CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 28912/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3978-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 3978/2018 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 166/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 20 ottobre 2017, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del primo giudice, previo accertamento dell’inefficacia dei contratti di somministrazione intercorsi prima presso l’utilizzatrice Promecon e poi (dal 2006) presso la subentrante Concentro-Azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone (in seguito Concentro) , e delle relative proroghe, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e Concentro a far tempo dal primo contratto (26.5.2003/31.3.2004), con conversione del relativo rapporto di fornitura lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ferma la statuizione di condanna resa dal primo giudice relativa all'indennità ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 determinata in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2. la Corte triestina rilevava che la causale del contratto (“punte di più intensa attività da c.c.n.l. dell’azienda utilizzatrice parte III protocollo d’intesa 27.5.98, articolo 1 comma 3”) era generica, limitandosi a parafrasare il testo normativo, come pure lo era quella apposta ai vari contratti succedutisi nel tempo, pur essendo il vizio del primo contratto dirimente; 3. oltre alla genericità della causale, difettava la prova in concreto dell’effettività della stessa , posto che l’attività dell’ufficio carburanti e dell’emissione delle relative tessere carburanti, cui venne addetta la Simone, era tipica e d istituzionale per l’impresa camerale in parola e integrava un servizio ordinario e continuativo; 4. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Concentro affidato a quattro motivi, cui la Simone ha opposto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 196/1997, 1 d.lgs. n. 368/2001, 20, 21, 27, e 28 d.lgs. n. 276/2003, relativamente all’asserita genericità della causale apposta al primo contratto di lavoro interinale anche conriferimento all’art. 1 del protocollo di intesa del 1998 per il lavoro interinale terziario, al successivo contratto a termine ed ai rapporti di somministrazione lavoro; la Corte territoriale, ritenendo dirimente la genericità della causale del primo contratto, non aveva più passato in rassegna i successivi contratti a tempo e di somministrazione, nel mentre il primo contratto era corredato di causale idonea, seppure sintetica e faceva esplicito riferimento all’art. 1 n. 3 del protocollo citato e precisamente a «punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli Istituti già definiti dal c.c.n.l. vigente (in particolare, i contratti a tempo determinato)»; 1.1 il motivo non è fondato; la norma di riferimento è la legge n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: «a) nei casi previsti dai c.c.n.l. della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4» (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo); la causale indicata nel contratto di fornitura in esame era motivata dalla necessità di consentire la fornitura di lavoro temporaneo presso Promecon (poi Concentro) per «punte di più intensa attività da c.c.n.l. dell’azienda utilizzatrice parte III protocollo d’intesa 27.5.98, articolo 1 comma 3»; senonché, il contratto in esame, invece di specificare la causale all'interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a parafrasare il testo della legge, non indicando a quali esigenze si faccia riferimento; la genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della legge n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; neanche può ritenersi che il rilevato onere di specificazione non fosse richiesto rispetto ad una genericità della previsione collettiva, posto che solo l'indicazione precisa delle esigenze sostitutive sottese all'assunzione del lavoratore avrebbe consentito il riscontro, in termini probatori, dell'effettività della ragione sottesa alla fornitura del lavoro dello stesso nell'ufficio di adibizione, consentendo di escludere che il lavoro del predetto fosse funzionale alla diversa esigenza di sopperire ad ordinarie carenze di organico (Cass. n. 2292 del 28/01/2019); questa Corte ha più volte precisato che in tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di riscontro. Non è sufficiente un riferimento sic et simpliciter alle « punte di più intensa attività che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate»poiché tale dizione si risolve in un'affermazione tautologica che non consente alcuna verifica se non, a posteriori, mediante l'indicazione di circostanze ulteriori non immediatamente percepibili dal lavoratore (cfr. Cass. 04/11/2019, n. 28285); le disposizioni richiamate, lette in modo sistematico, impongono infatti che le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato; ammettere, invece, che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l'impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto (cfr. recentemente Cass.08/01/2019 n. 197 e 10/01/2019 n. 422); orbene, nella specie non può non condividersi l’apprezzamento di genericità espresso dalla Corte di merito che ha ritenuto insufficiente una indicazione che «invece di specificare la causale all’interno delle categorie di cui alla legge 196/1997, articolo 1 comma 2, si limita a parafrasarne il testo senza compire specificazione alcuna al riguardo; la statuizione dei giudici di secondo grado si conforma , dunque, alla giurisprudenza di legittimità laquale ha chiarito (v. già Cass. 20.10.2017 n. 24887) che il contratto di fornitura non può indicare la causale genericamente «limitandosi a riprodurre il contenuto di una previsione normativa o di contratto collettivo»; 2. con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 27 e 28 d.lgs. n. 276/2003 nonché 2697 cod. civ., relativamente all’asserita mancata dimostrazione delle esigenze indicate nei contratti di somministrazione; errata era la considerazione del giudice d’appello a tenore della quale l’assunzione interinale non poteva farsi per adibire la dipendente a un’attività tipica e istituzionale dell’impresa, ma solo per esigenze temporanee ed eccezionali non adeguatamente fronteggiabili con il normale organico; così facendo, la Corte di merito aveva inammissibilmente operato un sindacato sulle scelte organizzative aziendali; 2.1 il motivo, a seguito della reiezione della prima doglianza, è inammissibile in considerazione del principio (v. Cass. 5.4.2019, n. 9733) secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, ilquale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano, con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007); ed infatti, nel caso in esame, la illegittimità dei contratti di somministrazione è stata fondata sia sulla ritenuta genericità della causale richiamata in contratto sia sulla mancata prova da parte di Concentro della sussistenza in concreto delle enunciate esigenze dell'impresa con riferimento all'ufficio di destinazione della Simone: "ratio decidendi" (la prima) non incisa, per quanto detto sopra, dai motivi di ricorso e, dunque, idonea da sola a sorreggere la impugnata sentenza; 3. con il terzo motivo si denuncia la nullità del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per non aver valutato secondo il prudente apprezzamento le risultanze istruttorie; la ricorrente ripercorre le deposizioni dei testi, trascrivendone ampi stralci e invocando una diversa interpretazione del compendio istruttorio, da cui non si desumeva affatto l’insussistenza di “un incremento di attività”; 3.1 tale censura è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo contenuto nell'intestazione a violazione di norme di legge, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9733/2019, cit.; Cass. n. 9265 del 03/04/2019; Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003); ed infatti, la verifica della ricorrenza in concreto delle ragioni specificamente indicate nel contratto, cioè la corrispondenza dell'impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto che è l'oggetto centrale del controllo giudiziario (peraltro previsto da, una norma specifica, l'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003), è di competenza del giudice di merito e un tale accertamento, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, come nel caso in esame, non può essere rivalutato in sede di legittimità;4. con il quarto, ed ultimo, motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 commi 8 e 8 bis d.l. n. 112 /2008, dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32 legge n. 183/2010 nonché dell’art. 11 preleggi; le Aziende speciali come Concentro sono emanazione delle Camere di Commercio e come tali da qualificare organismi di diritto pubblico cui si applica l’art. 76 d.l. n. 112/2008, ivi compreso il comma 8 bis che, benché introdotto con la legge 12.11.2011 n. 183 e con effetto dal 1° gennaio 2012, prevede vincoli nel reclutamento del personale (i.e., concorso pubblico e autorizzazione della camera di Commercio) che erano già operanti all’atto dell’emissione (in data 13.7.2017) dell’ordine giudiziale di reintegra; infatti,l’effetto della conversione del rapporto di lavoro non si verifica ex tunc, bensì dal dì dell’emissione della sentenza di condanna al ripristino del rapporto di lavoro; peraltro, la reintegrazione della ricorrente sarebbe preclusa anche per effetto dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 essendo il rapporto assoggettato alla disciplina dettata per i rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni; 4.1 anche tale motivo è infondato non essendo la norma (art. 76 comma 8 bis d.l. n. 112 /2008) applicabile nella fattispecie in esame, ratione temporis, trattandosi di costituzione del rapporto a tempo indeterminato in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma stessa (v., tra le altre, Cass. n. 5990 del 2019, Cass. n. 13480 del 2018, Cass. n. 14521 del 2018) ed essendo stato oramai sancito l'effetto dichiarativo ex tunc della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operata a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (o di lavoro interinale), anche in seguito all'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 32, quinto comma, legge 183/2010 (Cass. n. 25386 del 2020; n. 8385 del 2019);trattasi di conversione del rapporto di lavoro non preclusa dalla disciplina del d.lgs. n. 165/2001; ed infatti, con riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa Corte (cfr. S.U. n. 25207 del 10.11.2020) ha già affermato che, pure nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un'organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell'Ente, che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (vedi: Cass. SU n. 21503 del 2004), sicché il rapporto di lavoro del personale dipendente da tali aziende è sottratto all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non intercorre con [OSCURATO:PERSONA] (vedi: Cass. SU n. 12907 del 2003); 4.2 in riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio si è ulteriormente evidenziato che esse sono caratterizzate da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell'ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all'azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica e neppure l'assenza del fine di lucro, siccome lo svolgimento dell'attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l'equiparazione agli enti pubblici economici; ne consegue che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con «pubbliche amministrazioni», è sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 34619 del 16.11.2021; conf. Cass. n. 17601 del 21.6.2021); 5. alla stregua dei rilievi già indicati , il ricorso deve essere in conclusione rigettato; la sentenza impugnata merita piena conferma; le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua