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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23370/2026

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-controComune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, rappresentato e difeso dall'avvocatoGaetano [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 375/2024depositata il 23 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026Con sentenza n.375/2024 la Corte d’Appello di Catania ha rigettatol’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza n. 3544/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata parzialmente accolta l’opposizione delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia a decreto ingiuntivo richiesto da BFF peril pagamento nei suoi confronti, quale cessionaria di crediti vantati daterze società, della somma di euro 132.592,53: il Tribunale, inconsiderazione di controcrediti vantati dal Comune opponente neiconfronti delle società cedenti, aveva ridotto l’importo ad euro 59.293,39,al cui versamento aveva condannato l’opponente.BFF nell’appello aveva lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamentetenuto in considerazione a documenti estranei a quelli posti a fondamentodel decreto ingiuntivo e peraltro valutati illegittimamente anche in sede diintegrazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa;aveva pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata con condannadella controparte all’intero importo originariamente ingiunto. [OSCURATO:PERSONA] contestato l’avversa impugnazione.La corte territoriale, ritenuto che le contestazioni non tenessero in dovutaconsiderazione le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento dellapropria sentenza, rigettava l’appello.BFF ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il Comune ha resistito concontroricorso.

Formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., per asserita inammissibilità, parte ricorrente hainsistito per la decisione, per cui la causa è stata chiamata in adunanzacamerale; entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo denuncia «nullità del procedimento e della sentenza exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., 194 c.p.c.Numero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026– Omessa e contraddittoria motivazione in merito alla valutazioneprobatoria della CTU per errata valutazione della consulenza tecnicafondata su elementi estranei al giudizio».Sarebbero stati esaminati dal giudice di merito documenti estranei algiudizio che non avrebbero potuto portare alla quantificazione del creditodi [OSCURATO:SOCIETA] così come esito della CTU; lo stesso consulente tecnicod'ufficio avrebbe evidenziato che le produzioni del Comune, fatture e notedi credito, non costituivano oggetto della causa in quanto non inseritenella cessione di credito effettuata.2.

Il motivo non ha consistenza.2.1.

Quanto all’assunta violazione dell’art.2697 c.c. essa non ècorrettamente dedotta; si rileva infatti che la violazione del relativoprecetto è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 13395/2018; S.U.n. 16598/2016; Cass. n. 26769/2018), ipotesi qui non esplicitata.2.2.

Quanto invece alla violazione dell’art.194 c.p.c., si sostiene che ilconsulente tecnico d’ufficio avrebbe preso in considerazione per i propriaccertamenti di natura tecnico-contabile alcuni documenti, e in particolarefatture, non inserite tra quelli del ricorso per decreto ingiuntivo e, dunque,estranei al giudizio.Peraltro, parte ricorrente omette di specificare di quali documenti si duoleed in quale momento del processo la controparte aveva depositato quelliche si asseriscono tardivi - e ciò in violazione anche del disposto di cuiall’art.366 n.6 c.p.c. -.In realtà parte ricorrente, pur lamentando apparentemente la violazionedell’art.194 c.p.c., contesta (v. ricorso, pag. 14, righe 9-14) che il giudiceNumero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026di merito ha operato la compensazione tra i crediti vantati dal Comune equelli vantati dalla cessionaria, senza tuttavia contrastare ed argomentarein ordine alla specifica motivazione offerta dalla corte territoriale.

Questa,a pag. 5 della sentenza impugnata, ha chiaramente affermato che“secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore cedutopuò opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, siaquelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito sia quelleriguardanti l'esatto adempimento del negozio sia quelle relative ai fatti,modificativi ed estintivi, del rapporto anteriori alla cessione o ancheposteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione oalla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”.In tal modo, dunque, il motivo è qui diretto non a realmente denunciare laviolazione di norme di legge, ma solo per sottoporre nuovamente a questaCorte l’esame della vicenda fattuale.2.3.

Quanto poi all’omessa e/o contraddittoria motivazione, la censura aben guardare nega proprio la sussistenza di motivazione, il che èpalesemente infondato in quanto la sentenza impugnata la fornisce chiarae sufficiente.Né, ovviamente, sarebbe possibile introdurre in tale modo una censuradiretta a un’ulteriore ricostruzione della vicenda fattuale: ciò condurrebbeictu oculi alla inammissibilità.3.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Essendo stato il presente giudizio definito sostanzialmente in conformitàalla proposta ex art. 380-bis c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4dell’art. 96 c.p.c., sempre come dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parteNumero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 8.500 per compensied euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 percento e accessori di legge.Condanna parte ricorrente a corrispondere alla controricorrente ex art. 96,terzo comma, c.p.c. la somma di euro 3.000.Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende ex art. 96,quarto comma, c.p.c. la somma di euro 3.000.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controComune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, rappresentato e difeso dall'avvocatoGaetano [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 375/2024depositata il 23 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026Con sentenza n.375/2024 la Corte d’Appello di Catania ha rigettatol’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza n. 3544/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata parzialmente accolta l’opposizione delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia a decreto ingiuntivo richiesto da BFF peril pagamento nei suoi confronti, quale cessionaria di crediti vantati daterze società, della somma di euro 132.592,53: il Tribunale, inconsiderazione di controcrediti vantati dal Comune opponente neiconfronti delle società cedenti, aveva ridotto l’importo ad euro 59.293,39,al cui versamento aveva condannato l’opponente.BFF nell’appello aveva lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamentetenuto in considerazione a documenti estranei a quelli posti a fondamentodel decreto ingiuntivo e peraltro valutati illegittimamente anche in sede diintegrazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa;aveva pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata con condannadella controparte all’intero importo originariamente ingiunto. [OSCURATO:PERSONA] contestato l’avversa impugnazione.La corte territoriale, ritenuto che le contestazioni non tenessero in dovutaconsiderazione le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento dellapropria sentenza, rigettava l’appello.BFF ha proposto ricorso con un unico motivo. Il Comune ha resistito concontroricorso. Formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., per asserita inammissibilità, parte ricorrente hainsistito per la decisione, per cui la causa è stata chiamata in adunanzacamerale; entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia «nullità del procedimento e della sentenza exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., 194 c.p.c.Numero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026– Omessa e contraddittoria motivazione in merito alla valutazioneprobatoria della CTU per errata valutazione della consulenza tecnicafondata su elementi estranei al giudizio».Sarebbero stati esaminati dal giudice di merito documenti estranei algiudizio che non avrebbero potuto portare alla quantificazione del creditodi [OSCURATO:SOCIETA] così come esito della CTU; lo stesso consulente tecnicod'ufficio avrebbe evidenziato che le produzioni del Comune, fatture e notedi credito, non costituivano oggetto della causa in quanto non inseritenella cessione di credito effettuata.2. Il motivo non ha consistenza.2.1. Quanto all’assunta violazione dell’art.2697 c.c. essa non ècorrettamente dedotta; si rileva infatti che la violazione del relativoprecetto è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 13395/2018; S.U.n. 16598/2016; Cass. n. 26769/2018), ipotesi qui non esplicitata.2.2. Quanto invece alla violazione dell’art.194 c.p.c., si sostiene che ilconsulente tecnico d’ufficio avrebbe preso in considerazione per i propriaccertamenti di natura tecnico-contabile alcuni documenti, e in particolarefatture, non inserite tra quelli del ricorso per decreto ingiuntivo e, dunque,estranei al giudizio.Peraltro, parte ricorrente omette di specificare di quali documenti si duoleed in quale momento del processo la controparte aveva depositato quelliche si asseriscono tardivi - e ciò in violazione anche del disposto di cuiall’art.366 n.6 c.p.c. -.In realtà parte ricorrente, pur lamentando apparentemente la violazionedell’art.194 c.p.c., contesta (v. ricorso, pag. 14, righe 9-14) che il giudiceNumero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026di merito ha operato la compensazione tra i crediti vantati dal Comune equelli vantati dalla cessionaria, senza tuttavia contrastare ed argomentarein ordine alla specifica motivazione offerta dalla corte territoriale. Questa,a pag. 5 della sentenza impugnata, ha chiaramente affermato che“secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore cedutopuò opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, siaquelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito sia quelleriguardanti l'esatto adempimento del negozio sia quelle relative ai fatti,modificativi ed estintivi, del rapporto anteriori alla cessione o ancheposteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione oalla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”.In tal modo, dunque, il motivo è qui diretto non a realmente denunciare laviolazione di norme di legge, ma solo per sottoporre nuovamente a questaCorte l’esame della vicenda fattuale.2.3. Quanto poi all’omessa e/o contraddittoria motivazione, la censura aben guardare nega proprio la sussistenza di motivazione, il che èpalesemente infondato in quanto la sentenza impugnata la fornisce chiarae sufficiente.Né, ovviamente, sarebbe possibile introdurre in tale modo una censuradiretta a un’ulteriore ricostruzione della vicenda fattuale: ciò condurrebbeictu oculi alla inammissibilità.3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Essendo stato il presente giudizio definito sostanzialmente in conformitàalla proposta ex art. 380-bis c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4dell’art. 96 c.p.c., sempre come dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parteNumero registro generale 21576/2024Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 23370/2026Data pubblicazione 16/07/2026della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 8.500 per compensied euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 percento e accessori di legge.Condanna parte ricorrente a corrispondere alla controricorrente ex art. 96,terzo comma, c.p.c. la somma di euro 3.000.Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende ex art. 96,quarto comma, c.p.c. la somma di euro 3.000.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi