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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30868/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di [OSCURATO:PERSONA] per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli; che il ricorrente, con l'unico motivo, reitera le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti che la sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilità che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano state condizionate dal risentimento nutrito dal dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] a negare di avere trafugato delle armi dall'abitazione della sorella; alle motivazioni sottese all'opzione di [OSCURATO:PERSONA] per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza degli elementi, aliunde acquisiti, che supportano l'individuazione in altro soggetto dell'autore di uno degli incendi in contestazione; che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato alla diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi dei canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. C
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