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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39546/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Palermo ba rjgettato l'appello • 1,4 proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del G-ri.rp di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 81 comma 2, d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2 dell'imputazione provvisoria), e di illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ad entrambi i reati oggetto dell'imputazione provvisoria.

3. Nelle more del ricorso il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari.

In considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensare [OSCURATO:PERSONA] nte Debora T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Palermo ba rjgettato l'appello • 1,4 proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del G-ri.rp di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 81 comma 2, d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2 dell'imputazione provvisoria), e di illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ad entrambi i reati oggetto dell'imputazione provvisoria. 3. Nelle more del ricorso il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. In considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensare [OSCURATO:PERSONA] nte Debora T
Sentenza Cassazione n. 39546/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris