CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27860/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13348/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, rappresentato e difes o dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] civile generale–Danni da provvedimento illegittimo del C.O.A. Procedimento civile - Sospensione cautelare del procuratore legale dallo esercizio della professione - Interruzione automatica del processo-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 709/2022 depositata in data 2 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 3 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose, nel 2017, davanti al Tribunale di Monza, azione risarcitoria nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di comportamenti asseritamente illegittimi degli stessi; con sentenza n. 2194 del 2019 il Tribunale rigettò le domande e condannò l’attore a rimborsare alle controparti le spese di lite; interposto gravame dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 709/2022, resa pubblica in data 2 marzo 2022 , ha dichiarato l’estinzione del giudizio, poiché non tempestivamente riassunto dopo l’interruzione automatica verificatasi per effetto della sospensione del suddetto dall’esercizio della professione forense, ed ha condannato l’appellante –cui ha imputato la mancata riassunzione ─ alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del grado; ha osservatoin motivazione, per quanto ancora interessa, che: ─ «dall'esame dei documenti allegati si rileva che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato sospeso dall'esercizio della professione forense a decorrere dal 7 Marzo 2020 e sino al 6 Marzo 2021 (doc. 17), con un provvedimento notificato all'interessato in data 7 Marzo 2020 (doc 18)»; ─ «conseguentemente, ai sensi della previsione di cui all’art. 301 c.p.c., da tale momento si è verificata l’automatica interruzione del processo»;─ i l termine per la riassunzione, nel caso di specie, ha iniziato la sua decorrenza dal 7 Marzo 2020; ─ considerata la sospensione dei termini processuali disposta nel periodo emergenziale da Covid-19 dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 ex artt. 83 d. l. n. 18 del 2020 e 36 d. l. n. n. 23 del 2020 , i l termine trimestrale per la riassunzione ha quindi ha avuto scadenza il 10settembre 2020, senza che il processo venisse riassunto; la costituzione del nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infatti avvenuta tardivamente, in data 6 ottobre 2020; per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, cui resistono gli intimati depositando controricorso; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: all’inizio di pag. 2 del ricorso è esposta la seguente sintesi dei motivi: «(PRIMA PARTE - primo motivo) – il processo si era già estinto in primo grado, non in appello; ciò serve a poter introdurre nuovamente la domanda entro la data di prescrizione del diritto. (SECONDA PARTE - secondo motivo) - la presenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio escludeva qualsivoglia necessità di ulteriore costituzione, in stretta applicazione della regola adottata dagli avv.ti Erba e Fermi nel procedimento definito con la sentenza 1002/2017 del Tribunale di Monza, poi confermata in appello, e qui costituente uno dei fatti di cui alla richiesta di risarcimento del danno. terzo motivo) - la corte territoriale individua erroneamente l'evento interruttivo, che non è nella mai notificata delibera di esecuzione di misura cautelare penale, ma nella delibera di esecuzione di sentenza del CNF 127/2020 (e poi nella sentenza CNF 166/2020); sulle rispettive questioni pendono tre giudizi ex L. 117/1988»; il primo motivo viene così illustrato da pag. 5 a pag. 17: ─ si premette che «è doveroso riportare l'atto di appello, non deciso dalla corte territoriale, anche perché potrà essere materia del giudizio di rinvio, qualora la sentenza sarà annullata. Nelle more, con riguardo ai primi cinque motivi di ricorso, stante l'evidente responsabilità del giudice di primo grado si procede separatamente con l'azione di responsabilità ex L.117/1988»; ─ segue quindi, da pag. 5 a pag. 17, in caratteri più piccoli e interlinee più strette, senza alcuna riga a capo, la trascrizione testuale, dei motivi d’appello; ─ si conclude dunque, riprendendo misure iniziali di carattere e interlinea, nei seguenti termini: «l'atto di appello dovrà essere esaminato nel giudizio a seguito dell'auspicato annullamento con rinvio, sempre che qualcosa sopravviva all'azione di responsabilità ex L.117/1988»; il secondo motivo viene così testualmente illustrato nelle ultime cinque righe di pag. 17 e nelle prime due righe di pag. 18 del ricorso: ─ «permanenza della rappresentanza e assistenza in giudizio da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 83 – 182 e segg. c.p.c.; la procura alle liti rilasciata in primo grado dalla parte (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] produce i suoi effetti anche nel giudizio di appello, in perfetta analogia con quanto sostenuto nella causa r.g. 7807/2014, che costituisce l'undicesimo motivo di appello»; il terzo motivo è infine come segue intitolato e poi illustrato alle pagg. 18 –20 del ricorso: ─ «[OSCURATO:PERSONA] – unico evento interruttivo del luglio 2020 Violazione dell’art. 360 n.3 in relazione all’art. 301 c.p.c. e art. 62 L.247/2012»; ─ «la Corte d’appello non ha considerato alcuni elementi di fatto: ed in particolare (1) la delibera esecutiva del provvedimento interdittivo non è mai stata notificata, al punto che (2) nemmeno il COA di Monza potéavvalersene nella propria comparsa di costituzione datata 20 luglio 2020»; ─ segue la trascrizione dell’intestazione e poi delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello del C.O.A. di Monza; ─ fa seguito poi la trascrizione dei passaggi centrali della motivazione della sentenza impugnata intervallati dai contrari assunti secondo cui (si trascrive testualmente): • «la corte territoriale disattende il principio individuato dalla sentenza 148/2020 del TAR - Lombardia - Milano; anzi ha travisato che la delibera esecutiva notificata è solamente quella del 22 luglio 2020»; • (nel ritenere tardiva la costituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) la Corte «commette l'errore di non considerare l'unico termine dal quale far decorrere l'interruzione»; sono infine riproposte le conclusioni rassegnate nell’atto d’appello; osserva il Collegio come, in disparte ogni rilievo sulla assai carente e ancor più confusa esposizione della vicenda processuale (la cui comprensione, nel suo nucleo essenziale quale rilevante in questa sede, è resa minimamente possibile da i brani della sentenza impugnata riportati testualmente nella illustrazione del terzo motivo), tutti e tre i motivi si appalesano inammissibili; quanto al primo, escluso che la sostanza o anche solo l’apparenza di un motivo di ricorso possano ricavarsi da quanto esposto alle pagg. 5 – 17 (il cui contenuto si risolve esclusivamente, come detto, nella testuale trascrizione dei tredici motivi d’appello), l’unico argomento critico pare possibile ricavare dalla sintesi che ne viene anteposta a pag. 5, là dove -come visto- si afferma « il processo si era già estinto in primo grado»; pur individuando in tale frase la doglianza che si intende proporre quale motivo di ricorso per cassazione, non può che rilevarsene l’assoluta genericità e irrilevanza censoria, dal momento che tale apodittica affermazione non si confronta con quanto al riguardo ritenuto dalla Corte d’appello, né tanto meno ovviamente vi contrappone alcuna argomentazione critica volta a rappresentare l’errore che si ritiene sottostare al contrario convincimento espresso in sentenza, in palese violazione dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili; lo è anzitutto per l’omessa specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., e, in ogni caso, per l’eccentricità dell’argomento che evidentemente non coglie la ratio decidendi; l’evento interruttivo è sopravvenutonel giudizio di secondo grado, ha riguardato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il solo che risulta aver sottoscritto l’atto di appello, in difesa di sé stesso, ed è stato rappresentato dall’emissione nei suoi confronti della misura cautelare personale della sospensione dall’esercizio della professione, con ordinanza del giudice penale che si dice in sentenza essere stata notificata al predetto in data 7 marzo 2021; l’estinzione del giudizio è stata poi dichiarata per la mancata riassunzione nel termine di tre mesi decorrente da tale ultima data, essendo l a costituzione del nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] avvenuta successivamente , in data 6 ottobre 2020; questa essendo la giustificazione della decisione non sivede né è spiegato che rilievo censorio po ssa avere il fatto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si fosse già ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, posto che quest’ultimo non aveva poi comunque patrocinato l’atto di appello; il terzo motivo è parimenti inammissibile;la Corte d’appello dà espressamente atto del proprio convincimento circa il fatto che il provvedimento cautelare (produttivo dell’effetto interruttivo) era stato notificato all’interessato in data 7 marzo 2021 e lo giustifica specificamente indicandone la fonte nel menzionato «doc. 18»; per contestare tale convincimento il ricorrente avrebbe dovuto a sua volta specificamente confrontarsi, ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., con la relativa motivazione e dunque indicare, nel rispetto degli oneri imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., le ragioni per le quali da quel documento non poteva trarsi la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento o per cui, comunque , il convincimento invece ricavatone dalla Corte doveva ritenersi erroneo; nulla di ciò è detto in ricorso, la censura risolvendosi, da un lato, nellamera apodittica affermazione contraria della mancata notifica di quel provvedimento (v. ricorso pag. 2) e, dall’altro, nel richiamo ad altro provvedimento di sospensione, questa volta di natura disciplinare e non penale, la cui attinenza ai fatti di causa non è in alcun modo spiegata, né tanto meno la sua menzione può dirsi minimamente rispettosa degli oneri di specificità e autosufficienza predetti; il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.800 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello