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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33545/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania in parziale riforma della decisione del Tribunale di Caltagirone, ha assolto CARUSO Alessandro e IACONO Gaetano dal reato di riciclaggio di una moto Ape a bordo della quale erano stati fermati e rideterminava loro la pena nella misura di giustizia in relazione ai reati di furto in concorso di materiali in lamiera sottratti presso un depuratore nel comune di Scordia e con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale e, per quanto concerne lo IACONO, anche con riferimento al reato di evasione dagli arresti domiciliari.

2. Gli imputati, a mezzo dei propri difensori hanno proposto plurimi motivi di ricorso con i quali denunciano, con argomenti di diritto sostanzialmente comuni, il difetto di motivazione per carenza di gravità indiziaria in relazione alla prova della origine dei pannelli in lamiera rinvenuti nella disponibilità dei prevenuti e della prova del loro impossessamento, a fronte della ricostruzione alternativa offerta dagli indagati; assumono altresì violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità in relazione al reato dì resistenza a pubblico ufficiale atteso che gli atti di ufficio erano stati ritualmente compiuti e che le intemperanze verbali costituivano una mera critica alle forze dell'ordine prive di qualsiasi profilo di opposizione o di resistenza; denunciano altresì vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; lo Iacono denuncia altresì violazione di legge in relazione al reato di evasione essendo titolare di autorizzazione di lasciare il domicilio per svolgere attività lavorativa.

4. I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha riconosciuto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, un patrimonio indiziario di assoluto rilievo per ritenere la fattispecie di furto pluriaggravato di materiale proveniente dal depuratore di Scardia rappresentando il luogo in cui il controllo era stato eseguito (non distante dall'opificio); le ragioni per cui il controllo era stato approntato (ripetuti atti predatori all'interno del suddetto depuratore); il rinvenimento dei pannelli nel motoveicolo dei prevenuti che provenivano da detto depuratore; la presenza di strumenti (chiavi e sbullonatori) atti allo scasso e alo smontaggio; ferita lacero contusa del Caruso e rinvenimento di tracce ematiche sulla porta di una cabina ove erano contenuti quadri elettrici nei locali a servizio del depuratore.

Manifestamente infondati e in fatto sono altresì i motivi di ricorso concernenti il reato di resistenza a pubblico ufficiale atteso che gli atti intimidatori, le minacce di morte, la scomposta gesticolazione verso uno degli operatori di PG non solo evidenziavano la volontà di contrastare il compimento degli atti di ufficio, ma determinò la necessità per l'agente di chiedere l'ausilio degli altri operanti per procedere alle attività conseguenti.

Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione congrua in ragione del numero e della specificità dei precedenti penali e delle modalità dei fatti che evidenziavano una particolare inclinazione al reato.

Quanto al reato di evasione, logica è la motivazione secondo la quale lo IACONO, seppure autorizzato a volgere attività lavorativa ambulante, era stato sorpreso a commettere reati contro il patrimonio in tutt'altro contesto ambientale e non aveva neppure osservato la prescrizione di comunicare il luogo dove avrebbe svolto la propria attività di ambulante, sottraendosi di fatto a qualsiasi possibilità di controllo da parte dell'autorità di PG.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno n 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania in parziale riforma della decisione del Tribunale di Caltagirone, ha assolto CARUSO Alessandro e IACONO Gaetano dal reato di riciclaggio di una moto Ape a bordo della quale erano stati fermati e rideterminava loro la pena nella misura di giustizia in relazione ai reati di furto in concorso di materiali in lamiera sottratti presso un depuratore nel comune di Scordia e con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale e, per quanto concerne lo IACONO, anche con riferimento al reato di evasione dagli arresti domiciliari. 2. Gli imputati, a mezzo dei propri difensori hanno proposto plurimi motivi di ricorso con i quali denunciano, con argomenti di diritto sostanzialmente comuni, il difetto di motivazione per carenza di gravità indiziaria in relazione alla prova della origine dei pannelli in lamiera rinvenuti nella disponibilità dei prevenuti e della prova del loro impossessamento, a fronte della ricostruzione alternativa offerta dagli indagati; assumono altresì violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità in relazione al reato dì resistenza a pubblico ufficiale atteso che gli atti di ufficio erano stati ritualmente compiuti e che le intemperanze verbali costituivano una mera critica alle forze dell'ordine prive di qualsiasi profilo di opposizione o di resistenza; denunciano altresì vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; lo Iacono denuncia altresì violazione di legge in relazione al reato di evasione essendo titolare di autorizzazione di lasciare il domicilio per svolgere attività lavorativa. 4. I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha riconosciuto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, un patrimonio indiziario di assoluto rilievo per ritenere la fattispecie di furto pluriaggravato di materiale proveniente dal depuratore di Scardia rappresentando il luogo in cui il controllo era stato eseguito (non distante dall'opificio); le ragioni per cui il controllo era stato approntato (ripetuti atti predatori all'interno del suddetto depuratore); il rinvenimento dei pannelli nel motoveicolo dei prevenuti che provenivano da detto depuratore; la presenza di strumenti (chiavi e sbullonatori) atti allo scasso e alo smontaggio; ferita lacero contusa del Caruso e rinvenimento di tracce ematiche sulla porta di una cabina ove erano contenuti quadri elettrici nei locali a servizio del depuratore. Manifestamente infondati e in fatto sono altresì i motivi di ricorso concernenti il reato di resistenza a pubblico ufficiale atteso che gli atti intimidatori, le minacce di morte, la scomposta gesticolazione verso uno degli operatori di PG non solo evidenziavano la volontà di contrastare il compimento degli atti di ufficio, ma determinò la necessità per l'agente di chiedere l'ausilio degli altri operanti per procedere alle attività conseguenti. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione congrua in ragione del numero e della specificità dei precedenti penali e delle modalità dei fatti che evidenziavano una particolare inclinazione al reato. Quanto al reato di evasione, logica è la motivazione secondo la quale lo IACONO, seppure autorizzato a volgere attività lavorativa ambulante, era stato sorpreso a commettere reati contro il patrimonio in tutt'altro contesto ambientale e non aveva neppure osservato la prescrizione di comunicare il luogo dove avrebbe svolto la propria attività di ambulante, sottraendosi di fatto a qualsiasi possibilità di controllo da parte dell'autorità di PG. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno n 2
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