Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40350/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26 settembre 2010 al 26 gennaio 2012.

La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (capo 1); artt. 81 comma 2, 56, 620 cod. pen. (capo 2).

L'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, ritenuta sussistente dal G.i.p., è stata esclusa dal Tribunale per il riesame con provvedimento del 13 ottobre 2010, ma l'ordinanza cautelare è stata confermata nel resto. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio immediato di fronte al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 19 aprile 2011, lo ha ritenuto responsabile di tutti i reati a lui ascritti.

È stato poi assolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 gennaio 2012.

Il ricorso proposto contro la sentenza di assoluzione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2013.

2. Dal provvedimento impugnato risulta che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] prese le mosse da una denuncia sporta ll 14 settembre 2009 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del ristorante «Il peperoncino» di Avellino, contro la cui saracinesca erano stati esplosi colpi di arma da fuoco.

I rilievi, eseguiti nell'immediatezza, condussero al rivenimento di due proiettili calibro 7,65 e [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni testimoniali, dichiarò che nei giorni precedenti era stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA], abituale frequentatore di un locale adiacente al ristorante nel quale erano installati videogiochi di proprietà dello stesso Della Pia.

A detta del teste, [OSCURATO:PERSONA] lamentava che i videogiochi erano truccati, sosteneva di aver perso per questo una somma rilevante e ne pretendeva l'immediata restituzione.

Pochi mesi dopo, una pattuglia di Carabinieri eseguì un controllo a bordo dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - in quel momento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] - e rinvenne, sotto il sedile lato guida, una pistola calibro 7,65.

La pistola risultò essere stata utilizzata per esplodere i colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del ristorante. [OSCURATO:PERSONA] si dichiarò sin da subito estraneo ai fatti.

Disse che la pistola non era sua, ma di Lepore, che aveva ricevuto la macchina in prestito e aveva nascosto l'arma sotto il sedile.

Negò di aver mai avuto disponibilità della pistola di averla utilizzata per sparare. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione ascrittagli «per non aver commesso il fatto».

La sentenza di assoluzione ha ritenuto che non vi fosse prova certa del possesso dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto provate le minacce che [OSCURATO:PERSONA] rivolse a Della Pia, ma ha sottolineato: che quelle minacce erano collegate a presunti crediti derivanti dall'uso di macchinette videogiochi ritenute truccate; che quelle macchinette erano installate in un locale diverso dal ristorante la cui saracinesca fu colpita; che si trattava, è vero, di un locale vicino al ristorante, ma la circostanza che Della Pia (noleggiatore dei videogiochi) fosse comproprietario del ristorante poteva non essere nota all'imputato; che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione di quanto riteneva essergli stato indebitamente sottratto e quindi «il suo animus era rivolto non alla pretesa di un ingiusto profitto»; che i videogiochi erano effettivamente truccati (come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza); che, pertanto, la condotta minatoria (sostanzialmente ammessa dall'imputato) poteva essere ricondotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 393 cod. pen.

L'ordinanza impugnata ha escluso il diritto all'equa riparazione sottolineando che la sentenza di assoluzione «ha individuato irrevocabilmente nel [OSCURATO:PERSONA]» l'autore di una telefonata minatoria ricevuta da Della Pia il 12 settembre 2009 e tale minaccia, intesa a far valere arbitrariamente le proprie ragioni creditorie, ebbe «un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria, tale da legittimare l'adozione del provvedimento restrittivo».

Ha rilevato, inoltre, che, quando fu interrogato dal G.i.p., [OSCURATO:PERSONA] si limitò a dichiararsi estraneo ai fatti e a riferire che la pistola rinvenuta sotto il sedile della sua macchina era di [OSCURATO:PERSONA], ma non fornì spiegazioni sul contenuto della conversazione telefonica nella quale aveva chiesto a Della Pia un incontro urgente reagendo al rifiuto con la frase: «te la faccio vedere nera».

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che lamenta manifesta illogicità della motivazione.

La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe individuato quale condotta ostativa alla concessione dell'indennizzo quella tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio e contesta la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell'ordinanza nella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] omise deliberatamente di fornire chiarimenti sul contenuto della telefonata intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e sulle ragioni della minaccia.

Osserva che l'indagato contestò l'addebito di estorsione senza mai negare l'espressione intimidatoria rivolta a [OSCURATO:PERSONA] e tale comportamento - che non presenta profili di negligenza o imprudenza - non ebbe comunque rilevanza causale nell'applicazione della misura cautelare.

4. Con memoria scritta del 28 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria del 23 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

È coerente con questi principi l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta "ex ante" - non può ignorare il quadro indiziarlo complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità.

4. Come si è detto, [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver portato illegalmente in luogo pubblico una pistola e di averla utilizzata per esplodere due colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di un ristorante gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto tale condotta allo scopo di costringere Della Pia a consegnargli una somma corrispondente a quella che lui aveva perso utilizzando i videogiochi che Della Pia noleggiava.

I giudici della cognizione hanno ritenuto non esservi prova certa che [OSCURATO:PERSONA] avesse detenuto e portato in luogo pubblico la pistola (rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]) e l'avesse utilizzata per esplodere colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del ristorante.

Hanno invece ritenuto provato il fatto che il 12 settembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] avesse telefonato a Della Pia, gli avesse chiesto una somma corrispondente a quella che aveva perso al gioco e, avendo subito un rifiuto, lo avesse minacciato dicendogli: «te la faccio vedere nera».

La sentenza di assoluzione sostiene che questa condotta fu tenuta perché [OSCURATO:PERSONA] riteneva che i videogiochi noleggiati da Della Pia non funzionassero regolarmente e fossero stati modificati per impedire la vincita.

Per questo, la condotta minatoria posta in essere dall'odierno ricorrente (e da lui stesso ammessa) è stata qualificata come violazione dell'art. 393 cod. pen.

L'ordinanza impugnata sostiene che tale condotta minatoria concorse a dar causa alla privazione della libertà personale perché indusse gli inquirenti a concentrare i propri sospetti su [OSCURATO:PERSONA] e tale argomentazione non presenta profili di illogicità o contraddittorietà.

Si tratta, invero, di una condotta penalmente rilevante che costituiva una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria ed è quindi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 5.

Tali assorbenti considerazioni consentono di non soffermarsi sull'ulteriore argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale la privazione della libertà personale fu favorita dall'atteggiamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] che non fornì chiarimenti al G.i.p. in ordine al tenore della conversazione telefonica e alla finalità delle minacce rivolte a Della Pia.

Anche escludendo tale ulteriore condotta colposa, infatti, il diritto all'indennizzo non potrebbe comunque essere riconosciuto.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26 settembre 2010 al 26 gennaio 2012. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (capo 1); artt. 81 comma 2, 56, 620 cod. pen. (capo 2). L'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, ritenuta sussistente dal G.i.p., è stata esclusa dal Tribunale per il riesame con provvedimento del 13 ottobre 2010, ma l'ordinanza cautelare è stata confermata nel resto. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio immediato di fronte al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 19 aprile 2011, lo ha ritenuto responsabile di tutti i reati a lui ascritti. È stato poi assolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 gennaio 2012. Il ricorso proposto contro la sentenza di assoluzione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2013. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] prese le mosse da una denuncia sporta ll 14 settembre 2009 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del ristorante «Il peperoncino» di Avellino, contro la cui saracinesca erano stati esplosi colpi di arma da fuoco. I rilievi, eseguiti nell'immediatezza, condussero al rivenimento di due proiettili calibro 7,65 e [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni testimoniali, dichiarò che nei giorni precedenti era stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA], abituale frequentatore di un locale adiacente al ristorante nel quale erano installati videogiochi di proprietà dello stesso Della Pia. A detta del teste, [OSCURATO:PERSONA] lamentava che i videogiochi erano truccati, sosteneva di aver perso per questo una somma rilevante e ne pretendeva l'immediata restituzione. Pochi mesi dopo, una pattuglia di Carabinieri eseguì un controllo a bordo dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - in quel momento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] - e rinvenne, sotto il sedile lato guida, una pistola calibro 7,65. La pistola risultò essere stata utilizzata per esplodere i colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del ristorante. [OSCURATO:PERSONA] si dichiarò sin da subito estraneo ai fatti. Disse che la pistola non era sua, ma di Lepore, che aveva ricevuto la macchina in prestito e aveva nascosto l'arma sotto il sedile. Negò di aver mai avuto disponibilità della pistola di averla utilizzata per sparare. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione ascrittagli «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione ha ritenuto che non vi fosse prova certa del possesso dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto provate le minacce che [OSCURATO:PERSONA] rivolse a Della Pia, ma ha sottolineato: che quelle minacce erano collegate a presunti crediti derivanti dall'uso di macchinette videogiochi ritenute truccate; che quelle macchinette erano installate in un locale diverso dal ristorante la cui saracinesca fu colpita; che si trattava, è vero, di un locale vicino al ristorante, ma la circostanza che Della Pia (noleggiatore dei videogiochi) fosse comproprietario del ristorante poteva non essere nota all'imputato; che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione di quanto riteneva essergli stato indebitamente sottratto e quindi «il suo animus era rivolto non alla pretesa di un ingiusto profitto»; che i videogiochi erano effettivamente truccati (come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza); che, pertanto, la condotta minatoria (sostanzialmente ammessa dall'imputato) poteva essere ricondotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 393 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha escluso il diritto all'equa riparazione sottolineando che la sentenza di assoluzione «ha individuato irrevocabilmente nel [OSCURATO:PERSONA]» l'autore di una telefonata minatoria ricevuta da Della Pia il 12 settembre 2009 e tale minaccia, intesa a far valere arbitrariamente le proprie ragioni creditorie, ebbe «un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria, tale da legittimare l'adozione del provvedimento restrittivo». Ha rilevato, inoltre, che, quando fu interrogato dal G.i.p., [OSCURATO:PERSONA] si limitò a dichiararsi estraneo ai fatti e a riferire che la pistola rinvenuta sotto il sedile della sua macchina era di [OSCURATO:PERSONA], ma non fornì spiegazioni sul contenuto della conversazione telefonica nella quale aveva chiesto a Della Pia un incontro urgente reagendo al rifiuto con la frase: «te la faccio vedere nera». 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che lamenta manifesta illogicità della motivazione. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe individuato quale condotta ostativa alla concessione dell'indennizzo quella tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio e contesta la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell'ordinanza nella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] omise deliberatamente di fornire chiarimenti sul contenuto della telefonata intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e sulle ragioni della minaccia. Osserva che l'indagato contestò l'addebito di estorsione senza mai negare l'espressione intimidatoria rivolta a [OSCURATO:PERSONA] e tale comportamento - che non presenta profili di negligenza o imprudenza - non ebbe comunque rilevanza causale nell'applicazione della misura cautelare. 4. Con memoria scritta del 28 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria del 23 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). È coerente con questi principi l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta "ex ante" - non può ignorare il quadro indiziarlo complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Come si è detto, [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver portato illegalmente in luogo pubblico una pistola e di averla utilizzata per esplodere due colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di un ristorante gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto tale condotta allo scopo di costringere Della Pia a consegnargli una somma corrispondente a quella che lui aveva perso utilizzando i videogiochi che Della Pia noleggiava. I giudici della cognizione hanno ritenuto non esservi prova certa che [OSCURATO:PERSONA] avesse detenuto e portato in luogo pubblico la pistola (rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]) e l'avesse utilizzata per esplodere colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del ristorante. Hanno invece ritenuto provato il fatto che il 12 settembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] avesse telefonato a Della Pia, gli avesse chiesto una somma corrispondente a quella che aveva perso al gioco e, avendo subito un rifiuto, lo avesse minacciato dicendogli: «te la faccio vedere nera». La sentenza di assoluzione sostiene che questa condotta fu tenuta perché [OSCURATO:PERSONA] riteneva che i videogiochi noleggiati da Della Pia non funzionassero regolarmente e fossero stati modificati per impedire la vincita. Per questo, la condotta minatoria posta in essere dall'odierno ricorrente (e da lui stesso ammessa) è stata qualificata come violazione dell'art. 393 cod. pen. L'ordinanza impugnata sostiene che tale condotta minatoria concorse a dar causa alla privazione della libertà personale perché indusse gli inquirenti a concentrare i propri sospetti su [OSCURATO:PERSONA] e tale argomentazione non presenta profili di illogicità o contraddittorietà. Si tratta, invero, di una condotta penalmente rilevante che costituiva una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria ed è quindi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 5. Tali assorbenti considerazioni consentono di non soffermarsi sull'ulteriore argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale la privazione della libertà personale fu favorita dall'atteggiamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] che non fornì chiarimenti al G.i.p. in ordine al tenore della conversazione telefonica e alla finalità delle minacce rivolte a Della Pia. Anche escludendo tale ulteriore condotta colposa, infatti, il diritto all'indennizzo non potrebbe comunque essere riconosciuto. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M. Rigetta il
Sentenza Cassazione n. 40350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris