CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento all'invocata qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. - è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che il locale nel quale era stato compiuto il furto era utilizzato come spogliatoio adibito all'uso immediato degli operai presenti sul cantiere e, come tale, rientrante nella fattispecie indicata dall'art. 624-bis cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M2 026 2