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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 12788/2026

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a il 20/05/2021 R.G.N. 207/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delterzo motivo del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

La Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento delleimpugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] diCosenza contro la sentenza del Tribunale di Cosenza, harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali,quale psicologa, espletate in favore dell’azienda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al1/7/2013, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera D) delC.C.N.L. area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica edamministrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dirigente con meno di cinque annidi attività) e dal 1/7/2013 in poi sino a 5/9/2013 ai sensi dell’art.27, comma 1, lettera C) del C.C.N.L. (dirigente con esperienzacompresa tra i 5 e i 15 anni, con la conseguente condannadell’azienda pagamento delle differenze retributive.La Corte ha ritenuto che, nell’ambito del pubblico impiegocontrattualizzato, il riconoscimento della qualifica dirigenzialepresuppone l’esistenza di un posto qualificato come dirigenzialenella pianta organica dell’ente, con la conseguenza chel’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad unaposizione dirigenziale costituisce espletamento di mansionisuperiori rilevante ai fini dell’articolo 52.La Corte distrettuale ha ritenuto carente dal punto di vistaallegatorio e probatorio lo specifico atto organizzativo cheindividuasse nell'organico quella determinata posizione qualeposizione dirigenziale.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenzacon ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato da memoria,al quale non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA] diCosenza, rimasta intimata.Con ordinanza interlocutoria n. 27717/2025 la causa,inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata aNumero registro generale 29616/2021nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in ragioneN umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso.Data pubblicazione 05/05/2026La Procura generale ha depositato requisitoria ed ha conclusoper l’accoglimento del terzo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 434 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c..Ad avviso della ricorrente la Corte avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del gravame in considerazione della mancataindividuazione da parte dell’appellante dei punti della sentenzaimpugnata meritevoli di riforma, nonché dell’assenza diargomentazioni analitiche specificamente volte a confutare taliprofili.2.

Il motivo è infondato nella misura in cui non tiene contodell’indirizzo ormai consolidatosi a seguito della pronuncia aSezioni Unite di questa Corte secondo cui (Cass. Sez.

Un.,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Orbene, la Corte distrettuale ha ritenuto che “l’appellantNeu maebrob dii ara ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente leparti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonchéle ragioni del dissenso”.

Tanto basta a far ritenere la censurainfondata avendo la Corte territoriale fatto buon governo deisuperiori principi giurisprudenziali.3.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 2697 c.c. nonché dell’art. 345 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..Si denuncia la tardività dell’eccezione con cui la ASL haprospettato per la prima volta in appello l’inesistenza di un postovacante in pianta organica al quale corrispondono le mansionieffettivamente svolte.4.

La censura è infondata.L’ argomentazione svolta dalla ASL per la prima volta in appelloè finalizzata a contestare la sussistenza della titolarità del dirittoalla posizione dirigenziale rivendicata, asseritamentecondizionata dalla dedotta inesistenza di un posto dirigenzialevacante in pianta organica.

La deduzione riveste, pertanto,natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, conconseguente ripartizione degli oneri probatori secondo la regolache gli stessi gravano sulla parte attrice che agisce per ilriconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, comecorrettamente affermato dalla Corte territoriale.5.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo numero165/2001, dell’articolo 2103 c.c., nonché dell’articolo 36Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Si censura l’affermazione della Corte territoriale in ordineall’interpretazione dell’art. 52 citato.

In particolare, sirappresenta come non vi sia una norma nell’ambito dell’impiegoNumero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026pubblico che condizioni il diritto alle differenze retribuNtumiveero dai ral ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposto della espressa previsione in pianta organica delposto in relazione al quale le differenze retributive vengonodomandate.Inoltre, il CCNL 5/12/1996, art. 1 qualifica lo psicologo comedirigente, con conseguente non necessità di adozione di unospecifico atto organizzativo.6.

Con il quarto motivo si eccepisce la illegittimitàcostituzionale dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001,laddove fosse interpretato nel senso di subordinare, in caso disvolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a conseguirele differenze retributive alla sussistenza di un posto dirigenzialenella pianta organica dell’ente, di guisa che dipendenti conmedesime mansioni avrebbero un trattamento economicoingiustificatamente differenziato.Inoltre, tale opzione ermeneutica violerebbe il principioconsacrato nell’art. 36 Cost. che impone che lo svolgimento difatto di mansioni superiori sia sempre retribuito in modo equo eproporzionato al lavoro svolto.7.

Il terzo motivo è fondato.Va, in primo luogo, precisato che la questione sottopostaall’esame di questa Corte non verte nella specie sullarivendicazione di una qualifica superiore rispetto a quella diappartenenza, per effetto dello svolgimento di mansionisuperiori prestate, venendo in rilievo la necessità di individuarecorrettamente la qualifica ed il profilo di riferimento e diriconnettervi le conseguenze economiche individuate nelcontratto collettivo applicabile, in relazione alla vicendamodificativa del rapporto che ha interessato la ricorrente.7.1.

In particolare, l’attività lavorativa svolta, dapprima qualeoperatore, in regime di convenzione con il Comune di Rossano,Numero registro generale 29616/2021e poi per la Regione Calabria con qualifica di psicologa (conN umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026inquadramento nel CCNL Regioni ed Autonomie locali), venivaData pubblicazione 05/05/2026successivamente resa presso l’ASP di Cosenza, con applicazionedel profilo professionale formalmente corrispondente, secondole previsioni del CCNL del personale non dirigenziale delComparto Sanità del 2006/2007.

Ciò sulla base della l.r.

Calabrian. 9 dell’11 maggio 2007 che all’art. 28, comma 1, avevadisposto : « Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, la Giunta regionale definisce, con propriadeliberazione, un piano di trasferimento del personale addettoai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, giàdestinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cuiesso presta servizio, fatta salva la possibilità del comandopresso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmenteil detto personale si trova occupato.»7.2.

La Corte di merito ha offerto una interpretazione diversa daquella fornita dal giudice di primo grado, secondo il quale,rilevato che nella categoria D del CCNL del personale nondirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] non era ricompresa la figuradello psicologo, viceversa prevista dall’art. 1 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivi dell’Area della Dirigenza SanitariaProfessionale Tecnica ed Amministrativa, dovevano ritenersidimostrati, anche alla luce della prova testimoniale, losvolgimento di mansioni superiori ed il conseguente diritto alledifferenze retributive.Secondo la Corte di merito, non essendo stata allegata néindividuata alcuna corrispondente posizione dirigenziale,rispetto a quella rivendicata, non sarebbe stato possibileneppure riconoscere il trattamento retributivo rivendicato.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/20267.3.

Il percorso argomentativo sulla base del quale laN umCeoror dti era ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026d’appello è pervenuta al rigetto della domanda non può esserecondiviso.Va evidenziato che la censura, sebbene in rubrica facciariferimento agli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 2103 c.c., inmotivazione sviluppa argomenti anche sull’errore commessodall’ASP Cosenza al momento dell’inquadramento, nella misurain cui si è dedotto che la ricorrente “una volta transitata dai ruolicomunali a quelli sanitari (per effetto del trasferimento deiservizi socio- psico-pedagogici dai Comuni alle [OSCURATO:PERSONA] con legge regionale della Calabria) ha continuato asvolgere le medesime mansioni di psicologa sino a quelmomento prestate, senza che ciò sia stato determinato da unCosenza la quale-lungi dallo stabilire formalmente la sussistenzadi esigenze organizzative e/o di servizio-si è limitata a farcontinuare a svolgere alla ricorrente la propria attività dipsicologa.”7.4.

Ciò posto, è da rilevarsi come la presente controversia siastata erroneamente trattata in termini di esercizio di mansionisuperiori, laddove la questione giuridica, argomentata nelmotivo in esame, era da individuarsi, viceversa, nell’erroneoinquadramento della dipendente al momento del transito dairuoli dell’ente locale a quelli della ASP, considerato che lacon qualifica non dirigenziale, è transitata nei ruoli della ASPche, ai fini del suo inquadramento, ha applicato il CCNL per ilpersonale non dirigenziale del comparto sanità.7.5.

Orbene, ritiene il Collegio che alla fattispecie non vadanoapplicati i principi richiamati dalla sentenza impugnata nétantomeno il disposto dell’art. 52, bensì l’art. 31 del d.lgs. n.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026165/2001, nonché il principio di carattere generale secoNnudmoer oc dui rai ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026a seguito del transito da una amministrazione ad un’altra siapplicano i CCNL del cessionario e, pertanto, ai finidell’inquadramento occorre individuare nell’amministrazione didestinazione il profilo corrispondente a quello possedutonell’amministrazione di provenienza.7.6.

Ciò detto, la odierna ricorrente prima di transitare nei ruolidella ASP Cosenza apparteneva alla categoria D comparto entilocali secondo cui: Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da : ●Elevate conoscenzeplurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibilecon la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado diesperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; ●Contenuto di tipo tecnico, gestionale odirettivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti ediversi processi produttivi/amministrativi; ●Elevata complessitàdei problemi da affrontare basata su modelli teorici nonimmediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzionipossibili; ●Relazioni organizzative interne di natura negoziale ecomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse daquella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Relazionicon gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.Nella esemplificazione dei profili si aggiunge che «Fanno partedi questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figureprofessionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto,geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista ingiornalista pubblicista, specialista in attività amministrative econtabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione,Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026ispettore metrico, assistente sociale, segretario economNoum deroe dlli era ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026istituzioni scolastiche delle Province».7.7.

Al momento del transito la ASP ha provveduto adinquadrare la dipendente/psicologa nella corrispondenteCategoria D [OSCURATO:PERSONA] non dirigenziale la cuideclaratoria stabilisce che: Appartengono a questa categoria ilavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltrea conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazioneai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia eresponsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamentoe gestionali caratterizzate da discrezionalità operativanell’ambito di strutture operative semplici previste dal modelloorganizzativo aziendale; Appartengono altresì a questacateg»oria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori chericoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teorichespecialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio eprofessionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo eanche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultaticonseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito dellestrutture operative di assegnazione; funzioni di direzione ecoordinamento, gestione e controllo di risorse umane;coordinamento di attività didattica; iniziative diprogrammazione e proposta. »739/1994 Ostetrica: DM 740/199 Dietista: DM 744/1994Assistente sanitario: DM 69/97 Infermiere pediatrico: DM70/1997 Podologo: DM 666/1994 Igienista dentale: DM669/1994 Personale tecnico sanitario Tecnico sanitario dilaboratorio biomedico: DM 745/1994 Tecnico sanitario diradiologia medica: DM 746/1994 Tecnico di neurofisiopatologia:DM 183/1995 Tecnico ortopedico: DM 665/1994 Tecnico dellaNumero registro generale 29616/2021fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:N umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026DM 316/1998 Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928,Data pubblicazione 05/05/2026n. 1334 e DM 23 aprile 1992 Ottico: art. 12 del RD 31 maggio1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992; Tecnico audiometrista: DM667/1994 Tecnico audioprotesista: DM 668/1994 Fisioterapista: DM 741/1994 Logopedista: DM 742/1994 Ortottista: DM743/1994 Terapista della neuro e psicomotricità dell’etàevolutiva: DM 56/1997 Tecnico dell’educazione e riabilitazionepsichiatrica e psicosociale: DM 57/1997 Terapistaoccupazionale: DM 136/1997 Massaggiatore non vedente: legge19 maggio 1971, n. 403 Educatore professionale: DM 10febbraio 1984.

Personale di vigilanza ed ispezione Tecnico dellaprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997Personale dell’assistenza sociale Collaboratore professionaleAssistente sociale: art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84.)non figura lo psicologo e ciò perché nel [OSCURATO:PERSONA]’ talequalifica è ricompresa nell’area dirigenziale come stabilitodall’art 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui:«…

3. Ai sensi degli artt.15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualificadi Dirigente del ruolo sanitario: a) di I livello: farmacisti,biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizionifunzionali di IX e X livello; b) di II livello: - farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionaledi XI livello….»8.

Il passaggio dalla Regione Calabria all’[OSCURATO:PERSONA] èriconducibile, come già detto, alla previsione del D.Lgs. n. 165del 2001, art. 31 che, a sua volta, rinvia all'art. 2112 c.c., e chequesta Corte, quanto all'individuazione della contrattazionecollettiva applicabile all'esito del trasferimento, ha interpretatoaffermando che «il passaggio di personale comportal'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativaNumero registro generale 29616/2021ed in un mutato contesto di regole normative e retributive,N umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026immediatamente applicabili al rapporto, perchè la momentaneaData pubblicazione 05/05/2026ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedenteè limitata, dall'art. 2112 c.c., comma 3 alla sola ipotesi in cui ilcessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza,questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzatodall'operatività della disciplina dettata, quanto allacontrattazione, dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. fra le più recentiper l'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e per l'impiegoprivato Cass. n. 19303/2015)» ( Cass. n. 20918/2020 esuccessive conformi).8.1.

La fattispecie oggetto di causa non è dissimile da quellarealizzatasi in occasione del transito degli psicologi penitenziaridai ruoli del Ministero della Giustizia al SSN in relazione allaquale questa Corte ha affermato che agli psicologi penitenziaritrasferiti presso il S.S.N. spetta la qualifica di dirigente sanitarionon medico, area III, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1aprile 2008, delegato all'inquadramento del personale trasferitoai sensi del c.c.n.l. del comparto di destinazione, senza che ciòdetermini l'illegittima attribuzione di mansioni superiori o laviolazione del principio dell'accesso alla qualifica dirigenzialeprevio pubblico concorso, trattandosi di personale giàappartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria, néuna lesione dei principi di economicità e buon andamento, inquanto il passaggio delle funzioni di medicina penitenziaria alS.S.N. è stato accompagnato dal trasferimento anche dellerelative risorse finanziarie. (Cass. Sez.

L - , Ordinanza n. 9096del 18/05/2020).8.2.

Anche in quel caso, come nella fattispecie oggetto di causa,si era in presenza di un trasferimento ope legis di personale fraamministrazioni appartenenti a diversi comparti e questa Corte,Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026in continuità con l’orientamento sopra richiamato, ha ribNaudmietroo dli ara ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026necessaria applicazione della contrattazione collettiva dell’entedi destinazione evidenziando che « la previsione per lo psicologodell'inquadramento nell'area III Dirigenza non può essere intesaquale attribuzione di mansioni superiori bensì quale concordataal c.c.n.l. dell'amministrazione di destinazione, il profiloprofessionale dello psicologo, così come configurato pressol'originario datore di lavoro, non avesse altra conformecorrispondenza se non, appunto, quella dell'area III dirigenza».8.3.

Pertanto, nella specie, non viene in rilievo la necessità delprevio provvedimento di istituzione del posto dirigenziale,trattandosi soltanto dell’individuazione e corretta applicazionedell’inquadramento nel contratto collettivo di riferimento dellemansioni pacificamente svolte, corrispondenti a quelledell’originario inquadramento.9.

In conclusione il terzo motivo merita accoglimento, conassorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivoche procederà ad un nuovo esame, da condurre sulla base deiprincipi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimentodegli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Catanzaro in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 20/05/2021 R.G.N. 207/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delterzo motivo del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Data pubblicazione 05/05/20261. La Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento delleimpugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] diCosenza contro la sentenza del Tribunale di Cosenza, harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali,quale psicologa, espletate in favore dell’azienda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al1/7/2013, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera D) delC.C.N.L. area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica edamministrativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dirigente con meno di cinque annidi attività) e dal 1/7/2013 in poi sino a 5/9/2013 ai sensi dell’art.27, comma 1, lettera C) del C.C.N.L. (dirigente con esperienzacompresa tra i 5 e i 15 anni, con la conseguente condannadell’azienda pagamento delle differenze retributive.La Corte ha ritenuto che, nell’ambito del pubblico impiegocontrattualizzato, il riconoscimento della qualifica dirigenzialepresuppone l’esistenza di un posto qualificato come dirigenzialenella pianta organica dell’ente, con la conseguenza chel’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad unaposizione dirigenziale costituisce espletamento di mansionisuperiori rilevante ai fini dell’articolo 52.La Corte distrettuale ha ritenuto carente dal punto di vistaallegatorio e probatorio lo specifico atto organizzativo cheindividuasse nell'organico quella determinata posizione qualeposizione dirigenziale.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenzacon ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato da memoria,al quale non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA] diCosenza, rimasta intimata.Con ordinanza interlocutoria n. 27717/2025 la causa,inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata aNumero registro generale 29616/2021nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in ragioneN umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso.Data pubblicazione 05/05/2026La Procura generale ha depositato requisitoria ed ha conclusoper l’accoglimento del terzo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 434 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c..Ad avviso della ricorrente la Corte avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del gravame in considerazione della mancataindividuazione da parte dell’appellante dei punti della sentenzaimpugnata meritevoli di riforma, nonché dell’assenza diargomentazioni analitiche specificamente volte a confutare taliprofili.2. Il motivo è infondato nella misura in cui non tiene contodell’indirizzo ormai consolidatosi a seguito della pronuncia aSezioni Unite di questa Corte secondo cui (Cass. Sez. Un.,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Orbene, la Corte distrettuale ha ritenuto che “l’appellantNeu maebrob dii ara ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente leparti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonchéle ragioni del dissenso”. Tanto basta a far ritenere la censurainfondata avendo la Corte territoriale fatto buon governo deisuperiori principi giurisprudenziali.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 2697 c.c. nonché dell’art. 345 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..Si denuncia la tardività dell’eccezione con cui la ASL haprospettato per la prima volta in appello l’inesistenza di un postovacante in pianta organica al quale corrispondono le mansionieffettivamente svolte.4. La censura è infondata.L’ argomentazione svolta dalla ASL per la prima volta in appelloè finalizzata a contestare la sussistenza della titolarità del dirittoalla posizione dirigenziale rivendicata, asseritamentecondizionata dalla dedotta inesistenza di un posto dirigenzialevacante in pianta organica. La deduzione riveste, pertanto,natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, conconseguente ripartizione degli oneri probatori secondo la regolache gli stessi gravano sulla parte attrice che agisce per ilriconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, comecorrettamente affermato dalla Corte territoriale.5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo numero165/2001, dell’articolo 2103 c.c., nonché dell’articolo 36Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Si censura l’affermazione della Corte territoriale in ordineall’interpretazione dell’art. 52 citato. In particolare, sirappresenta come non vi sia una norma nell’ambito dell’impiegoNumero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026pubblico che condizioni il diritto alle differenze retribuNtumiveero dai ral ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposto della espressa previsione in pianta organica delposto in relazione al quale le differenze retributive vengonodomandate.Inoltre, il CCNL 5/12/1996, art. 1 qualifica lo psicologo comedirigente, con conseguente non necessità di adozione di unospecifico atto organizzativo.6. Con il quarto motivo si eccepisce la illegittimitàcostituzionale dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001,laddove fosse interpretato nel senso di subordinare, in caso disvolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a conseguirele differenze retributive alla sussistenza di un posto dirigenzialenella pianta organica dell’ente, di guisa che dipendenti conmedesime mansioni avrebbero un trattamento economicoingiustificatamente differenziato.Inoltre, tale opzione ermeneutica violerebbe il principioconsacrato nell’art. 36 Cost. che impone che lo svolgimento difatto di mansioni superiori sia sempre retribuito in modo equo eproporzionato al lavoro svolto.7. Il terzo motivo è fondato.Va, in primo luogo, precisato che la questione sottopostaall’esame di questa Corte non verte nella specie sullarivendicazione di una qualifica superiore rispetto a quella diappartenenza, per effetto dello svolgimento di mansionisuperiori prestate, venendo in rilievo la necessità di individuarecorrettamente la qualifica ed il profilo di riferimento e diriconnettervi le conseguenze economiche individuate nelcontratto collettivo applicabile, in relazione alla vicendamodificativa del rapporto che ha interessato la ricorrente.7.1. In particolare, l’attività lavorativa svolta, dapprima qualeoperatore, in regime di convenzione con il Comune di Rossano,Numero registro generale 29616/2021e poi per la Regione Calabria con qualifica di psicologa (conN umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026inquadramento nel CCNL Regioni ed Autonomie locali), venivaData pubblicazione 05/05/2026successivamente resa presso l’ASP di Cosenza, con applicazionedel profilo professionale formalmente corrispondente, secondole previsioni del CCNL del personale non dirigenziale delComparto Sanità del 2006/2007. Ciò sulla base della l.r. Calabrian. 9 dell’11 maggio 2007 che all’art. 28, comma 1, avevadisposto : « Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, la Giunta regionale definisce, con propriadeliberazione, un piano di trasferimento del personale addettoai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, giàdestinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cuiesso presta servizio, fatta salva la possibilità del comandopresso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmenteil detto personale si trova occupato.»7.2. La Corte di merito ha offerto una interpretazione diversa daquella fornita dal giudice di primo grado, secondo il quale,rilevato che nella categoria D del CCNL del personale nondirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] non era ricompresa la figuradello psicologo, viceversa prevista dall’art. 1 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivi dell’Area della Dirigenza SanitariaProfessionale Tecnica ed Amministrativa, dovevano ritenersidimostrati, anche alla luce della prova testimoniale, losvolgimento di mansioni superiori ed il conseguente diritto alledifferenze retributive.Secondo la Corte di merito, non essendo stata allegata néindividuata alcuna corrispondente posizione dirigenziale,rispetto a quella rivendicata, non sarebbe stato possibileneppure riconoscere il trattamento retributivo rivendicato.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/20267.3. Il percorso argomentativo sulla base del quale laN umCeoror dti era ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026d’appello è pervenuta al rigetto della domanda non può esserecondiviso.Va evidenziato che la censura, sebbene in rubrica facciariferimento agli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 2103 c.c., inmotivazione sviluppa argomenti anche sull’errore commessodall’ASP Cosenza al momento dell’inquadramento, nella misurain cui si è dedotto che la ricorrente “una volta transitata dai ruolicomunali a quelli sanitari (per effetto del trasferimento deiservizi socio- psico-pedagogici dai Comuni alle [OSCURATO:PERSONA] con legge regionale della Calabria) ha continuato asvolgere le medesime mansioni di psicologa sino a quelmomento prestate, senza che ciò sia stato determinato da unCosenza la quale-lungi dallo stabilire formalmente la sussistenzadi esigenze organizzative e/o di servizio-si è limitata a farcontinuare a svolgere alla ricorrente la propria attività dipsicologa.”7.4. Ciò posto, è da rilevarsi come la presente controversia siastata erroneamente trattata in termini di esercizio di mansionisuperiori, laddove la questione giuridica, argomentata nelmotivo in esame, era da individuarsi, viceversa, nell’erroneoinquadramento della dipendente al momento del transito dairuoli dell’ente locale a quelli della ASP, considerato che lacon qualifica non dirigenziale, è transitata nei ruoli della ASPche, ai fini del suo inquadramento, ha applicato il CCNL per ilpersonale non dirigenziale del comparto sanità.7.5. Orbene, ritiene il Collegio che alla fattispecie non vadanoapplicati i principi richiamati dalla sentenza impugnata nétantomeno il disposto dell’art. 52, bensì l’art. 31 del d.lgs. n.Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026165/2001, nonché il principio di carattere generale secoNnudmoer oc dui rai ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026a seguito del transito da una amministrazione ad un’altra siapplicano i CCNL del cessionario e, pertanto, ai finidell’inquadramento occorre individuare nell’amministrazione didestinazione il profilo corrispondente a quello possedutonell’amministrazione di provenienza.7.6. Ciò detto, la odierna ricorrente prima di transitare nei ruolidella ASP Cosenza apparteneva alla categoria D comparto entilocali secondo cui: Appartengono a questa categoria i lavoratoriche svolgono attività caratterizzate da : ●Elevate conoscenzeplurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibilecon la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado diesperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; ●Contenuto di tipo tecnico, gestionale odirettivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti ediversi processi produttivi/amministrativi; ●Elevata complessitàdei problemi da affrontare basata su modelli teorici nonimmediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzionipossibili; ●Relazioni organizzative interne di natura negoziale ecomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse daquella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazionicon gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.Nella esemplificazione dei profili si aggiunge che «Fanno partedi questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figureprofessionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto,geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista ingiornalista pubblicista, specialista in attività amministrative econtabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione,Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026ispettore metrico, assistente sociale, segretario economNoum deroe dlli era ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026istituzioni scolastiche delle Province».7.7. Al momento del transito la ASP ha provveduto adinquadrare la dipendente/psicologa nella corrispondenteCategoria D [OSCURATO:PERSONA] non dirigenziale la cuideclaratoria stabilisce che: Appartengono a questa categoria ilavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltrea conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazioneai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia eresponsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamentoe gestionali caratterizzate da discrezionalità operativanell’ambito di strutture operative semplici previste dal modelloorganizzativo aziendale; Appartengono altresì a questacateg»oria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori chericoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teorichespecialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio eprofessionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo eanche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultaticonseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito dellestrutture operative di assegnazione; funzioni di direzione ecoordinamento, gestione e controllo di risorse umane;coordinamento di attività didattica; iniziative diprogrammazione e proposta. »739/1994 Ostetrica: DM 740/199 Dietista: DM 744/1994Assistente sanitario: DM 69/97 Infermiere pediatrico: DM70/1997 Podologo: DM 666/1994 Igienista dentale: DM669/1994 Personale tecnico sanitario Tecnico sanitario dilaboratorio biomedico: DM 745/1994 Tecnico sanitario diradiologia medica: DM 746/1994 Tecnico di neurofisiopatologia:DM 183/1995 Tecnico ortopedico: DM 665/1994 Tecnico dellaNumero registro generale 29616/2021fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:N umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026DM 316/1998 Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928,Data pubblicazione 05/05/2026n. 1334 e DM 23 aprile 1992 Ottico: art. 12 del RD 31 maggio1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992; Tecnico audiometrista: DM667/1994 Tecnico audioprotesista: DM 668/1994 Fisioterapista: DM 741/1994 Logopedista: DM 742/1994 Ortottista: DM743/1994 Terapista della neuro e psicomotricità dell’etàevolutiva: DM 56/1997 Tecnico dell’educazione e riabilitazionepsichiatrica e psicosociale: DM 57/1997 Terapistaoccupazionale: DM 136/1997 Massaggiatore non vedente: legge19 maggio 1971, n. 403 Educatore professionale: DM 10febbraio 1984. Personale di vigilanza ed ispezione Tecnico dellaprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997Personale dell’assistenza sociale Collaboratore professionaleAssistente sociale: art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84.)non figura lo psicologo e ciò perché nel [OSCURATO:PERSONA]’ talequalifica è ricompresa nell’area dirigenziale come stabilitodall’art 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui:«… 3. Ai sensi degli artt.15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualificadi Dirigente del ruolo sanitario: a) di I livello: farmacisti,biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizionifunzionali di IX e X livello; b) di II livello: - farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionaledi XI livello….»8. Il passaggio dalla Regione Calabria all’[OSCURATO:PERSONA] èriconducibile, come già detto, alla previsione del D.Lgs. n. 165del 2001, art. 31 che, a sua volta, rinvia all'art. 2112 c.c., e chequesta Corte, quanto all'individuazione della contrattazionecollettiva applicabile all'esito del trasferimento, ha interpretatoaffermando che «il passaggio di personale comportal'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativaNumero registro generale 29616/2021ed in un mutato contesto di regole normative e retributive,N umero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026immediatamente applicabili al rapporto, perchè la momentaneaData pubblicazione 05/05/2026ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedenteè limitata, dall'art. 2112 c.c., comma 3 alla sola ipotesi in cui ilcessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza,questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzatodall'operatività della disciplina dettata, quanto allacontrattazione, dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. fra le più recentiper l'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e per l'impiegoprivato Cass. n. 19303/2015)» ( Cass. n. 20918/2020 esuccessive conformi).8.1. La fattispecie oggetto di causa non è dissimile da quellarealizzatasi in occasione del transito degli psicologi penitenziaridai ruoli del Ministero della Giustizia al SSN in relazione allaquale questa Corte ha affermato che agli psicologi penitenziaritrasferiti presso il S.S.N. spetta la qualifica di dirigente sanitarionon medico, area III, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1aprile 2008, delegato all'inquadramento del personale trasferitoai sensi del c.c.n.l. del comparto di destinazione, senza che ciòdetermini l'illegittima attribuzione di mansioni superiori o laviolazione del principio dell'accesso alla qualifica dirigenzialeprevio pubblico concorso, trattandosi di personale giàappartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria, néuna lesione dei principi di economicità e buon andamento, inquanto il passaggio delle funzioni di medicina penitenziaria alS.S.N. è stato accompagnato dal trasferimento anche dellerelative risorse finanziarie. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9096del 18/05/2020).8.2. Anche in quel caso, come nella fattispecie oggetto di causa,si era in presenza di un trasferimento ope legis di personale fraamministrazioni appartenenti a diversi comparti e questa Corte,Numero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026in continuità con l’orientamento sopra richiamato, ha ribNaudmietroo dli ara ccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026necessaria applicazione della contrattazione collettiva dell’entedi destinazione evidenziando che « la previsione per lo psicologodell'inquadramento nell'area III Dirigenza non può essere intesaquale attribuzione di mansioni superiori bensì quale concordataal c.c.n.l. dell'amministrazione di destinazione, il profiloprofessionale dello psicologo, così come configurato pressol'originario datore di lavoro, non avesse altra conformecorrispondenza se non, appunto, quella dell'area III dirigenza».8.3. Pertanto, nella specie, non viene in rilievo la necessità delprevio provvedimento di istituzione del posto dirigenziale,trattandosi soltanto dell’individuazione e corretta applicazionedell’inquadramento nel contratto collettivo di riferimento dellemansioni pacificamente svolte, corrispondenti a quelledell’originario inquadramento.9. In conclusione il terzo motivo merita accoglimento, conassorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivoche procederà ad un nuovo esame, da condurre sulla base deiprincipi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimentodegli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Catanzaro in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 29616/2021Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 12788/2026Data pubblicazione 05/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris