladocumentazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] al fine di far conseguire a CasamonicaDora la proprietà del terreno nonché la concessione in sanatoria degli immobiliivi realizzati abusivamente.5. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, formulando due motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., laviolazione di legge nonché l’erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen.Si censura la ritenuta condotta ostativa in capo al [OSCURATO:PERSONA], essendosi lo stessolimitato a continuare un’attività tecnico amministrativa al fine di giungere allastipula dell’atto conclusivo tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assumendo che la pratica in questione fu gestita come le altre.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. lamanifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazionedell’ordinanza.Si assume che l’ordinanza difetta in ordine all’individuazione della condottaostativa ed inoltre non si è confrontata con le ragioni dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].6. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferentiall’individuazione della condotta ostativa all’accoglimento della domanda ex art.341 cod.proc.pen., sono fondati.2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituiscecausa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento, da parte dell’istante, che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile; Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Rv. 282569). In particolare, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedentedato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, nonesclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza omacroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) oprocessuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), inordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione delladetenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del05/07/2022, Rv. 283411; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv.263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074); in particolare, il giudicedi merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi apropria disposizione, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e, secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti. Dovendosi, a tale proposito, specificare che il giudice dellariparazione deve operare uno specifico confronto con le motivazioni poste allabase della sentenza di assoluzione, potendo affermare o negare solo ciò che èstato affermato o negato da quest’ultimo e non potendo attribuire valenzadecisiva a circostanze negate dal giudice alla cognizione; potendo,eventualmente, invece valorizzare proprio le circostanze che non sono stateescluse in sede di giudizio di merito, pur se non positivamente affermate;conseguendone che la sentenza di assoluzione si pone come necessario eindefettibile punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordineall’accertamento storico degli elementi fattuali acquisiti al processo di cognizione(Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262957 – 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso daSez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguerenettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, voltaall'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da partedell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli hapiena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non giàper rivalutarlo (come specificato dalla giurisprudenza sopra citata), bensì al finedi controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di naturacivilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenzadi una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in direttaconseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice delprocedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersinel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decideresulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017,dep.2018, Rv. 271739 – 01).3. Poste tali coordinate, nella specie la Corte territoriale, dopo aver ripercorso lavicenda cautelare del ricorrente alla luce della contestazione elevata nei suoiconfronti, ha individuato la condotta ostativa del [OSCURATO:PERSONA], qualificandola comecomportamento extraprocessuale, nell’aver provveduto, anche per il tramitedell’associazione A.D.P. con sede legale ed utenza coincidente con la societàPquadro, riconducibile ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla raccolta delladocumentazione ed al successivo inoltro al Comune di [OSCURATO:PERSONA], sia per la stipuladell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] acquisiva la proprietà del terreno, sia per lasuccessiva concessione in sanatoria relativa agli immobili realizzati, concludendoquindi che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a configurare quel gravequadro indiziante in merito al suo coinvolgimento negli illeciti oggetto delprocedimento.Tuttavia nel giungere a tale conclusione, pur dovendo effettuare una valutazionedi rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, la Corteterritoriale ha del tutto omesso il necessario confronto con le argomentazioniposte alla base della sentenza di assoluzione, avendo unicamente dato atto chel’odierno ricorrente é stato assolto dal reato a lui ascritto al capo 66) consentenza del Tribunale di Roma del 29.12.2023 con la formula perché il fatto noncostituisce reato, non dando quindi conto in nessun passaggio della decisione diquale sia la motivazione resa dal giudice del merito e di conseguenza di quale siala piattaforma probatoria sulla base della quale il giudice della riparazione possavalutare la sussistenza di una condotta ostativa ex art. 314 cod.proc.pen., attesoche solo alla luce della pronuncia assolutoria é possibile verificare quali elementi,rispetto al compendio probatorio acquisito in fase cautelare, siano statistoricamente accertati e quali invece siano stati esclusi.A ciò si aggiunga che dalla prospettata ricostruzione della condotta ostativa incapo all’odierno ricorrente non si comprendono quali siano i profili di dolo o colpagrave ascrivibili al medesimo.4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.Mannulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appellodi Roma.Così deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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