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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 07966/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90 già pronunciata dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 27 novembre 2014, successivamente confermata con sentenza 4 novembre 2016 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di annullamento di questa Corte di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BASILE Carmelo.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile a fronte di una motivazione adeguata e congrua presente nel provvedimento impugnato che valorizza l'allarmante gravità del reato, il carattere non episodico della condotta la presenza di numerosi precedenti anche specifici.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90 già pronunciata dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 27 novembre 2014, successivamente confermata con sentenza 4 novembre 2016 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di annullamento di questa Corte di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BASILE Carmelo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile a fronte di una motivazione adeguata e congrua presente nel provvedimento impugnato che valorizza l'allarmante gravità del reato, il carattere non episodico della condotta la presenza di numerosi precedenti anche specifici. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris