Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:114
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0178_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑178/23)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozioni di “responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini” e di “persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi associati ai responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini” – Motivo nuovo – Obbligo di motivazione- Libertà d’impresa – Diritto di lavorare»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Mancanza di chiarezza e di precisione – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Consiglio 2023/156]
(v. punti 14-20)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/159]
(v. punti 22-25)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2011/72/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/159]
(v. punti 35-45)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Restrizione del diritto di lavorare e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Art. 21, § 2, b) e d), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2011/72/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/159, artt. 1, § 1, 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 101/2011, artt. 4 e 5]
(v. punti 57-73)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Criterio giuridico autonomo
[Decisione del Consiglio 2011/72/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/159, art. 1, § 1]
(v. punti 77-80)
6.
Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale – Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]
(v. punto 86)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.