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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08239/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29300/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrenti avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

VERONA n. 606/2018depositata il 22/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, il cittadino russo residente in Italia, [OSCURATO:PERSONA], era stato fermato dalla Guardia di Finanza alla guida di una autovettura con targa della Moldavia di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e gli era stata contestata la violazione degli artt. 216 e 295 bis TULD (DPR 43/73) con conseguente sequestro del mezzo.

Le parti facevano pervenire documenti e memorie difensive che l’Ufficio riteneva di non accogliere con conseguente emissione di atto di irrogazione di sanzione nei confronti del Cioban e di confisca del mezzo con riguardo al Badiu.

Entrambi ricorrevano alla Commissione Tributaria P rovinciale (CTP) di Verona che accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti ritenendo che l’Ufficio avesse violato l’obbligo di contraddittorio e che non avesse rispettato il termine di giorni sessanta per la notifica degli atti.

L’Ufficio ha proposto appello, osservando che era stata rispettata la normativa di riferimento costituita dagli artt. 13, 14 e 18 della legge n. 689/81 ed emessi gli atti decorso il termine di trenta giorni concesso alla parte per le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria R egionale CTR) del Veneto ha rigettato l’appello osservando, sulla scorta di giurisprudenza comunitaria, che il contraddittorio deve essere effettivo e non formale e che non è sufficiente che alla parte sia comunicato l’avvio del procedimento e gli sia concesso un termine congruo per interloquire (nel caso 30 giorni) perché, ad esito di questa interlocuzione, l’Amministrazione deve indicare i motivi per i quali le difese della parte siano state respinte; nel caso di specie, in cui i provvedimenti impugnati nonindicavano le ragioni per cui le difese delle parti erano state disattese, non emergeva che il contraddittorio fosse stato effettivo.

Avverso questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso il Cioban e il Badiu che depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto le questioni della violazione del contraddittorio e del difetto di motivazione non erano state sollevate dai ricorrenti ma rilevate d’ufficio dai giudici.

In particolare, nel giudizio d’appello i contribuenti avevano lamentato che il sequestro era stato eseguito senza che venisse consentito alle parti di formulare le loro osservazioni e la CTR, che aveva dato atto del deposito di documenti e difese da parte dei ricorrenti, aveva reso una motivazion e difforme da quanto dedotto dalle parti. 1.2.Il motivo è infondato.

Infatti, nell’espositiva della sentenza impugnata si riporta, tra i motivi del ricorso dei contribuenti, « nullità per difetto di motivazione e mancata allegazione di atti», nonché si osserva che «le parti contribuenti hanno sollevato una questione pregiudiziale di violazione del contraddittorio in quanto l’Agenzia delle Dogane, dopo il sequestro dell’auto operato dalla Guardia di Finanza, avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria al fine di accertare la sussistenza o meno dell’illecito».

Quindi, il rispetto del contraddittorio e il difetto di motivazione costituivano questioni introdotte in causa sin dal primo grado e la CTR si è mossa entro ilperimetro del thema decidendum relativo a l rispetto del contraddittorio. 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurando la decisione della CTR che aveva escluso l’effettività del contraddittorio in mancanza della esposizione delle ragioni per cui non erano state accolte le osservazioni delle parti. 2.1.Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata confonde il profilo del contraddittorio con quello della motivazione dell’atto impositivo e si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui non è previsto a pena di nullità che l’atto impositivo illustri le ragioni per cui non vengono accolte le osservazioni delle parti, richiedendosi all’amministrazione soltanto di valutare le osservazioni del contribuente (Cass. n. 3583/2016; Cass. n. 8378/2017; Cass. n. 959/1018); l’effettività del contraddittorio non dipende dalla esplicitazione delle valutazioni dell’Ufficio sulle osservazioni mosse dalla parte nell’atto impositivo, anche considerato che il diritto al contraddittorio si colloca in un momento precedente all’emissione dell’atto e viene soddisfatto consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni prima che l’Amministrazione assuma le sue determinazioni.

3. Conclusivamente, accol to il secondo motivo e rigettato il primo, la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglieil secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29300/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrenti avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA n. 606/2018depositata il 22/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, il cittadino russo residente in Italia, [OSCURATO:PERSONA], era stato fermato dalla Guardia di Finanza alla guida di una autovettura con targa della Moldavia di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e gli era stata contestata la violazione degli artt. 216 e 295 bis TULD (DPR 43/73) con conseguente sequestro del mezzo. Le parti facevano pervenire documenti e memorie difensive che l’Ufficio riteneva di non accogliere con conseguente emissione di atto di irrogazione di sanzione nei confronti del Cioban e di confisca del mezzo con riguardo al Badiu. Entrambi ricorrevano alla Commissione Tributaria P rovinciale (CTP) di Verona che accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti ritenendo che l’Ufficio avesse violato l’obbligo di contraddittorio e che non avesse rispettato il termine di giorni sessanta per la notifica degli atti. L’Ufficio ha proposto appello, osservando che era stata rispettata la normativa di riferimento costituita dagli artt. 13, 14 e 18 della legge n. 689/81 ed emessi gli atti decorso il termine di trenta giorni concesso alla parte per le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria R egionale CTR) del Veneto ha rigettato l’appello osservando, sulla scorta di giurisprudenza comunitaria, che il contraddittorio deve essere effettivo e non formale e che non è sufficiente che alla parte sia comunicato l’avvio del procedimento e gli sia concesso un termine congruo per interloquire (nel caso 30 giorni) perché, ad esito di questa interlocuzione, l’Amministrazione deve indicare i motivi per i quali le difese della parte siano state respinte; nel caso di specie, in cui i provvedimenti impugnati nonindicavano le ragioni per cui le difese delle parti erano state disattese, non emergeva che il contraddittorio fosse stato effettivo. Avverso questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono con controricorso il Cioban e il Badiu che depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto le questioni della violazione del contraddittorio e del difetto di motivazione non erano state sollevate dai ricorrenti ma rilevate d’ufficio dai giudici. In particolare, nel giudizio d’appello i contribuenti avevano lamentato che il sequestro era stato eseguito senza che venisse consentito alle parti di formulare le loro osservazioni e la CTR, che aveva dato atto del deposito di documenti e difese da parte dei ricorrenti, aveva reso una motivazion e difforme da quanto dedotto dalle parti. 1.2.Il motivo è infondato. Infatti, nell’espositiva della sentenza impugnata si riporta, tra i motivi del ricorso dei contribuenti, « nullità per difetto di motivazione e mancata allegazione di atti», nonché si osserva che «le parti contribuenti hanno sollevato una questione pregiudiziale di violazione del contraddittorio in quanto l’Agenzia delle Dogane, dopo il sequestro dell’auto operato dalla Guardia di Finanza, avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria al fine di accertare la sussistenza o meno dell’illecito». Quindi, il rispetto del contraddittorio e il difetto di motivazione costituivano questioni introdotte in causa sin dal primo grado e la CTR si è mossa entro ilperimetro del thema decidendum relativo a l rispetto del contraddittorio. 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurando la decisione della CTR che aveva escluso l’effettività del contraddittorio in mancanza della esposizione delle ragioni per cui non erano state accolte le osservazioni delle parti. 2.1.Il motivo è fondato. La sentenza impugnata confonde il profilo del contraddittorio con quello della motivazione dell’atto impositivo e si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui non è previsto a pena di nullità che l’atto impositivo illustri le ragioni per cui non vengono accolte le osservazioni delle parti, richiedendosi all’amministrazione soltanto di valutare le osservazioni del contribuente (Cass. n. 3583/2016; Cass. n. 8378/2017; Cass. n. 959/1018); l’effettività del contraddittorio non dipende dalla esplicitazione delle valutazioni dell’Ufficio sulle osservazioni mosse dalla parte nell’atto impositivo, anche considerato che il diritto al contraddittorio si colloca in un momento precedente all’emissione dell’atto e viene soddisfatto consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni prima che l’Amministrazione assuma le sue determinazioni. 3. Conclusivamente, accol to il secondo motivo e rigettato il primo, la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglieil secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di sec
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