CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 08875/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23454/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N . 2 0 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2444/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 3346/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 5 / 0 1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblico Licenziamento disciplinare R.G.N.23454/2021 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 - CC Velletri che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Comune di Anzio, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento senza preavviso, intimato al dipendente con atto del 28 ottobre 2016, comunicato il 31 ottobre 2016; 2. la Corte distrettuale ha premesso che il primo giudice aveva accertato che a carico dello Schioppa, transitato per mobilità dal Comune di Ravenna a quello di Anzio con decorrenza dal 1° febbraio 2010, erano stati avviati due procedimenti disciplinari (n. 51 del 7 dicembre 2011 e n. 1 del 15 febbraio 2012) che avevano ad oggetto fatti per i quali il dipendente era stato sottoposto a procedimento penale, all’epoca ancora pendente e solo successivamente conclusosi con la condanna alla pena della reclusione per anni due e mesi otto; 3. i due procedimenti erano stati definiti con provvedimento di archiviazione ma, successivamente, l’ente aveva avviato una terza iniziativa disciplinare, contestando allo Schioppa di essersi difeso utilizzando documentazione alterata, non corrispondente, cioè, agli atti originali; 4. si trattava, dunque, di un fatto diverso rispetto a quello per il quale il potere disciplinare era già stato esercitato, sicché non sussisteva neppure l’eccepita tardività della contestazione, per asserita violazione dei termini imposti dall’art. 5 della legge n. 97/2001, perché il licenziamento non era stato intimato con riferimento alle condotte oggetto del processo penale; 4. il giudice d’appello ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nel primo motivo, il terzo procedimento, aperto il 26 gennaio 2014, non era stato archiviato in quanto, sebbene l’UPD avesse formulato in tal senso il proprio parere, il Segretario comunale aveva ritenuto necessario un approfondimento istruttorio e poi , andando di contrario avviso rispetto alla proposta, aveva irrogato la sanzione espulsiva, richiamando dettagliatamente tutti i passaggi del procedimento, in relazione ai quali il ricorrente non aveva proposto specifiche censure; 5. la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo d’appello, con il quale era stata dedotta la violazione dei termini massimi del procedimento disciplinare a partire dall’apertura dello stesso e fino al licenziamento, ed ha rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio lo Schioppa aveva eccepito solo che non vi era stata alcuna contestazione ed aveva invocato la normativa inerente al rapporto fra processo penale e procedimento disciplinare per sostenere che era decorso il termine di legge dalla comunicazione della sentenza di condanna; in appello, dunque, era stata fatta valere una causa petendi diversa ed erano stati mutati i fatti costitutivi del diritto azionato, attraverso l’introduzione di un nuovo tema di indagine, che aveva alterato l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Comune di Anzio; 7. con atto del 3 gennaio 2021 si è costituito, in sostituzione del deceduto Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione di norme di diritto» ed evidenzia che nella motivazione della sentenza impugnata lo stesso giudice d’appello ha finito per riconoscere l’avvenuta violazione da parte del Comune di Anzio dei termini perentori previsti dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, avendo accertato che il procedimento, conclusosi con la sanzione del 31 ottobre 2016, era stato avviato il 26 gennaio 2014; 1.1. il ricorrente aggiunge che il procedimento disciplinare deve essere tempestivo,perché il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e la protrazione del procedimento, in assenza di ragioni giustificatrici, assume «connotati di vera e propria vessazione inconciliabili con l’ordinamento di uno Stato di diritto» 2. il ricorso è inammissibile; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il giudizio dicassazione è un giudizio acritica vincolata, ne l quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte dilegittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato; se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass.n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);2.1. il ricorso difetta della necessaria riferibilità alla motivazione della pronuncia gravata, della quale non coglie la ratio decidendi, atteso che, come riferito nello storico di lite, il motivo di appello inerente all’asserita tardività dell’azione disciplinare e della sanzione espulsiva, non è stato respinto perché infondato, bensì è stato dichiarato inammissibile sul rilievo che sarebbe stato violato l’art. 437 cod. proc. civ.; 2.2. il ricorrente non ha denunciato l’error in procedendo nel quale, così ragionando, la Corte territoriale sarebbe incorsa enel ricorso (così come nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.) ha svolto solo considerazioni sul principio di tempestività dell’iniziativa disciplinare, ossia argomenti non riferibili al decisumdella pronuncia gravata; 3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Comune di Anzio è rimasto intimato; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d