CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15055/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHEGGIO SCOPERTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17771/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17771/2022 R.G., propostoComune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 22giugno 2022, n. 379355, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe constudio in Bologna (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]),ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]a [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/2026giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 10 maggio 2022, n.628/6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Bologna ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 10 maggio 2022, n.628/6/2022, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n. 10440 del26 ottobre 2016 da parte del Comune di Bologna nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per la TARI relativa agli anni 2014 e2015, nella misura di € 400,00, per infedele dichiarazione dellesuperfici degli immobili posseduti, essendo stato accertato che- oltre ad avere denunciato l’appartamento, comprensivo dicantina, identificato al foglio 149, particella 800 sub. 46, permq. 88, anziché mq. 92,02, e il posto-auto, identificato al foglio149, particella 800, sub. 307, per mq. 16,8, anziché mq. 19 –lo stesso aveva completamente omesso di dichiarare il posto-auto per mq. 32, acquistato nell’anno 2010 e identificato alfoglio 149, particella 800, sub. 305, ha rigettato l’appelloproposto dal Comune di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NiroLa Torretta avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Bologna il 23 ottobre 2017, n.1014/3/2017, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/20262. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure- che aveva accolto il ricorso originario del contribuente sulrilievo che «i box auto, aperti direttamente sulla corsia dimanovra comune, sono destinati unicamente a ricovero veicoliprivati da trasporto» – con l’argomento che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] fornito la prova in questione dimostrando che le superficiche il Comune intenderebbe assoggettare a tassazione sono inrealtà costituite da posti auto, ossia spazi aperti sulla corsia dimanovra della rimessa condominiale sprovvisti di impianti perla fornitura di acqua gas ed energia elettrica inidonei a produrrerifiuti».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,insistendo per la riunione del presente procedimento a quelloiscritto al n. 12861/2021 R.G. (con riguardo alla TARSU relativaagli anni 2011/2012, nonché al TARES relativo all’anno 2013,per i medesimi immobili).4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e memoriaintegrativa nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di riunioneper connessione tra i procedimenti richiamati, tenendo contodella parziale difformità tra le censure prospettate con i distintiricorsi.Per il resto, si deve escludere l’inammissibilità del presentericorso “per doppia pronuncia conforme”, non essendosufficiente la speculare ricostruzione della vicenda fattuale daparte dei giudici di primo grado e di secondo grado adingenerarne la manifesta infondatezza «ex art. 348-ter, co. 4e 5 c.p.c.».2. Ciò detto, il ricorso è affidato a due motivi.Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., «avendo il Giudice di secondo grado omesso dipronunciarsi su uno specifico motivo di appello, con cui ilComune di Bologna ha contestato la decisione dellaCommissione Tributaria Provinciale innanzitutto in riferimentoalla parte in cui questa ha dichiarato che “stante la suddettareale destinazione dei box auto, non si può ipotizzare secondoil comune senso logico, nessuna produzione, nell’ambito di taliaree di rifiuti solidi urbani, circostanza anche suffragatadall’assenza di impianti di acqua, corrente elettrica e gas” e haquindi concluso, in applicazione dell’ordinanza della Cassazionen. 17623 del 5.9.2016, in merito alla non assoggettabilità didetti box auto alla TARI».3.1 Il predetto motivo è parzialmente fondato.3.2 Come si evince anche dall’esame comparativo dell’atto diappello (annesso alla produzione documentale in sede dilegittimità), la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsisul motivo concernente una serie cumulativa di eccezioniproposte nel giudizio di primo grado, tra le quali, in particolare,la carente dichiarazione del contribuente sull’esclusione deiposti auto dal tributo, che era ostativamente rilevante ai finidella decisione e che non può dirsi implicitamente assorbito origettato dal giudice del gravame.3.3 Deve, invece, ritenersi che l’omessa pronuncia sulleeccezioni inerenti la mancata decadenza dall’esercizio delpotere impositivo, l’esatto calcolo della metratura el’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo siano stateimplicitamente assorbite – di riflesso – con le correlativecensure mosse dal contribuente sull’atto impositivo, essendosipronunciata la Commissione tributaria provinciale sulla solaNumero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/2026questione della inidoneità a produrre rifiuti delle superfici inquestione e non essendovi ulteriore interesse dell’enteimpositore a far valere le predette eccezioni a fronte di unadecisione presupponente la tempestiva emanazione e lacongrua motivazione dell’atto impositivo.4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre2013, n. 147, 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, e 9, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARI(approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunaleil 12 maggio 2014, n. 80301), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché: «La CommissioneTributaria Regionale con la sentenza qui impugnata haerroneamente applicato i requisiti richiesti per ilriconoscimento dell’esenzione dalla TARI, nella parte in cui, purcitando testualmente l’articolo 62 D.Lgs. n. 507/93 che disponeespressamente che non sono soggetti alla tassa i locali e learee che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o peril particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchérisultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corsodell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nelladichiarazione originaria o di variazione e debitamenteriscontrate in base al elementi obiettivi direttamente rilevabilio ad idonea documentazione conclude affermando che ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova in questione dimostrandoche le superfici che il Comune intenderebbe assoggettare atassazione sono in realtà costituite da posti auto, ossia spaziaperti sulla corsia di manovra della rimessa condominialesprovvisti di impianti per la fornitura di acqua gas ed energiaelettrica inidonei a produrre rifiuti ».Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/2026Laddove, «il contribuente, diversamente da quanto statuito dalGiudice di secondo grado, non ha superato la presunzione dilegge in ordine alla tassabilità dei tre posti auto, mediantel’assolvimento del duplice onere:1) di dichiarare nella denuncia originaria o di variazione lecause di esclusione della tassazione ivi previste;2) di provare le condizioni oggettive di inutilizzabilità in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione».4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, presuppostodella TARSU, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, ma anche del TARES, ai sensi dell’art. 14, comma 3,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della TARI, ai sensidell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell'onere delcontribuente la dimostrazione di eventuali condizioni diesclusione o di esenzione dalla tassazione, che siano statepreviamente denunciate: ne deriva che, salvo il ricorrere dellestesse, il tributo trova applicazione per i garage siti all'internodi locali, siano essi autonomamente accatastati come unitàimmobiliari o posti auto assegnati in via esclusiva ad unoccupante dell'immobile, in quanto producono rifiutiapprezzabili, e non costituiscono, a differenza delleautorimesse scoperte esterne, pertinenze dell'abitazione,automaticamente escluse dalla tassa (Cass., Sez. 5^, 22settembre 2017, n. 22124; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n.4961; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez.6^-5, 8 febbraio 2023, n. 3811).Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/20264.3 Ne consegue che, come è stato ritenuto dalla sentenzaimpugnata, la carente dotazione di impianti per la fornitura diacqua, gas ed energia elettrica fa sì che i posti-auto conubicazione esterna siano potenzialmente inidonei allaproduzione di rifiuti, in conformità anche alla previsionedell’art. 5, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARSU edell’art. 10, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARES.Tuttavia, tale accertamento non può prescindere, a monte,dalla preventiva osservanza dell’obbligo dichiarativo ai finidell’esclusione dal tributo.Infatti, è onere del contribuente denunciare gli spazi inidoneialla produzione di rifiuti al fine di usufruire dell’esclusione daltributo. Infatti, la TARSU non è dovuta, a norma dell'art. 62 deld.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 [per il TARES, a norma dell’art.14, comma 34, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; perla TARI, a norma dell’art. 1, comma 641, della legge 27dicembre 2013, n. 147], per l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusionedelle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) edei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare usocui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo lanorma una presunzione iuris tantum di produttività, superabilesolo dalla prova contraria dell’occupante o del detentoredell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti laproduttività e la tassabilità siano dedotte «nella denunciaoriginaria» o in quella «di variazione», e siano debitamenteriscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabilio ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5^, 3 dicembreNumero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/20262019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 13 agosto2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1212).4.4 Tale conclusione è confermata dall’art. 9, commi 1 e 2, delregolamento comunale TARI (nel testo richiamato dalricorrente), a tenore del quale: «Sono esclusi da tassa i localie le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiutiurbani», per tali intendendosi «i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolareuso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora talicircostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o divariazione e debitamente riscontrate in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».4.5 Ne discende che, in base alla corretta prospettazione delricorrente: «La mancata denuncia sia del posto autoidentificato al fg. 149, mappale n. 800, sub. 305 che dellecause di esclusione della tassazione nelle denunce presentatedal contribuente in riferimento agli altri due posti auto,identificati al fg. 149, n. 800, sub. 306 e 307, riconoscendonein tal modo la tassabilità, è di per sé preclusiva dell’esenzionetributaria» (pagina 4 della memoria illustrativa).5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo (in parte) e delsecondo motivo, il ricorso può essere accolto (entro tali limiti)e la sentenza impugnata deve essere cassata (in relazione allimitato accoglimento del ricorso) con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 17771/2022Numero sezionale 4068/2026Numero di raccolta generale 15055/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti specificati in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]