CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52 presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso d all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso la sentenza n.186/14/15 della C ommissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26 gennaio 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno 2006, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) confermava la decisione di primo grado, appellata dal contribuente, di rigetto del ricorso. La C.T.R. -premessi l’irrilevanza della sentenza resa per il diverso anno di imposta 2005 e la normativa di riferimento-accertava che [OSCURATO:PERSONA], nel 2006, pur se iscritto all’AIRE, risultava coinvolto in nove soggetti (SPA, [OSCURATO:SOCIETA]) con sede in Italia …e che l’immobile, ove la moglie risultava intestataria di due utenze elettriche, era in Bologna, sede di tutti i soggetti giuridici nei quali il Sig.Minoli era rappresentante legale. Tali elementi, e in particolare la circostanza che, pur in presenza di coevo impegno in altri nove soggetti giuridici in altri sett e Stati (europei USA e Giappone), gli emolumenti di maggiore importo erano stati corrisposti da Società italiane, inducevano il Giudice di appello, che pure rilevava che il contribuente non aveva provato l’effettiva permanenza negli USA, a individuare in Italia il centro degli affari del Minoli. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso - rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.112 cod. proc. civ., all’art.4 della legge n.20 del 2009 e all’art.2967 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia- il ricorrente si duole che la C.T.R. non abbia considerato, malgrado costituisse specifico motivo di appello, l’esistenza di norme convenzionali (art.4 della Convenzione internazionale tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] di America del 25 agosto 1999) le quali, fissando i tie breker rules per dirimere gli eventuali conflitti tra Stati ai fini della individuazione della residenzafiscale, prevedono come primo criterio il “possesso di un’abitazione permanente”. Secondo la prospettazione difensiva il possesso di abitazione permanente negli USA era stato provato nei gradi di merito e non contestato dall’Agenzia delle Entrate. 2. Con il secondo motivo - rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.2967 cod.civ. e agli articoli 112 e 115 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia -il ricorrente rileva l’errore commesso dalla C.T.R. nell’avere ritenuto raggiunta - pur a fronte delle allegazioni e ar gomentazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in sede di accertamento,tutte puntualmente confutate e contraddette dalle documentazioni e dalle argomentazioni fornite dal Minoli- la prova della “residenza fiscale” del Minoli in Italia nel corso del 2006. 3. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che lo stesso ricorrente riconosce che l’applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni [OSCURATO:PERSONA] d ’ America è stata richiesta solo in grado di appello, va rilevato che, nel caso di specie, tale censura, ampliando il thema decidendum(anche in fatto), costituisce eccezione propria che, cometale, andava introdotta ritualmente nel primo grado del giudizio. Va, peraltro, ancor prima, ril e vato , con considerazione assorbente ogni altra, che la C.T.R. ha, in ogni caso, applicato il criterio fissato dalla Convenzione invocata (peraltro fissato dal Modello OCSE e riportato analogamente in altre Convenzioni con altri Stati), laddove ha escluso che il Minoli, non avendo dato prova di un’effettiva permanenzanegli [OSCURATO:PERSONA], ivi avesse abitazione permanente ed ha, conseguentemente applicato il diverso criterio (pur esso fissat o dalla Convenzione e dal [OSCURATO:PERSONA]) dell’individuazione del centro di affari e di interessi sulla base degli elementi in fatto, come sopra sintetizzati.La C.T.R., infatti, ha, all’uopo, accertato, la presenza della famiglia del contribuente nella stessa città ove avevano sede le Societàdelle quali il Minoli era legale rappresentante, la circostanza che delle varie persone giuridiche cui lo stesso era coinvolto nove avevano sede in Italia mentre le altre nove in Stati diversi (europei, [OSCURATO:PERSONA] e Giappone) e che i maggiori emolumenti erano corrisposti dalle Società italiane. 3.1 Per il resto, non solo deve escludersi sulla base degli scritti difensivi che l’Agenzia delle entrate non avesse contestato tali circostanze, ma va, anche, rilevato l’inammissibilità del mezzo di impugnazione laddove formulato ai sensi del n. 5, primo comma, dell’art.360 cod.proc. civ. E, invero, oltre al rilievo dell’inapplicabilità al ricorso, proposto avverso sentenza depositata dopo la data dell’undici settembre 2012, della previgente formulazione dell’art.360, primo comma, num.5,cod. proc. civ., va pure evidenziato (a volere ritenere il mezzo formulato secondo la vigente disposizione della norma) che l’atto di appello risulta notificato dopo la predetta data (11 settembre 2012) con conseguente applicabilità del divieto sancito dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. vertend osi in ipotesi di c.d. ”doppia conforme” , ricorrente non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (cfr.,di recente, Cass.9 marzo 2022 n.7724). 4. Per le medesime considerazioni va ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale, tra l’altro, si tende , nella sostanza, ad una rivisitazione nel merito della ricostruzione in fatto come operata dalla C.T.R. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente, soccombente, va condannato alla refusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile Condanna ilricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.000oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 - quater , del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe