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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 38291/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e2ge OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché genericamente formulato, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod. pen., là dove il giudice d'appello ha adeguatamente argomentato delle ragioni sulla base delle quali ha valutato di ribadire il giudizio di equivalenza tra aggravante ed attenuanti generiche, insieme alla dosimetria sanzionatoria, evidentemente, richiamando la "mancanza di scrupoli" e la non estemporaneità della condotta di reato commessa dal ricorrente (un furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento).

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e2ge OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché genericamente formulato, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod. pen., là dove il giudice d'appello ha adeguatamente argomentato delle ragioni sulla base delle quali ha valutato di ribadire il giudizio di equivalenza tra aggravante ed attenuanti generiche, insieme alla dosimetria sanzionatoria, evidentemente, richiamando la "mancanza di scrupoli" e la non estemporaneità della condotta di reato commessa dal ricorrente (un furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento). 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 38291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris