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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43352/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della pena accessoria; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 30/9/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 21/1/2022, rideterminandola in anni due mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, irrogata dal primo giudice.

Rileva, invero, che la pena come rideterminata, essendo inferiore a tre anni, non consente l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e, perciò, esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 11940 del 13/2/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01; Sezione 6, n. 29898 del 10/1/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01; Sezione 3, n. 39261 del 9/7/2004, Faro, Rv. 229931 - 01).

In particolare, poiché la durata della pena principale applicata al ricorrente è inferiore ai tre anni di reclusione, non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore altre anni di reclusione.

Del resto, «l'illegalità della pena, ivi compresa quella che accede alla sentenza di condanna quale pena accessoria, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consunnativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile» (Sezione 5, n. 11940/2020 cit.; Sezione 3, n. 6997 del 22/11/2017, C., Rv. 272090-01).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, pena che elimina.

Così deciso in Roma, il giorno 22 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della pena accessoria; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 30/9/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 21/1/2022, rideterminandola in anni due mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, irrogata dal primo giudice. Rileva, invero, che la pena come rideterminata, essendo inferiore a tre anni, non consente l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e, perciò, esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 11940 del 13/2/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01; Sezione 6, n. 29898 del 10/1/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01; Sezione 3, n. 39261 del 9/7/2004, Faro, Rv. 229931 - 01). In particolare, poiché la durata della pena principale applicata al ricorrente è inferiore ai tre anni di reclusione, non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore altre anni di reclusione. Del resto, «l'illegalità della pena, ivi compresa quella che accede alla sentenza di condanna quale pena accessoria, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consunnativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile» (Sezione 5, n. 11940/2020 cit.; Sezione 3, n. 6997 del 22/11/2017, C., Rv. 272090-01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, pena che elimina. Così deciso in Roma, il giorno 22 settemb
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