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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14896/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, ViaVittorio Colonna n. 40.-RICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, ViaVittorio Colonna n. 40.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Via G.B.

Martini n. 3.-CONTRORICORRENTE-nonchéPROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO di FIRENZE.-INTIMATA-Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 349/2021depositata il 10/02/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso, chiedendo di accogliere iricorsi.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANFRANCORANDISI.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegiosindacale della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS), hanno propostoseparate opposizioni avverso la delibera n. 18885/2014 con cui è stataapplicata ad entrambi la sanzione pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi degliartt. 94, comma secondo e terzo, e 113 del d.lgs. 58/1998 (TUF), per lamancanza, nel prospetto informativo emesso dalla Banca nel 2008, dinotizie relative alla stipula di contratti derivati (TROR) per effetto dei qualila banca avrebbe dovuto sottoscrivere titoli obbligazionari convertibili inazioni MPS.La Corte d’appello di Firenze, riunite le cause, ha sollevato la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 195, comma settimo, per violazionedell’art. 117 Cost e 6 CEDU, nella parte in cui la norma non prevedeva latrattazione della causa in pubblica udienza, e ha sospeso il giudizio.Con ordinanza n. 158/2017 la Corte costituzionale ha disposto larestituzione degli atti al giudice a quo, evidenziando che, con il decretolegislativo n. 72/2015, che aveva modificato l'art. 195 TUF, la questione dicostituzionalità era superata poiché era stata introdotta la pubblicitàdell'udienza anche nei giudizi, tra cui quello di cui si discute, diopposizione a sanzione amministrativa pendenti alla data di entrata invigore delle nuove disposizioni.Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026In data 23 maggio 2019 gli opponenti hanno depositato un’istanza diriassunzione del giudizio sospeso che la Corte distrettuale di Firenze hadichiarato tardiva, sul rilievo che la cancelleria non era tenuta acomunicare il deposito della pronuncia della Corte costituzionale e che ildies a quo della riassunzione coincideva con la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del provvedimento adottato dalla Corte costituzionale,evidenziando che da quella data era decorso il termine di legge perriattivare il giudizio, che ha dichiarato estinto.La sentenza ha infine affermato che la pronuncia della Corte costituzionaleera stata inserita dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 25 luglio2017 e che tale adempimento era equipollente alla comunicazione edaveva determinato la conoscenza legale della cessazione della causa disospensione, con la conseguenza che la riassunzione, anche per talemotivo, doveva considerarsi richieste dopo la scadenza del termine di cuiagli art. 297 e 307 c.p.c..Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto autonomi ricorsi, entrambi affidati a tre motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie exart. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I due autonomi ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto lastessa sentenza, e vanno esaminati congiuntamente, poiché sollevanocensure di identico contenuto.2.

Con il primo motivo dei suddetti ricorsi si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 136 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte diappello ritenuto che la cancelleria non dovesse comunicare ilNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026provvedimento della Corte Costituzionale, ai fini della decorrenza deltermine per la riassunzione.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 297 cpc, 3 e 24 Cost. e 153 c.p.c., per aver la Corte d’appelloaffermato che il termine di riassunzione decorreva dalla pubblicazione delprovvedimento della Corte Costituzionale in [OSCURATO:PERSONA], avvenuta indata 12 luglio 2017 o, al più tardi, dall’inserimento del provvedimento nelfascicolo telematico, in data 25/7/2017, in contrasto con l’insegnamento diquesta Corte secondo cui, nei casi di sospensione obbligatoria, per ladecorrenza del termine di riassunzione occorre la comunicazione dicancelleria del provvedimento della Corte costituzionale con cui è dispostala trasmissione degli atti alla Corte d’appello.Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.65 del R.D. n. 12/1941 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corteviolato il legittimo affidamento degli opponenti sul consolidatoorientamento di legittimità in ordine alla decorrenza del termine per lariassunzione della causa sospesa dalla comunicazione del provvedimentodella Corte Costituzionale.3.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.Ritiene la Corte di dover dare continuità al precedente di cui alla sentenzan. 2028/2024, conforme ad un consolidato orientamento già espressodalle SU con decisione n. 4394/1996.Nel caso di sospensione obbligatoria del processo a seguito di trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale, il “dies a quo” del termine semestraleper la riassunzione del giudizio coincide con la comunicazione dellapronuncia della Corte Costituzionale che ha definito la questione dicostituzionalità, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto lasospensione.Solo detta comunicazione determina la conoscenza legale della pronunziae fa decorrere il termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 267 c.p.c.Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026(nel testo risultante dalla pronuncia di parziale incostituzionalità di cui allasentenza n. 34/1970), non anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficialeprevista per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale ai sensidegli artt. 21 del D.P.R. n. 1092/1985 e 12 del D.P.R. n. 217/1986, laquale non può sostituire la comunicazione poiché non assicura laconoscenza legale della sentenza del giudice delle leggi da parte deisoggetti interessati alla prosecuzione del giudizio.Non è difforme dall’indirizzo consolidato la pronuncia di questa Corte n.7580/2013, che ha ritenuto che il termine di riassunzione decorra dallapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della pronuncia della Cortecostituzionale, poiché nel caso deciso la questione di costituzionalità erastata sollevata in un altro giudizio e la sospensione era facoltativa (cd.sospensione anomala).

La sentenza ha dato conto della diversità di regimedelle diverse ipotesi di sospensione, evidenziando che, mentre in caso disospensione necessaria del giudizio in cui è stata sollevata la questione dicostituzionalità, le parti possono confidare – sulla base del dato normativoe dell’interpretazione consolidata di questa Corte - nella comunicazione dicancelleria della cessazione della causa di sospensione, nei casi disospensione anomala, la scelta delle parti di non reiterare autonomamentel'eccezione di costituzionalità rende non tutelabile un affidamento superaltro onerarle di un livello di diligenza insostenibile nel seguire le sortidel processo costituzionale, alla luce degli strumenti di conoscibilità legaledel decisum.L’eventualità che la cancelleria non provveda alla comunicazione non puòtradursi in un pregiudizio della parte che non abbia avuto conoscenzalegale della cessazione della causa di sospensione, occorrendo accertaresenza margini di dubbio il momento in cui l’atto è entrato nella sfera diconoscibilità del destinatario per rendere esigibile un’attività diriattivazione del processo quiescente a pena di estinzione, bilanciandoNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’esigenza di una durata ragionevole del processo con le garanzie dieffettività del contradditorio e dei diritti processuali delle parti.Ogniqualvolta la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva,oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche aindividuare - come nel caso di specie - il momento iniziale per ladecorrenza di un termine perentorio (per cui la comunicazione non èlimitata unicamente a finalità partecipative), il sistema dellasola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non èequipollente alla comunicazione.Le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo avvenire, di norma, in unadelle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto aldestinatario a cura del cancelliere, invio dell’atto a mezzo PEC, ovveronotificazione a mezzo ufficiale giudiziario), ammettono forme equipollenti,sempreché risulti certa, quale effetto dell'attività della cancelleria, la presadi conoscenza, da parte del destinatario, della notizia da comunicare e ladata in cui tale comunicazione è avvenuta (e sempreché l'atto abbia,inoltre, raggiunto il suo scopo: Cass. 2068/2000; Cass. 6221/2002; Cass.3286/2006; Cass. 9421/2012; Cass. n. 1/2019).Il deposito nel fascicolo informatico, se in astratto rende conoscibilel’evento da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avereaccesso, non è equiparabile alla comunicazione poiché non consente dideterminare con certezza il momento in cui la parte, tramite il propriodifensore, ne abbia avuto conoscenza, momento che non puòaprioristicamente farsi coincidere con l’inserimento nel fascicolo stesso oin qualsiasi altro momento successivo (Cass. n. 30729/2024; Cass. n.18370/2024).

La certezza del momento di decorrenza del termineperentorio è obiettivo cui è finalizzata la disciplina delle comunicazionitelematiche ai sensi dell’art. 136 bis c.p.c., che, in caso di impossibilità diconsegna mezzo PEC, contempla particolari formalità anche quando lacomunicazione deve essere eseguita mediante inserimento dell’atto nelNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026portale dei servizi telematici ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 149 bisc.p.c. richiamato dall’ultimo comma dell’art. 136 c.p.c., individuando concertezza e senza margini di apprezzamento il momento in cui l’atto siconsidera comunicato (nel decimo giorno successivo a quello in cui ècompiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il difensore accedeall'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dalportale e accessibile al destinatario).3.1.

Nel caso in esame gli opponenti avevano legittimamente confidatonella comunicazione (non avvenuta) dell’esito del giudizio costituzionale,al fine di dare impulso alla causa di merito quiescente tramite la richiestadi fissazione della nuova udienza nel termine perentorio di tre mesi di cuiall’art. 297 c.p.c..In mancanza di comunicazione, il termine non aveva iniziato a decorreree, pertanto, l’istanza di riassunzione non poteva considerarsi tardiva.Sono, per questi motivi, accolti i tre motivi di ricorso.La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 16.12.2025.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, ViaVittorio Colonna n. 40.-RICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, ViaVittorio Colonna n. 40.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Via G.B. Martini n. 3.-CONTRORICORRENTE-nonchéPROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO di FIRENZE.-INTIMATA-Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 349/2021depositata il 10/02/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso, chiedendo di accogliere iricorsi.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANFRANCORANDISI.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegiosindacale della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS), hanno propostoseparate opposizioni avverso la delibera n. 18885/2014 con cui è stataapplicata ad entrambi la sanzione pecuniaria di € 25.000,00 ai sensi degliartt. 94, comma secondo e terzo, e 113 del d.lgs. 58/1998 (TUF), per lamancanza, nel prospetto informativo emesso dalla Banca nel 2008, dinotizie relative alla stipula di contratti derivati (TROR) per effetto dei qualila banca avrebbe dovuto sottoscrivere titoli obbligazionari convertibili inazioni MPS.La Corte d’appello di Firenze, riunite le cause, ha sollevato la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 195, comma settimo, per violazionedell’art. 117 Cost e 6 CEDU, nella parte in cui la norma non prevedeva latrattazione della causa in pubblica udienza, e ha sospeso il giudizio.Con ordinanza n. 158/2017 la Corte costituzionale ha disposto larestituzione degli atti al giudice a quo, evidenziando che, con il decretolegislativo n. 72/2015, che aveva modificato l'art. 195 TUF, la questione dicostituzionalità era superata poiché era stata introdotta la pubblicitàdell'udienza anche nei giudizi, tra cui quello di cui si discute, diopposizione a sanzione amministrativa pendenti alla data di entrata invigore delle nuove disposizioni.Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026In data 23 maggio 2019 gli opponenti hanno depositato un’istanza diriassunzione del giudizio sospeso che la Corte distrettuale di Firenze hadichiarato tardiva, sul rilievo che la cancelleria non era tenuta acomunicare il deposito della pronuncia della Corte costituzionale e che ildies a quo della riassunzione coincideva con la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del provvedimento adottato dalla Corte costituzionale,evidenziando che da quella data era decorso il termine di legge perriattivare il giudizio, che ha dichiarato estinto.La sentenza ha infine affermato che la pronuncia della Corte costituzionaleera stata inserita dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 25 luglio2017 e che tale adempimento era equipollente alla comunicazione edaveva determinato la conoscenza legale della cessazione della causa disospensione, con la conseguenza che la riassunzione, anche per talemotivo, doveva considerarsi richieste dopo la scadenza del termine di cuiagli art. 297 e 307 c.p.c..Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto autonomi ricorsi, entrambi affidati a tre motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie exart. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I due autonomi ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto lastessa sentenza, e vanno esaminati congiuntamente, poiché sollevanocensure di identico contenuto.2. Con il primo motivo dei suddetti ricorsi si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 136 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte diappello ritenuto che la cancelleria non dovesse comunicare ilNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026provvedimento della Corte Costituzionale, ai fini della decorrenza deltermine per la riassunzione.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 297 cpc, 3 e 24 Cost. e 153 c.p.c., per aver la Corte d’appelloaffermato che il termine di riassunzione decorreva dalla pubblicazione delprovvedimento della Corte Costituzionale in [OSCURATO:PERSONA], avvenuta indata 12 luglio 2017 o, al più tardi, dall’inserimento del provvedimento nelfascicolo telematico, in data 25/7/2017, in contrasto con l’insegnamento diquesta Corte secondo cui, nei casi di sospensione obbligatoria, per ladecorrenza del termine di riassunzione occorre la comunicazione dicancelleria del provvedimento della Corte costituzionale con cui è dispostala trasmissione degli atti alla Corte d’appello.Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.65 del R.D. n. 12/1941 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corteviolato il legittimo affidamento degli opponenti sul consolidatoorientamento di legittimità in ordine alla decorrenza del termine per lariassunzione della causa sospesa dalla comunicazione del provvedimentodella Corte Costituzionale.3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.Ritiene la Corte di dover dare continuità al precedente di cui alla sentenzan. 2028/2024, conforme ad un consolidato orientamento già espressodalle SU con decisione n. 4394/1996.Nel caso di sospensione obbligatoria del processo a seguito di trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale, il “dies a quo” del termine semestraleper la riassunzione del giudizio coincide con la comunicazione dellapronuncia della Corte Costituzionale che ha definito la questione dicostituzionalità, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto lasospensione.Solo detta comunicazione determina la conoscenza legale della pronunziae fa decorrere il termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 267 c.p.c.Numero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026(nel testo risultante dalla pronuncia di parziale incostituzionalità di cui allasentenza n. 34/1970), non anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficialeprevista per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale ai sensidegli artt. 21 del D.P.R. n. 1092/1985 e 12 del D.P.R. n. 217/1986, laquale non può sostituire la comunicazione poiché non assicura laconoscenza legale della sentenza del giudice delle leggi da parte deisoggetti interessati alla prosecuzione del giudizio.Non è difforme dall’indirizzo consolidato la pronuncia di questa Corte n.7580/2013, che ha ritenuto che il termine di riassunzione decorra dallapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della pronuncia della Cortecostituzionale, poiché nel caso deciso la questione di costituzionalità erastata sollevata in un altro giudizio e la sospensione era facoltativa (cd.sospensione anomala). La sentenza ha dato conto della diversità di regimedelle diverse ipotesi di sospensione, evidenziando che, mentre in caso disospensione necessaria del giudizio in cui è stata sollevata la questione dicostituzionalità, le parti possono confidare – sulla base del dato normativoe dell’interpretazione consolidata di questa Corte - nella comunicazione dicancelleria della cessazione della causa di sospensione, nei casi disospensione anomala, la scelta delle parti di non reiterare autonomamentel'eccezione di costituzionalità rende non tutelabile un affidamento superaltro onerarle di un livello di diligenza insostenibile nel seguire le sortidel processo costituzionale, alla luce degli strumenti di conoscibilità legaledel decisum.L’eventualità che la cancelleria non provveda alla comunicazione non puòtradursi in un pregiudizio della parte che non abbia avuto conoscenzalegale della cessazione della causa di sospensione, occorrendo accertaresenza margini di dubbio il momento in cui l’atto è entrato nella sfera diconoscibilità del destinatario per rendere esigibile un’attività diriattivazione del processo quiescente a pena di estinzione, bilanciandoNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’esigenza di una durata ragionevole del processo con le garanzie dieffettività del contradditorio e dei diritti processuali delle parti.Ogniqualvolta la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva,oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche aindividuare - come nel caso di specie - il momento iniziale per ladecorrenza di un termine perentorio (per cui la comunicazione non èlimitata unicamente a finalità partecipative), il sistema dellasola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non èequipollente alla comunicazione.Le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo avvenire, di norma, in unadelle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto aldestinatario a cura del cancelliere, invio dell’atto a mezzo PEC, ovveronotificazione a mezzo ufficiale giudiziario), ammettono forme equipollenti,sempreché risulti certa, quale effetto dell'attività della cancelleria, la presadi conoscenza, da parte del destinatario, della notizia da comunicare e ladata in cui tale comunicazione è avvenuta (e sempreché l'atto abbia,inoltre, raggiunto il suo scopo: Cass. 2068/2000; Cass. 6221/2002; Cass.3286/2006; Cass. 9421/2012; Cass. n. 1/2019).Il deposito nel fascicolo informatico, se in astratto rende conoscibilel’evento da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avereaccesso, non è equiparabile alla comunicazione poiché non consente dideterminare con certezza il momento in cui la parte, tramite il propriodifensore, ne abbia avuto conoscenza, momento che non puòaprioristicamente farsi coincidere con l’inserimento nel fascicolo stesso oin qualsiasi altro momento successivo (Cass. n. 30729/2024; Cass. n.18370/2024). La certezza del momento di decorrenza del termineperentorio è obiettivo cui è finalizzata la disciplina delle comunicazionitelematiche ai sensi dell’art. 136 bis c.p.c., che, in caso di impossibilità diconsegna mezzo PEC, contempla particolari formalità anche quando lacomunicazione deve essere eseguita mediante inserimento dell’atto nelNumero registro generale 20687/2021Numero sezionale 3063/2025Numero di raccolta generale 14896/2026Data pubblicazione 18/05/2026portale dei servizi telematici ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 149 bisc.p.c. richiamato dall’ultimo comma dell’art. 136 c.p.c., individuando concertezza e senza margini di apprezzamento il momento in cui l’atto siconsidera comunicato (nel decimo giorno successivo a quello in cui ècompiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il difensore accedeall'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dalportale e accessibile al destinatario).3.1. Nel caso in esame gli opponenti avevano legittimamente confidatonella comunicazione (non avvenuta) dell’esito del giudizio costituzionale,al fine di dare impulso alla causa di merito quiescente tramite la richiestadi fissazione della nuova udienza nel termine perentorio di tre mesi di cuiall’art. 297 c.p.c..In mancanza di comunicazione, il termine non aveva iniziato a decorreree, pertanto, l’istanza di riassunzione non poteva considerarsi tardiva.Sono, per questi motivi, accolti i tre motivi di ricorso.La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 16.12.2025.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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