CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 24634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
000-2017proposto da DOTT. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 74,INT. 8, presso lo studio dei difensori – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.14000/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Imprese edili e fiscalizzazione degli oneri sociali -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1279 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 17 maggio 201 6 (R.G.N. 539 /201 5 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– La società DOTT. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con ricorso del 3 novembre 2003, ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell’INPS per il complessivo ammontare di Euro 862.537,35, con riferimento alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1997 (decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102), e ha chiesto di compensare tale credito con il credito dell’INPS per contributi non versati, pari ad Euro 752.923,39. Poste tali premesse, la società ha domandatola condanna dell’Istituto al pagamento della differenza, equivalentealla somma di Euro 109.613,96. Con successivo ricorso del 7 novembre 2007, la società ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale, che ha ordinato il pagamento di Euro 419.510,51, «per contributi e relative somme aggiuntive dovuti per ritardato pagamento contribuzione 12/1999 e 2/2000 e residuo contributi da maggio a ottobre 2000 nonché da febbraio a luglio e da settembre 2002 a febbraio 2003». Il Tribunale di Bari ha riunito i giudizi e ha accolto il primo ricorso, in applicazione dei principi enunciati da Cass., sez. lav., 26 maggio 2001, n. 7187, che ha riconosciuto il diritto delle imprese edili, come imprese manifatturiere, alla fiscalizzazione degli oneri sociali. -3 - Il Tribunale,invece, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale, in quanto la prescrizione è stata efficacemente interrotta dalle istanze di dilazione del 7 dicembre 2000 e del 12 aprile 2006, idonee a configurarsi come riconoscimento del diritto (art. 2944 cod. civ.). 2.– Contro la pronuncia del Tribunale di Bari hanno interposto gravame l’Istituto, in via principale, ela società, in via incidentale. 3.–Con sentenza n. 1279 del 2016, depositata il 17 maggio 2016, la Corte d’appello di Bari ha accolto l’impugnazione dell’INPS e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso del 3 novembre 2003. Quanto all’appello incidentale della società, è stato rigettato. 3.1.–Nell’accogliere il gravame dell’INPS , la Corte distrettuale ha argomentato, in linea preliminare, che le censure sono specifiche e vertono sull’impossibilità di assimilare le imprese edili a quelle manifatturiere, ai fini del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Nel merito, le doglianze dell’INPS colgono nel segno. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 9 agosto 2013, n. 19082), il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, ha escluso espressamente le imprese edili dal beneficio contributivo concesso alle imprese manifatturiere ed estrattive e, a fronte di tale esclusione, non giova alla società far leva una natura intrinsecamente manifatturiera dell’attività svolta. 3.2.– Per contro, l ’appello incidentale , che s’incentra sulla prescrizione del credito dell’INPS,è infondato. Le istanze di dilazione del 7 dicembre 2000 e del 12 aprile 2006, tempestivamente prodotte dall’INPS dopo la rinnovazione della vocatio in ius, si configurano come «formali atti di ricognizione di debito» e si affiancano all’ulteriore ricognizione del debito racchiusa nel ricorso del 3 novembre 2003 e alle «ulteriori ri cognizioni, effettuate a fini -4 - compensativi, contenute nelle missive comunicate all’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 30.7.2002, prodotte nel fascicolo di primo grado della stessa Dibattista» (pagina 10). Le molteplici istanze passate in rassegna palesano «un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore» e si atteggiano come «riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione» (pagina 11). 4.–La società DOTT. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari, con ricorso avviato alla notifica il 17 maggio 2017. 5.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 23 giugno 2017 e illustrato da memoria. 6.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso della società DOTT. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. procede per quattro motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la società denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt.112 e 324 cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello il vizio di omessapronuncia -5 - sull’eccezione d’inammissibilità del gravame per formazione del “giudicato interno”. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ.), la ricorrente censura violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel considerare specifici i motivi di gravame dell’Istituto, benché essi non prospett ino in maniera circostanziata le ragioni di dissenso e non contengano la necessaria «proposta alternativa di soluzione della controversia in atto tra le parti» (pagina 14 del ricorso). L’INPS si sarebbe limitato a reiterare le argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 92 del 1979, dell’art. 1, comma 1, del decreto- legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nellalegge 7 aprile 1977, n. 102, e dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 20 del 1979. La Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di diritto, nel disconoscere per le imprese edili il beneficio della fiscalizzazione, sol perché l’art. 5 del d.l. n. 20 del 1979 richiama lo schema di classificazione ISTAT, che non annovera tali imprese tra quelle manifatturiere. La ricorrente assume che i beneficiari della fiscalizzazione debbano essere individuati alla stregua della «intrinseca natura dell’attività di impresa» (pagina 21 del ricorso) e che la classificazione ISTAT debba essere disapplicata in caso di conflitto con la legge. Le imprese edili svolgerebbero «un’attività di trasformazione mediante lavoro umano e non meccanico di prodotti grezzi in prodotti industriali o commerciali» e sarebbe innegabile, pertanto, la loro natura d’imprese manifatturiere. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società allega, infine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. e lamenta che la sentenza impugnata sia -6 - erroneaanche nella parte in cui ha ravvisato nella presentazione delle domande di pagamento dilazionato del 7 dicembre 2000 e del 12 aprile 2006 un riconoscimento di debito, suscettibile d’interrompere il corso della prescrizione. La domanda di pagamento dilazionato, al pari della domanda di condono previdenziale, non implicherebbe alcun riconoscimento del debitoe non interromperebbe la prescrizione. 2.–Il primo motivo è infondato. 2.1.–Come puntualizza anche la parte controricorrente (pagina 4), la sentenza d’appello ha vagliato e quindi disatteso l’eccezione di “giudicato interno”. In particolare, la Corte territoriale reputa privo di pregio l’assunto dell’odierna ricorrente circa la carenza di specifiche contestazioni in ordine al «dictumdella sentenza che [la] qualifica […] come “impresa edile”»(pagina 4, al punto 5.1. della sentenza impugnata). 2.2.– Ne deriva che, s ull’eccezione, la sentenza impugnata contiene un’esplicita pronuncia. L’insussistenza dell’error in procedendo denunciato è avvalorata anche dalle argomentazioni che corredano il secondo mezzo e censurano proprio il percorso argomentativoprescelto dalla pronuncia d’appello, nel confutare l’eccezione e, conseguentemente, nel pronunciare sulla sua fondatezza. 3.–Neppure la seconda censura può essere accolta. 3.1.–Come si evince dall’illustrazione del motivo (pagina 14), la ricorrente muove dal rilievo che la specificità postuli «una vera e propria proposta alternativa della soluzione della controversia in atto tra le parti». 3.2.–La premessa argomentativa del motivo di ricorso collide con lagiurisprudenza consolidata di questa Corte. In base agli artt. 342 e 434 cod.proc. c iv ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, l’impugnazione deve contenere, a -7 - pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: la parte volitiva dev’essere integrata da una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nonoccorre, pertanto, l’ impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio priorisinstantiae” del giudizio di appello, il quale serba intatta la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199). Da tale indirizzo, ribadito anche di recente (Cass., S.U., 13 dicembre 2022, n. 36481), non vi sono ragioni di discostarsi. 3.3.– La sentenza d’appello ha evidenziato, con motivazione analitica ed esente da vizi logici e giuridici, che il gravame dell’Istituto investe il punto nodale del contendere: l’impossibilità di assimilare le imprese edili a quelle manifatturiere (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Le critiche, nel contestare in radice l’inquadramento delineato dalla decisione di primo grado,attengono al fulcro di tale pronuncia e sono provviste del necessario grado di specificità, in quanto hanno consentito ai giudici d’appello d’intendere le questioni devolute e all’odierna ricorrente di dispiegare ampiamente le proprie difese sulla questionecruciale della spettanza dei benefici. 3.4.–La censura propugna una nozione di specificità, che non trova riscontro nel dettato normativo e nella giurisprudenza di questa Corte, e, per altro verso, non scalfisce in modo efficace la particolareggiata valutazione compiuta dalla sentenza d’appello in ordine alla ritual ità delle censure, in coerenza con i criteri dettati dall’art. 434 cod. proc. civ. e con rigore alieno da ogni formalismo. -8 - 4.– Non arride miglior sorte alla terza critica, che verte sulla titolarità del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in capo alle imprese edili. 4.1.–La sentenza si è uniformata ai principi di diritto enunciati da Cass., 9 agosto 2013, n. 19082, all’esito di un’esaustiva ricognizione del dato normativo, che ha superato, con il supporto di argomenti testuali e logici, la diversa interpretazione tratteggiata in precedenza. Non si ravvisa, pertanto, la necessità, rimarcata dalla ricorrente, di rimettere la questione alle sezioni unite. D’importanza cruciale si rivelano i seguenti snodi argomentativi della sentenza citata: «Determinante, ai fini della soluzione della questione portata all’esame della Corte il confronto tra il dato testuale della previsione del d.l. n. 20 del 1979, art. 1, comma 1, e quello della disposizione –modificativa dello stesso comma 1 – di cui alla l egge di conversione n. 92 del 1979, art. 1. Inizialmente, invero, il suddetto provvedimento normativo (art. 1, comma 1, decreto - legge) nell’estendere ulteriormente la proroga del termine previsto dal (convertito) d.l. n. 353 del 1978 per la fruizione della riduzione contributiva concessa -come già visto tra le altre - alle imprese di cui al d.l. n. 15 del 1977, art. 1 (convertito) - dunque alle imprese manifatturiere ed estrattive (giusta la modificata dizione dell’art. 1 appena citato) - ampliava la platea delle imprese destinatarie del beneficio prevedendo che, nel periodo di proroga del termine in questione, ne beneficiassero, altresì, le imprese costituite in forma di società per azioni che esercitassero in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l’attività di progettazione di impianti industriali, le aziende idrotermali, nonché le imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.In sede di conversione ad opera della legge n. 92 del 1979, peraltro, il testo della disposizione appena adottata subisce (per quanto qui interessa) una decisiva modifica: il legislatore inserisce, -9 - infatti, tra le destinatarie della riduzione contributiva, le imprese artigiane, mentre espressamente ne esclude l’applicazione alle “imprese edili ed affini”. In definitiva, quindi, in base alla legge di conversione, beneficiarie della riduzione contributiva sono da considerare, ai sensi del d.l. n. 20 del 1979, art. 1, comma 1, le imprese manifatturiere ed estrattive di cui alla leggen. 15 del 1977, le imprese di cui alla legge n. 573 del 1977, le imprese artigiane e le imprese specificamente e partitamente elencate nello stesso art. 1, comma 1. Sono, viceversa, escluse dall’applicazione della riduzione contributiva le imprese edili. Contemporaneamente la legge di conversione aggiunge una disposizione (art. 5) all’evidenza intesa a chiarire, per volontà dello stesso legislatore, quali siano le imprese manifatturiere ed estrattive, indicate nel convertito d.l. n. 15 del 1977, cui torna applicabile il beneficio contributivo previsto e via via prorogato, quanto al periodo di sua fruizione, dalla legislazione precedente. Dispone, infatti, testualmente l’art. 5 che “ Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui al d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’Istituto centrale di statistica”». 4.2.–L’univoco dato positivo, corroborato anche dalla ratio legis , contraddicedunque la spettanza del beneficio alle imprese edili: « La circostanza che, nel convertire il d.l. n. 15 del 1977, la leggen. 102 del 1977 abbia indicato come destinatarie del previsto credito contributivo le imprese manifatturiere ed estrattive, non significa, di per sé, che il beneficio sia applicabile alle imprese “edili ed affini”, ove si consideri che il legislatore, nei vari provvedimenti in cui tali imprese sono menzionate, ne tratta sempre in modo distinto e differenziato rispetto alle imprese estrattive e manifatturiere come dimostra, inequivocamente, il testo della leggen. 92 del 1979, art. 1, comma 1. Dal delineato quadro normativo è quindi, semmai, argomentabile il -10 - contrario, l’intento cioè del legislatore di escludere – e di voler continuare ad escludere –le imprese edili dall’ambito dell’applicazione del beneficio contributivo relativo ai contributi per malattia. La conseguenza, sul piano interpretativo, è che alla disposizione contenuta nella stessa leggen. 92 del 1979, art. 5, non può attribuirsi il significato, preteso dalla società ricorrente, di un’assimilazione delle attività da essa espletate come impresa edile a quelle manifatturiere in ragione della natura “ontologicamente” manifatturiera delle attività stesse. Invero, una volta escluse le imprese edili dall’area soggettiva di applicazione del beneficio della fiscalizzazione, il suddetto art. 5 deve di necessità leggersi in modo da risultare, con tale previsione, coordinato e coerente; pertanto laddove la norma prescrive che le aziende manifatturiere ed estrattive destinatarie del beneficio in questione sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT, l’operato rinvio non può altrimenti intendersi se non nel senso di non ricomprendere in quell’ambito le imprese edili e le attività dalle medesime comunque svolte. E poich é la società ricorrente è, per sua stessa definizione, un’impresa edile, non può pretendere di fondare sulle disposizioni dettate dalla leggen. 102 del 1977 e dalla legge n. 92 del 1979 il diritto alla fiscalizzazione reclamato in giudizio». 4.3.–Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui la parte ricorrente ha fatto leva sulla natura ontologicamente manifatturiera dell’attività edile e, su tale presupposto, ha invocato il beneficiodella fiscalizzazione. L’orientamento più recente di questa Corte merita di essere confermato in ragione della forza persuasiva degli argomenti che lo sorreggonoe della natura derogatoria delle previsioni che accordano l’esenzione dall’obbligazione contributiva, configurandosi c ome norme di stretta interpretazione. Né la parte ricorrente enuncia argomenti -11 - risolutivi che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta. 5.– Inammissibile, infine, è l’ultima doglianza , per un duplice ordine di ragioni. 5.1.–Per giurisprudenza costante di questa Corte, «l’accertamento della sussistenza del riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art.2944 cod. civ. ricollega l ’ effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l’efficacia interruttiva di un atto, un’indagine di fatto riservata al giudice di merito (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 5462 del 2006), che è denunciabile per cassazione solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi)» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30542). Se un atto integri riconoscimento dell’altrui diritto, è quaestio facti, che, nel caso di specie,la società ricorrente si prefigge di ridiscutere dietro lo schermo della violazione di legge, al fine di scardinare la concorde valutazione del Tribunale e della Corte d’appello. Così formulata, la censura si rivela inammissibile. 5.2.–Un’ulteriore e concorrente ragione d’inammissi bilità risiede nel fatto che il motivo di ricorso ponga l’accento sul le istanze di pagamento dilazionato del 7 dicembre 2000 e del 12 aprile 2006 (pagina 22 del ricorso), senza articolare considerazioni di sorta sugli ulteriori atti interruttivi della prescrizione che i giudici d’appello hanno valorizzato. La sentenza impugnata pone in risalto anche la ricognizione di debito contenuta nel ricorso del 3 novembre 2003 e le ulteriori ricognizioni contenute nelle missive comunicate all’INPS il 24 giugno 2002 eil 30 luglio 2002 (pagina 10). Su tali elementi, essenziali nelladecisione impugnata, il motivo di ricorso non si attarda e risulta, pertanto, irrimediabilmente generico. -12 - 6.– Ne discende che il ricorso, nel suo complesso, dev’essere respinto. 7.–La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese processuali (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale espletata dalle parti. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per