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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40060/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'istituto in esame sulla base dell'apprezzabile offensività della condotta, essendo il titolo abilitativo scaduto dal 2015; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'istituto in esame sulla base dell'apprezzabile offensività della condotta, essendo il titolo abilitativo scaduto dal 2015; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
Sentenza Cassazione n. 40060/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris