CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 01/10/1962 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];120/RG. 38142 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva condannato per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l'insussistenza del reato per assenza di pericolosità della fuga); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M