CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della condanna per i reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, decreto legislativo 285/1992 e 10, comma 3, D.L. 14/2017, per avere, quale destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore, reiteratamente non ottemperato ai divieti di accesso ed esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e nell'area urbana il cui accesso era interdetto. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il giudice a quo avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento questorile di divieto di accesso alle aree urbane, essendo carenti elementi sintomatici di pericolosità. La censura tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si trovava presso il parcheggio nella zona a lui interdetta, mentre esercitava l'attività di parcheggiatori abusivo, indossando una giacca di colore arancione fosforescente. Quanto ai lamentati profili di illegittimità, si evidenzia che il giudice a quo ha effettuato una concreta ed attuale valutazione di pericolosità del ricorrente che, già gravato da precedenti penali per tentata truffa, svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo con modalità volte ad ingannare gli automobilisti, determinando disagio e pericolo per la sicurezza degli stessi, ritenendo che i due provvedimenti del questore non dovessero essere disapplicati. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M