CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 41342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 27 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Teramo il 23 settembre 2022 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 5 agosto 2018, in conseguenza condannandola alle pene, principali ed accessorie, di giustizia. 2. L'imputata si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di plurime disposizioni di legge (artt. 178, 191, 354, 349 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto l'accertamento del tasso alcolemico da parte della polizia giudiziaria è stato effettuato senza il rispetto delle garanzie difensive, con conseguente inutilizzabilità dei risultati, che sarebbero non "recuperabili" attraverso il ricorso alla deposizione della p.g.; inoltre, non risulta provato il buon funzionamento del macchinario non emergendo la regolare omologazione né la revisione dello stesso, non essendo stato depositato dal P.M., sul quale incombe l'onere della relativa prova, alcun documento utile al riguardo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La prima delle riferite doglianze risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con corretto argomento giuridico, dai giudici di merito (p. 3 della sentenza impugnata), che hanno posto in luce che l'attività di avviso circa le garanzie difensive risulta essere stata nel caso di specie previamente e regolarmente svolta, affermazione con cui il ricorso non si confronta. Quanto alla censura ulteriore, la Corte territoriale ha già disatteso la questione, richiamando espressamente orientamento di legittimità (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828) che poi è stato confermato dalle successive, recenti, pronunzie della Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065; Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso