CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 26684/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 788/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13268/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile, nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta la richiesta, avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di correzione del dispositivo della sentenza n. 15632, emessa da questa Corte di cassazione in data 25.2.2022, depositata il 21 aprile 2022, nell’ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non essersi considerato, ai fini della condanna degli imputati alle spese sostenute dalla parte civile, che questa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di decreto del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale istanza è fondata, trovando riscontro in atti. Sicché il dispositivo trascritto sul ruolo dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza-documento n. 15632 del 25.2.2022 di questa Sezione, devono essere corretti nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26684/2025 Roma, lì, 21/07/2025 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge", deve intendersi e leggersi: "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 15632 del 2022 di questa Sezione, nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge", deve essere scritto: "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Così è deciso, il 27/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]