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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36611/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5944/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORRADO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1304 /20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno15 luglio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] –nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] –nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la [OSCURATO:SOCIETA].) su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo fondiario; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla Link finanziaria s.r.l.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.),il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato accettazione alla rinuncia la società controricorrente, con dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante e dal difensore costituito della società stessa; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudiziotra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p. q. m.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5944/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORRADO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1304 /20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno15 luglio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] –nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] –nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la [OSCURATO:SOCIETA].) su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo fondiario; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla Link finanziaria s.r.l.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.),il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato accettazione alla rinuncia la società controricorrente, con dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante e dal difensore costituito della società stessa; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudiziotra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p. q. m. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Ca
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