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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 16192/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 28 ottobre 2020, il Tribunale di Genova ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di molestie e l minacce, contestati ai capi a) e b), in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie, ed ha assolto il medesimo dal delitto di diffamazione di cui al capo c).

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di oblazione, avanzata per la contravvenzione sub a), avendo sul punto il giudice del merito qualificato la condotta in termini di gravità, impropriamente richiamando anche il reato di diffamazione di cui al capo c), dal quale l'imputato è stato assolto, e la lieve entità della minaccia, invece in concreto sanzionata con la pena della multa, in tal modo rendendo da un lato un percorso giustificativo contraddittorio ed illogico e, dall'altro, trascurando di considerare le peculiari connotazioni e la durata della condotta.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al capo b), avendo sul punto il giudice omesso la disamina complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione del 17 febbraio 2022, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere la querela, revocando la costituzione di parte civile.

L'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell'imputato, ha dichiarato di accettare la remissione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché l'azione penale non può essere proseguita; in ordine al capo a) il ricorso è, invece, fondato. 1.Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato di minacce di cui al capo b) per remissione della querela.1.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

1.2. Nel caso in esame, risulta che con dichiarazione del 17 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato che, per mezzo del difensore e procuratore speciale, ha accettato l'atto abdicativo il 18 febbraio 2022.

L'art.129, comma primo cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Ne consegue l'improcedibilità del reato contestato al predetto al capo b), con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata.

2. Sono fondate le censure svolte in riferimento alla contravvenzione sub a), che assorbono il secondo motivo di ricorso.

2.1. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che, in tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162-bis cod. pen.) - ove il beneficio non è, tra l'altro, ammesso quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore - non sussiste un diritto soggettivo pubblico del contravventore medesimo ad ottenere una sentenza dichiarativa di estinzione del reato come conseguenza necessaria della avvenuta oblazione.

È, invece, attribuito al giudice il potere-dovere di accertare, anche d'ufficio, se siano state eliminate o siano, comunque, venute meno le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 3, n. 11462 del 19/09/1995, Tacconi, Rv. 203015; più di recente Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287), e di giustificare la gravità del reato, ritenuta ostativa.

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato l'istanza di oblazione valorizzando - in termini di gravità - i reati di minacce e diffamazione; come evidenziato dal ricorrente, tuttavia, il Grasso è stato assolto dal reato di diffamazione di cui al capo c) e per il delitto di minacce è stata irrogata la pena pecuniaria, in tal modo delineandosi sia il mutamento del quadro delle contestazioni, che un apprezzamento di non particolare gravità del reato sub c).

Ne consegue come, venuto meno il reato di diffamazione sul quale, almeno in parte, il giudice del merito aveva fondato la valutazione di gravità, ed avendo irrogato, per il delitto di minacce, la pena pecuniaria - evidentemente all'esito di un'opzione sanzionatoria che rivela un apprezzamento di non particolare gravità del fatto - il Tribunale avrebbe dovuto riconsiderare l'istanza di oblazione, tempestivamente proposta dall'imputato e rigettata, nella fase degli atti preliminari, alla stregua della mera contestazione.

Ritiene, invero, il Collegio che, in tal caso, ricorra - ed a maggior ragione - la stessa ratio che sottende il principio di diritto, autorevolmente affermato (Sez.

U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925), secondo cui, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., se l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, abbia sollecitato il giudice alla riqualificazione del fatto ed abbia, contestualmente, formulato istanza di oblazione, il giudice che ritenga di assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio deve provvedere sulla relativa istanza.

In altri termini, quando muti, all'esito del dibattimento, la contestazione ritenuta ostativa, il giudice deve rivalutare l'istanza di oblazione, tempestivamente proposta, e rigettata alla stregua della sommaria cognizione consentita dagli atti.

Per altro verso, le molestie telefoniche sono state reiterate in un arco temporale circoscritto e non risulta specificato se le stesse abbiano determinato conseguenze dannose o pericolose eliminabili.

Sussiste, pertanto, la violazione di legge evidenziata, non risultando compiutamente riconsiderata ed esplicitata la compiuta disamina degli indicatori reputati ostativi.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice del merito perché, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi proceda a nuovo esame dell'istanza di oblazione.

3. E', per gli stessi motivi, fondato il secondo, subordinato, motivo.

Anche in tal caso, la complessiva valutazione di gravità, reputata ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta in alcun modo esplicitata (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), essendosi il Tribunale limitato al rilievo dell'assenza di "elementi che inducano a qualificare il danno in termini di esiguità", in tal modo censurando da un lato una mancata allegazione che non è, invece, richiesta dalla legge e limitando, dall'altro, al solo profilo del pregiudizio, del tutto genericamente evocato ("implicazioni personali derivanti"), l'analisi degli indicatori rilevanti.

Né il riferimento implicito al reato di minacce, ritenuto in continuazione, può ostare ex se all'applicazione della causa di non punibilità predetta (Sez. un., 27 gennaio 2022, Ubaldi, informazione provvisoria n.2/2022).

4. La sentenza impugnata deve essere annullata - quanto al capo b) - perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame dell'istanza di oblazione o, in caso di reiezione della stessa, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia di cui al capo b) perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 660 c.p. (capo a) con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Genova in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 28 ottobre 2020, il Tribunale di Genova ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di molestie e l minacce, contestati ai capi a) e b), in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie, ed ha assolto il medesimo dal delitto di diffamazione di cui al capo c). 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di oblazione, avanzata per la contravvenzione sub a), avendo sul punto il giudice del merito qualificato la condotta in termini di gravità, impropriamente richiamando anche il reato di diffamazione di cui al capo c), dal quale l'imputato è stato assolto, e la lieve entità della minaccia, invece in concreto sanzionata con la pena della multa, in tal modo rendendo da un lato un percorso giustificativo contraddittorio ed illogico e, dall'altro, trascurando di considerare le peculiari connotazioni e la durata della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al capo b), avendo sul punto il giudice omesso la disamina complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione del 17 febbraio 2022, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere la querela, revocando la costituzione di parte civile. L'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell'imputato, ha dichiarato di accettare la remissione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché l'azione penale non può essere proseguita; in ordine al capo a) il ricorso è, invece, fondato. 1.Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato di minacce di cui al capo b) per remissione della querela.1.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 1.2. Nel caso in esame, risulta che con dichiarazione del 17 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato che, per mezzo del difensore e procuratore speciale, ha accettato l'atto abdicativo il 18 febbraio 2022. L'art.129, comma primo cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». Ne consegue l'improcedibilità del reato contestato al predetto al capo b), con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata. 2. Sono fondate le censure svolte in riferimento alla contravvenzione sub a), che assorbono il secondo motivo di ricorso. 2.1. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che, in tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162-bis cod. pen.) - ove il beneficio non è, tra l'altro, ammesso quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore - non sussiste un diritto soggettivo pubblico del contravventore medesimo ad ottenere una sentenza dichiarativa di estinzione del reato come conseguenza necessaria della avvenuta oblazione. È, invece, attribuito al giudice il potere-dovere di accertare, anche d'ufficio, se siano state eliminate o siano, comunque, venute meno le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 3, n. 11462 del 19/09/1995, Tacconi, Rv. 203015; più di recente Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287), e di giustificare la gravità del reato, ritenuta ostativa. 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato l'istanza di oblazione valorizzando - in termini di gravità - i reati di minacce e diffamazione; come evidenziato dal ricorrente, tuttavia, il Grasso è stato assolto dal reato di diffamazione di cui al capo c) e per il delitto di minacce è stata irrogata la pena pecuniaria, in tal modo delineandosi sia il mutamento del quadro delle contestazioni, che un apprezzamento di non particolare gravità del reato sub c). Ne consegue come, venuto meno il reato di diffamazione sul quale, almeno in parte, il giudice del merito aveva fondato la valutazione di gravità, ed avendo irrogato, per il delitto di minacce, la pena pecuniaria - evidentemente all'esito di un'opzione sanzionatoria che rivela un apprezzamento di non particolare gravità del fatto - il Tribunale avrebbe dovuto riconsiderare l'istanza di oblazione, tempestivamente proposta dall'imputato e rigettata, nella fase degli atti preliminari, alla stregua della mera contestazione. Ritiene, invero, il Collegio che, in tal caso, ricorra - ed a maggior ragione - la stessa ratio che sottende il principio di diritto, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925), secondo cui, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., se l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, abbia sollecitato il giudice alla riqualificazione del fatto ed abbia, contestualmente, formulato istanza di oblazione, il giudice che ritenga di assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio deve provvedere sulla relativa istanza. In altri termini, quando muti, all'esito del dibattimento, la contestazione ritenuta ostativa, il giudice deve rivalutare l'istanza di oblazione, tempestivamente proposta, e rigettata alla stregua della sommaria cognizione consentita dagli atti. Per altro verso, le molestie telefoniche sono state reiterate in un arco temporale circoscritto e non risulta specificato se le stesse abbiano determinato conseguenze dannose o pericolose eliminabili. Sussiste, pertanto, la violazione di legge evidenziata, non risultando compiutamente riconsiderata ed esplicitata la compiuta disamina degli indicatori reputati ostativi. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice del merito perché, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi proceda a nuovo esame dell'istanza di oblazione. 3. E', per gli stessi motivi, fondato il secondo, subordinato, motivo. Anche in tal caso, la complessiva valutazione di gravità, reputata ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta in alcun modo esplicitata (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), essendosi il Tribunale limitato al rilievo dell'assenza di "elementi che inducano a qualificare il danno in termini di esiguità", in tal modo censurando da un lato una mancata allegazione che non è, invece, richiesta dalla legge e limitando, dall'altro, al solo profilo del pregiudizio, del tutto genericamente evocato ("implicazioni personali derivanti"), l'analisi degli indicatori rilevanti. Né il riferimento implicito al reato di minacce, ritenuto in continuazione, può ostare ex se all'applicazione della causa di non punibilità predetta (Sez. un., 27 gennaio 2022, Ubaldi, informazione provvisoria n.2/2022). 4. La sentenza impugnata deve essere annullata - quanto al capo b) - perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame dell'istanza di oblazione o, in caso di reiezione della stessa, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia di cui al capo b) perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 660 c.p. (capo a) con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Genova in diver
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