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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42452/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAK.date-13994-a44.0-pla di; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni personali gravi ed aggravate ex art. 99, comma 4, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi (in punto di corretta qualificazione del fatto, di sussistenza dell'aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen. e di determinazione del trattamento sanzionatorio); - che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi 599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017; che, in ogni caso, anche la doglianza in ordine al quantum di pena irrogata fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAK.date-13994-a44.0-pla di; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni personali gravi ed aggravate ex art. 99, comma 4, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi (in punto di corretta qualificazione del fatto, di sussistenza dell'aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen. e di determinazione del trattamento sanzionatorio); - che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi 599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017; che, in ogni caso, anche la doglianza in ordine al quantum di pena irrogata fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 42452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris