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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40907/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Estens
Sentenza Cassazione n. 40907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris