CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 23396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 2 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA] n.50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Tilla dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour n.19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n.784/2016 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 6 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/3/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale, respinti tutti gli altri motivi del ricorso principale; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due separati atti per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], distinti in repertorio con i nn. 30690 e 30691, il maestro [OSCURATO:PERSONA] donò al Comune di Sabaudia due collezioni di opere della sua produzione artistica (dettagliatamente identificate in appositi elenchi) perché fossero esposte in perpetuo in un museo intestato a suo nome, allestito in alcuni locali del palazzo comunale espressamente individuati nella donazione n. rep. 30690. L'accettazione da parte del Comune della donazione n. rep.30690 avvenne contestualmente alla sottoscrizione, in quanto già deliberata dalla Giunta municipale e autorizzata dal Prefetto di Latina. Per la donazione n. rep. 30691, invece, le parti stabilirono all'art. 4 che "il Comune di Sabaudia ... si riserva(va) di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per l'accettazione della presente donazione, impegnandosi a notificare l'accettazione e le autorizzazioni medesime entro un anno da oggi ..., riconoscendo che in difetto di detta notifica, il presente atto non avrà alcun effetto". Il Comune di Sabaudia ottenne il decreto prefettizio di autorizzazione in data 23 novembre 1993; secondo gli eredi del donante, attuali controricorrenti, all'autorizzazione non seguì la notifica né del decreto relativo né dell'accettazione come dedotta in condizione; il Comune ricorrente, d'altro canto, non ha mai allegato di aver effettuato la notifica prevista nella clausola n. 4 della seconda donazione come riportata. Con distinti atti di citazione notificati in data 23 marzo 2004, il Comune di Sabaudia convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, gli eredi del donante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che non gli erano state consegnate dai convenuti - che le possedevano - 15 opere degli elenchi allegati alle donazioni (descrivendole in dettaglio), ne chiese - con condanna anticipata in via cautelare - il trasferimento in suo favore. Nella resistenza degli eredi, il Tribunale di Roma, riuniti i giudizi, rigettò l'istanza cautelare e, con sentenza n.11214 del 21/5/09, ritenendo comunque efficace la donazione n. rep. 30691 per essere stato abrogato l'art. 17 cod. civ. dall'art.13 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.127 (come sostituito dall'articolo 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192) e il relativo obbligo di preventiva autorizzazione all'accettazione, condannò gli eredi Greco a consegnare al Comune le opere degli elenchi ancora non trasferite (così indicate specificamente, secondo il nome e il numero loro attribuito in elenco: n.1 "1948 Bove - gesso originale", n.2 "1961 Grande figura accoccolata - pietra artificiale", n.3 " 1948 Figura - pietra artificiale", n.4 "1958 Ritratto di signora - terracotta", n.5 "1960 Olimpia - gesso", n.6 "1972 Estrellita - gesso originale", n.75 "1969 Grande figura seduta n. 2 - gesso", n. 76 "1973 Grande figura accoccolata n. 4 - gesso", n.77 "1947 Lottatore - gesso", n.78 "1968 Eiko - gesso", n.79 "1954 Zenobia - gesso", n.80 "1967 Patricia - gesso", n.81 "1973 Laura - gesso", n.82 "1983 DormitioVirginis - bassorilievo in gesso, n. 89 "1964 Porta centrale della facciata del Duomo di Orvieto") e al rimborso delle spese. Avverso questa sentenza spiegarono appello gli eredi, chiedendo dichiararsi l'inefficacia della donazione n. rep. 30691 perché la clausola n.4 appostavi era stata erroneamente interpretata dal Tribunale in applicazione del criterio ermeneutico definito di "attestazione contraria", in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; chiesero in ogni caso il rigetto di ogni avversa pretesa perché erroneamente il Tribunale non aveva accertato l'eccepito inadempimento del Comune all'onere apposto quale condizione risolutiva all'art.3 della donazione n. rep. 30690, richiamato nell'art. 2 della seconda donazione n. rep. 30691, atteso che il museo era stato allestito soltanto nel 2002, oltre quindici anni dopo la sua .3 istituzione ad opera della deliberazione del Consiglio comunale n.128 del 26 marzo 1985. Con sentenza n.784/2016 pubblicata in data 6/2-2016 la Corte d'Appello di Roma, ritenendo la clausola n. 4 della donazione n. rep. 30691 una condizione risolutiva non avveratasi perché né l'autorizzazione né l'accettazione erano state notificate agli eredi, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò la domanda del Comune, condannandolo al rimborso delle spese di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Sabaudia sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed hanno depositato successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l'omesso esame, da parte della Corte, del documento costituito dal contratto n. 30690 rep. versato in atti: è stato, infatti, ritenuto in sentenza che entrambe le donazioni fossero risolutivamente condizionate all'autorizzazione dell'accettazione entro un anno, laddove il contratto suindicato, con cui sono state donate le ultime nove opere riportate nell'elenco suesposto, non contiene alcun riferimento all'autorizzazione. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.13 comma 1 della 1.127/1997 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che questa norma ha abrogato l'obbligo della preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa all'accettazione delle donazioni da parte degli enti pubblici ed è immediatamente applicabile anche ai contratti già stipulati. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l'omesso esame di un documento decisivo e, cioè, del decreto prefettizio di autorizzazione, rappresentando che la Corte non ne avrebbe considerato la data di rilascio, successiva di soli diciannove giorni alla scadenza del termine annuale previsto nella clausola condizionale.1.4. Con il quarto motivo il Comune ha lamentato l'erronea interpretazione degli artt. 1362 comma 1 e 2 c.c. e dell'art. 1353 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe qualificato la clausola n. 4 quale condizione risolutiva in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che interpreta l'autorizzazione prefettizia quale condicio iuris sospensiva «preposta alla validità dell'atto»; avrebbe, inoltre, violato il canone di interpretazione fondato sul comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto laddove non ha considerato che, dopo la scadenza del termine, nessuna domanda di revoca della donazione è stata avanzata ex art. 782 comma 4 cod. civ. nella formulazione vigente all'epoca. 2.1. Con l'unico motivo, i ricorrenti incidentali hanno lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 del I comma dell'art.360 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'eccezione di inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la donazione n. rep. 30960. 3.1. Per l'esame del primo motivo di ricorso principale e dell'unico motivo di ricorso incidentale è necessario ribadire che le opere di cui il Comune ha chiesto la consegna perché non ancora trasferite erano state donate con due successivi atti, l'uno n. rep. 30960 e l'altro n. rep. 30961, di cui soltanto il secondo condizionato alla notifica dell'autorizzazione prefettizia ex art. 17 cod. civ. e della relativa accettazione dell'ente. Inoltre, nel primo contratto n.rep. 30960 era previsto all'art. 3, richiamato nell'art. 2 della seconda donazione n. rep. 30691, che le opere fossero esposte in alcuni locali del Palazzo comunale di Sabaudia che avrebbero preso il nome di "[OSCURATO:PERSONA]": secondo i ricorrenti, questo museo avrebbe dovuto essere allestito in tempi ragionevolmente brevi e non soltanto nel 2002, oltre quindici anni dopo la sua istituzione ad opera della deliberazione del Consiglio comunale n.128 del 26 marzo 1985. Accogliendo l'appello degli eredi e rigettando la domanda del Comune, la Corte d'appello di Roma ha del tutto omesso di esaminare il contenuto del primo contratto la cui efficacia non era stata condizionata ad alcuna notifica dell'autorizzazione prefettizia ex art. 17 cod. civ. e della relativa accettazione dell'ente. In tal senso il primo motivo è certamente fondato e la Corte territoriale dovrà, in rinvio, considerare l'autonoma e diversa formulazione delle clausole del primo contratto n. rep. 30960. La stessa Corte territoriale, inoltre, non ha esaminato e deciso l'eccezione di inadempimento dell'onere imposto al Comune donatario come spiegata dagli eredi in relazione alla clausola n. 3 del primo contratto n. rep. 30960, richiamata nell'art. 2 della seconda donazione n. rep. 30691. Sul punto, si deve considerare che gli eredi Greco avevano - ed hanno - interesse ad una pronuncia con efficacia di giudicato sulla eccezione di inadempimento da loro formulata in quanto, secondo la loro prospettazione, dalla sua fondatezza deriverebbe la risoluzione di entrambi i contratti. È perciò fondato anche l'unico motivo di ricorso incidentale. 3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato perché non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, qualificando la clausola n. 4 del contratto di donazione come condizione risolutiva, ha individuato quale evento condizionante la notifica dell'accettazione e del relativo decreto autorizzativo entro un anno; ha affermato, quindi, di fondare questa interpretazione del contratto sul criterio letterale ed ha esplicitamente ricostruito la volontà del donante come diretta a «rientrare nella disponibilità dei beni donati in un tempo congruo (un anno), intendendo prescindere comunque da more burocratiche.» In tal senso, la Corte non ha proprio considerato rilevante l'abrogazione successiva dell'art. 17 cod. civ. come disposta dall'art. 13 della legge n.127/1997 (e come divenuta applicabile, in forza dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000 n.192, anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi prima del 18 maggio 1997, data di entrata in vigore dell'art. 13 che l'ha disposta): ha, infatti, diversamente ritenuto che per il donante fosse determinante, tanto da condizionare risolutivamente la donazione, il decorso di un anno senza ottenere non soltanto l'autorizzazione da parte dell'ente, ma la notifica dell'accettazione autorizzata. La pretesa violazione dell'art.13 1.127/97 in riferimento all'omessa considerazione dell'immediata applicabilità dell'intervenuta abrogazione è perciò insussistente perché, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte, le parti hanno individuato quale evento condizionante la notifica dell'accettazione, non soltanto l'autorizzazione. 3.3. Anche il terzo motivo è infondato in quanto non conferente rispetto alla ratio decidendi: come detto, la Corte d'appello ha individuato quale evento condizionante non l'ottenimento dell'autorizzazione in sé, ma la notifica al donante sia dell'autorizzazione che dell'accettazione entro il termine di un anno ed ha riscontrato la mancanza di prova, da parte del Comune, di tale tempestiva notifica. Così costruendo la sua motivazione la Corte territoriale ha ritenuto perciò privi di rilevanza la data del decreto prefettizio di autorizzazione e il ritardo della sua emissione in quanto comunque non risulta prova della sua notifica unitamente all'accettazione e sul punto il Comune non ha formulato alcuna censura. 3.4. Inammissibile è il quarto motivo per più ragioni. Il ricorrente Comune ha lamentato che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato la condizione come risolutiva e non sospensiva, ma si è limitato a contrapporre la sua interpretazione della clausola, condivisa dal primo giudice, a quella accolta nella sentenza impugnata senza spiegare perché non sia altrettanto plausibile. In tal senso, non risulta utile neppure l'unica indicazione del canone interpretativo che sarebbe stato violato, cioè la considerazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione, prevista al secondo comma dell'art. 1362 c.c., atteso che il ricorrente non chiarisce perché la pretesa mancata proposizione di una domanda di revoca risulti significativa per la scelta dell'una o dell'altra opzione interpretativa. Per giurisprudenza consolidata, invece, chi intenda denunciare in sede di legittimità un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità: il risultato interpretativo in sé appartiene, infatti, all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito e le censure sull'interpretazione del negozio non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione voluta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché l'interpretazione privilegiata dal giudice del merito non è necessario che sia l'unica astrattamente possibile, ma è sufficiente che sia una tra le plausibili (Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Sez. 1, Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Sez. 3, Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). In ogni caso, il ricorrente difetta di interesse ad una diversa opzione interpretativa in quanto l'efficacia della donazione resterebbe comunque preclusa dal mancato avveramento della condizione e, in conseguenza, comunque non sussisterebbe il diritto a ritenere le opere donate. 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e dell'unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma che stabilirà, in diversa composizione, dopo aver interpretato quale condizione o quale onere la clausola sub 2 del contratto n. rep. 30960, se anche il primo contratto di donazione si sia risolto per mancato avveramento di una condizione o se il comportamento del Comune onerato possa integrare un inadempimento imputabile. La statuizione sulle spese anche di questo giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri motivi; accoglie il motivo di ricorso incidentale; cassa in riferimento ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in di