CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 38783/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] WRIfittrilS2IDI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi integralmente alla memoria difensiva depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 - 11 febbraio / 3 marzo 2022 il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza 19 gennaio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo, indagato del reato di concorso in incendio aggravato, fatto commesso il 18 gennaio 2020. Premesso che il compendio indiziario di accusa era costituito dalla chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito di essere stato incaricato dell'incendio dal Nugara ricevendo la somma di C 800 - riscontrata dal fatto che in concomitanza del sopralluogo di cui aveva parlato il chiamante l'utenza cellulare del Nugara era stata spenta e dagli accertati contatti tra il soggetto ritenuto il mandante dell'incendio e Nugara e tra quest'ultimo e i soggetti ritenuti gli esecutori materiali del fatto, il Tribunale - dopo aver riportato la versione resa dall'indagato e il contenuto dei rilievi svolti dalla difesa tecnica - ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, osservando, da una parte, che la chiamata in correità presentava profili critici quanto alla credibilità soggettiva e attendibilità - in ragione delle incoerenze rilevabili nella descrizione dei rapporti con il Nugara e della reticenza concernente il coinvolgimento di tale "Gioacchino", emergente da captazione in carcere -, e, dall'altra, che non era confermata da riscontri esterni, dato che la disattivazione dell'utenza cellulare dell'indagata era stata spiegata con la concomitanza del funerale del suocero e l'esistenza di contatti con altri soggetti costituiva emergenza priva di valenza individualizzante. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Quanto alla valutazione della chiamata di correo, il Tribunale aveva ritenuto incompatibile con l'accusa la natura solo commerciale dei rapporti tra Martin e Nugara come riferiti dal Martin, senza confrontarsi con il plausibile argomento secondo il quale l'affidabilità commerciale dimostrata da Martin rende verosimile l'affidamento allo stesso di un incarico criminoso. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di Considerare che i rapporti tra Martin e Nugara potevano aver avuto anche altre causali, rispetto a quella commerciale.Il Tribunale, nel compiere la valutazione di attendibilità, non aveva considerato che l'accusa al Nugara era elemento privo di riscontro negli atti di indagini e riferito solo dal Martin, dato significativo di soggettiva credibilità. Non si era considerato che la tardività della chiamata di correo era spiegabile in ragione delle contrastanti esigenze del dichiarante, che aveva interesse, da una parte, ad ottenere l'affievolimento della misura custodiale e, dall'altra, a non aggravare la propria posizione. L'ordinanza impugnata non aveva motivato il rilievo negativo dato alla progressione di dettagli e all'esigenza di tutela dal pericolo di inquinamento probatorio che aveva giustificato la misura cautelare nei confronti dell'accusatore. Il tribunale, inoltre, non aveva considerato che la reticenza in ordine al coinvolgimento nel fatto di terzi era spiegabile. Quanto alla valutazione dei riscontri esterni, non era vero che vi era unico riscontro, ma l'accusa era riscontrata anche dai rapporti che Nugara aveva avuto con più persone coinvolte nel fatto e il rilievo accusatorio dell'anomala disattivazione dell'utenza cellulare era stato immotivatamente negato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Il ricorrente ha proposto una ri-lettura del compendio probatorio a giustificazione della manifestazione di dissenso rispetto alle argomentazioni e alle conclusioni assunte dal Tribunale. Il ricorso, dunque, rimane nell'ambio di un giudizio sul merito cautelare, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. L'ordinanza impugnata ha valutato la valenza probatoria del compendio posto dal giudice della cautela a fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria, giungendo, all'esito della doverosa valutazione complessiva dei dati disponibili, a ritenere che, da una parte, la chiamata di correo presentava, allo stato, insuperati profili di non attendibilità e, dall'altra, che i dati oggettivi ritenuti riscontri alle accuse erano stati, in parte, spiegati in maniera alternativa e, in parte, rimasti come dati generici e neutri rispetto all'accusa.Il ricorso non ha proposto alcuna censura alla struttura della complessa motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica del discorso giustificativo, ma ha inteso prospettare una diversa lettura dei dati disponibili, che potrà essere sottoposta al vaglio dell'attività investigativa, ma non nel presente giudizio di legittimità. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q